Cassazione
– Sezioni unite civili – 24 marzo 2006, n. 6572
Presidente
Carbone – Relatore La Terza
Svolgimento
del processo
Con sentenza in data 31 gennaio 2000, il Tribunale del
lavoro di Roma dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalle F. Spa a
Franco C. e per l’effetto condannava la società suindicata alla reintegrazione
nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle
retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva
reintegra, nonché al risarcimento del danno derivante dal demansionamento, che
faceva decorrere dal 1992, pari a lire 486.660.000.
A seguito dell’impugnazione dalla società, la Corte di
appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava
nullo, per violazione dell’articolo 112 Cpc, il capo di sentenza concernente la
reintegra nel posto di lavoro perché ad essa il ricorrente aveva rinunciato e
dichiarava inammissibile, perché nuova, la domanda di reintegra proposta in
grado di appello; dichiarava altresì l’illegittimità del licenziamento intimato
il 29 maggio 1998 e condannava la società a pagare al C., a titolo di risarcimento
danni derivanti dall’illegittimo licenziamento, una somma pari a 24 mensilità
dell’ultima retribuzione; ravvisata altresì l’esistenza del demansionamento,
che faceva decorrere dal 1996, condannava la società appellante al pagamento
della somma, pari a sei mensilità di retribuzione, di lire 186.696.000, in
luogo della maggior somma liquidata a tale titolo in primo grado, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione, i primi
sino al saldo, la seconda sino alla data della sentenza.
In punto di danno da demansionamento, la Corte di appello
riteneva indiscutibile che l’inattività del C. avesse prodotto una serie di risultati
negativi i quali – ancorché non direttamente attinenti alla sfera economica –
si presentavano come conseguenze patrimoniali di un danno di diversa natura ed
erano, quindi, legittimamente suscettibili di valutazione. In particolare, la
Corte di appello indicava la lesione della personalità professionale e morale
del prestatore, il discredito che l’avvenuto declassamento aveva comportato a
suo carico nell’ambiente di lavoro e il pregiudizio che tutta la vicenda, la
cui responsabilità era da ascrivere alla società appellante, aveva comportato
sul curriculum vitae e sulla carriera del C., quali circostanze che, pur non
avendo un immediato prezzo economico, si ripercuotevano indubbiamente, oltre
che nell’ambito personale e morale, anche sotto il profilo patrimoniale. Nella
specie – attese le caratteristiche del pregiudizio e considerato che
l’impossibilità di prova di cu parla l’articolo 1226 Cc, va’intesa in senso
relativo e con riferimento ai mezzi e facoltà di cui la parte è fornita – il
danno doveva essere necessariamente oggetto di valutazione equitativa da parte
del giudice, ed a tal fine la Corte territoriale faceva ricorso, come chiesto
dal lavoratore, al disposto dell’articolo 9 del contratto collettivo, il quale
prevede, nell’ipotesi di mutamento di funzioni, il diritto del dirigente, di
risolvere il rapporto con diritto ad una indennità pari a quella sostitutiva
del preavviso, che doveva essere limitata, stante il minore periodo di
dequalificazione riconosciuto rispetto alla sentenza di primo grado, in misura
pari a sei mensilità.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
Rete Ferroviaria Italiana Società per azioni, già F. di Trasporti e Servizi per
azioni, sulla base di quattro motivo, cui ha resistito con controricorso Franco
C., il quale ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi,
cui la società ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memorie.
La trattazione dei ricorsi è stata rimessa alle Su per la
risoluzione del contrasto di giurisprudenza concernente la questione dell’onere
probatorio in caso di domanda di risarcimento danni del demansionamento
professionale del lavoratore prospettata con il quarto motivo del ricorso
principale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale la società
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 Cpc, in
relazione agli articoli 99, 414, 420, 436 e 437 Cpc, in ordine al capo della
sentenza relativo alla liquidazione, in conseguenza della ravvisata illegittimità
del licenziamento, dell’indennità supplementare di cui all’articolo 30, comma
10, del Ccnl Dirigenti F. 29 maggio 1990, giacché la domanda in tal senso, non
contenuta nel ricorso introduttivo, sarebbe stata inammissibilmente proposta
dal C. solo nelle note autorizzate dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi
dell’articolo 360 n. 5 Cpc, insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione
su punto determinante della controversia in tema di criteri di liquidazione
della indennità supplementare.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 416, 115 e 116 Cpc, in relazione all’articolo 2697
e all’articolo 2103 Cc e difetto di motivazione. La censura si riferisce
all’accertamento del giudice di appello circa l’avvenuto demansionamento del C.
nel periodo successivo al 1996. In proposito, ricorda che sin dall’atto della
sua costituzione in giudizio aveva formulato articolate deduzioni circa il
riassetto dell’organigramma di Fs del 1997, richiedendo in proposito prova per
interpello del ricorrente e per testi, al fine di dimostrare l’effettività e la
dimensione del processo ristrutturativi in atto dal 1997 in poi, il coinvolgimento
dei settori cui il C. era stato preposto, il suo esito con ridefinizione
dell’organigramma e dei compiti di tutta la struttura coinvolta, l’evidenza,
all’esito, di eventuali posizioni di esubero, quale quella del C. e
l’incollocabilità del medesimo in posizioni consimili, nonché l’attività svolta
dal C. in tale periodo presso la società Metropolis. La Corte d’appello aveva
considerato del tutto generiche e infondate le difese di essa società
concernenti il processo di ristrutturazione aziendale in atto nell’anno 1997,
senza però palesare, sostiene la società ricorrente, i motivi per i quali i
fatti esposti e dedotti ad oggetto di prova sarebbero generici, e, soprattutto,
perché le relative difese sarebbero infondate.
Con il quarto motivo ha dedotto violazione e falsa
applicazione degli articoli 115, 116, 414 e 420 Cpc, in relazione all’articolo
2697 Cc e agli articoli 432 Cpc e 1226 Cc. Si assume che nessuna prova era
stata offerta, né tanto meno nessun fatto specifico era stato allegato in linea
assertiva in ordina alla dimostrazione di un qualsivoglia danno derivante a
carico del C. per la lamentata dequalificazione, e comunque nessuna domanda
poteva essere accolta a tale titolo per difetto di prova. La sentenza, prosegue
la ricorrente, sarebbe errata per avere individuato il presupposto della
condanna risarcitoria non già sulla base delle allegazioni della parte, che
difettavano completamente (rasentando il ricorso la nullità assoluta), ma in
vere e proprie “illazioni imperscrutabili e putative”. Inoltre, la motivazione
sarebbe assolutamente apparente, o comunque insufficiente, non consentendo di
verificare da quali elementi del processo il giudice avrebbe tratto il
convincimento della verificazione del pregiudizio. Tali ipotesi (non suffragate
da fatti di sorta, né da prova di essi) nella loro genericità ed astrattezza
non integrerebbero la prova specifica del danno – il cui onere gravava a carico
del ricorrente – e quindi del presupposto che consente di ricorrere, nella
determinazione del quantum, alla valutazione equitativa, vigendo anche nella
giurisprudenza relativa all’articolo 1226 Cc il principio secondo il quale
l’equità è solo un criterio di determinazione di una riconosciuta pretesa. In
subordine, con il medesimo motivo di ricorso, la ricorrente censura anche
l’applicazione dei criteri liquidativi del danno con ricorso all’equità ex
articoli 432 Cpc e 1226 Cc.
Con il primo motivo, il ricorrente incidentale deduce, ai
sensi dell’articolo 360 n. 3 e 5, Cpc violazione e/o falsa applicazione degli
articoli 420 e 416 Cpc, in relazione agli articoli 2696 e 2103 Cc, sulla
valutazione del danno da demansionamento con riferimento all’articolo 9 Ccnl
dirigenti Fs, nonché omessa o contraddittoria motivazione in relazione agli
articoli 2103 e 2087 Cc, in ordine alla determinazione del medesimo e omessa
insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia,
per avere escluso il demansionamento, pure riconosciuto dal giudice di primo
grado, per il periodo 1992-1996; per avere ritenuto compensativi incarichi
privi di contenuto operativo; per avere disatteso la clausola del Ccnl
(articolo )) pur ad essa facendo riferimento; per non avere tenuto conto del
danno emergente consistente nella perdita, conseguente alla rimozione
dell’incarico di direttore finanziario, dei premi ex articolo 38 Ccnl e
dell’indennità di funzione ex articolo 37 del medesimo Ccnl.
Con il secondo motivo, il C. deduce violazione o falsa
applicazione dell’articolo 112 Cpc, sulla domanda di reintegra nel posto di
lavoro, contestando che in alcun atto vi è stata rinuncia a tale domanda da
parte di esso ricorrente, né valida rinuncia da parte del procuratore.
Con il terzo motivo si deduce la nullità del licenziamento
in relazione al difetto di poteri del funzionario che lo aveva disposto. La
inefficacia della procura al direttore delle risorse umane 27 luglio 1997 in
materia di assunzione e licenziamento dei dirigenti con contratto a tempo
indeterminato regolato dalla contrattazione collettiva.
La violazione e falsa applicazione dell’articolo 435 Cpc
in relazione agli articoli 416 e 420 Cpc e all’articolo 2697 Cc. Insufficiente,
omessa e contraddittoria motivazione su un punto determinante della
controversia.
Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo
360 nn. 3 e 5 Cpc, violazione o falsa applicazione dell’articolo 429 comma 3
Cpc, in materia di rivalutazione monetaria e interessi su somme dovute a titolo
di risarcimento del danno. Omessa motivazione su un punto determinante della
controversia.
Appare logicamente preliminare – rispetto alla questione
oggetto del contrasto, di cui al quarto motivo del ricorso principale ed al
primo motivo del ricorso incidentale – la trattazione del terzo motivo del
ricorso principale, perché con esso si critica la sentenza per avere ravvisato
l’esistenza, dal 1996, del dedotto demansionamento e quindi il presupposto
stesso da cui è stato fatto discendere il diritto al risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo in ricorso non si contesta una circostanza
decisiva affermata nella sentenza impugnata, e cioè essere pacifico – avendolo
ammesso la stessa società – che il C., una volta dimessosi da tutte le cariche
precedentemente rivestite, lasciata la società Metropolis e rientrato presso le
F., era rimasto del tutto inoperoso. La società invero si giustifica allegando,
e lamentando la mancata ammissione di prova sul punto, il profondo riassetto
organizzativo, delinea compiutamente in ricorso il nuovo organigramma, con
l’indicazione di tutte le numerose direzioni e del personale che ne era
rispettivamente a capo, al fine di dimostrare una sorta di impossibilità
sopravvenuta di assegnare al C. una qualsiasi mansione. Ma il riassetto
organizzativo che si intende provare non appare però decisivo per infirmare le
conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, giacché proprio la
complessità della organizzazione, la pluralità di settori di intervento, con
articolazione in molteplici direzioni (che comprendevano l’amministrazione, la
finanza operativa e straordinaria, gli acquisti, il patrimonio, il settore
legale, la tesoreria, il bilancio, la contabilità, il settore fiscale ed altro)
portano invece logicamente ad escludere l’esistenza di detta impossibilità,
rendendo poco credibile che non si fosse in condizione di reperire –
nell’ambito di un ragionevole periodo di tempo quale è quello trascorso dal
1996 al licenziamento del maggio 1998 – una posizione compatibile con la
qualifica e le competenze professionali del C.. In particolare, mentre si
deduce che il medesimo era esperto in materia fiscale, non si spiega in ricorso
il motivo per cui il medesimo non potesse trovare utile collocazione in detto
settore, che pure risulta essere stato variamente articolato (adempimenti
fiscali, imposte dirette, Iva ed altre imposte indirette e contenzioso).
Il terzo motivo del ricorso principale è quindi infondato.
Parimenti infondato è il primo motivo del ricorso
incidentale, con cui si lamenta che non sia stato ravvisato il demansionamento
fin dal 1992, allorquando il C. era stato rimosso dalla posizione di direttore
dell’area finanziaria e patrimonio, avente un peso che non sarebbe stato
adeguatamente valutato dai giudici di merito.
La prospettiva in cui si muove il ricorrente appare invero
erronea, non potendosi il demansionamento ritenere integrato solo dalla revoca
di un incarico di direzione, ancorché prestigioso, e remunerativo, essendo pur
sempre rimesso al datore il cosiddetto ius variandi, ossia l’assegnazione a
mansioni diverse, purché equivalenti a quelle svolte da ultimo; ed infatti,
diversamente opinando, ne conseguirebbe la impossibilità di modificare in alcun
modo l’organizzazione aziendale, il che però si porrebbe in patente contrasto
con i poteri riservati all’imprenditore dall’articolo 2094 Cc ed anche con i
principi di rango costituzionale (articolo 41 Costituzione). E quanto alla
equivalenza delle nuove mansioni, assegnate dopo la revoca di quell’incarico,
nella sentenza impugnata sono state puntualmente indicate le funzioni di
vertice svolte dal 1992 al 1996 (dal 30 aprile 1992 al 30 aprile 1994, era
stato assistente dal presidente per la diversificazione delle attività
ferroviarie e responsabile per le Diversificate e il Patrimonio; contemporaneamente
era stato consigliere di amministrazione di Metropolis fino al 18 novembre 1996
e vice presidente della medesima società del 18 maggio 1993 al 28 giugno 1996);
inoltre non si indicano in ricorso gli elementi comprovanti la tesi difensiva
svolta, per cui detti incarichi sarebbero stati privi di contenuti operativi e
che la società Metropolis avrebbe agito solo sulla carta, per cui non si può
ascrivere alla sentenza impugnata né di averli pretermessi, né di averli
incongruamente valutati.
Il primo motivo del ricorso incidentale va quindi
rigettato.
Quanto al quarto motivo del ricorso principale,
concernente i danni derivanti dal demansionamento per il periodo dal 1997 al
1998 ravvisati e liquidati dai giudici di merito, è effettivamente sussistente
un contrasto nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte. La
questione è la seguente: se, in caso di demansionamento o di dequalificazione,
il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, soprattutto di quello
cosiddetto esistenziale, suscettibile di liquidazione equitativa, consegua in
re ipsa al demansionamento, oppure sia subordinato all’assolvimento, da parte
del lavoratore, all’onere di provare l’esistenza del pregiudizio.
Invero entrambi gli indirizzi convergono nel ritenere che
la potenzialità nociva del comportamento datoriale può influire su una
pluralità di aspetti (patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione) e
concordano sulla risarcibilità anche del danno non patrimoniale, ammettendo il
ricorso alla liquidazione equitativa, ma divergono o presentano una
inconciliabile diversità di accenti e di sfumature quanto al regime della
prova.
Sono ascrivibili al primo indirizzo le pronunce di cui a
Cassazione 13299/92, 11727/99, 14443/00, 13580/01, 15868/02, 8271/04, 10157/04,
le quali, ancorché con motivazioni diversamente articolate alla stregua delle
pronunzie oggetto di esame, hanno ritenuto che «In materia di risarcimento del
danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in
relazione alle quali era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può
essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai
sensi dell’articolo 1226 Cc, anche in mancanza di uno specifico elemento di
prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in
base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e
relativi alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento, nonché alle
altre circostanze dal caso concreto».
Sono ascrivibili al diverso indirizzo che richiede la
prova del danno Cassazione 7905/98, 2561/99, 8904/03, 16792/03, 10361/04, le
quali enunciano il seguente principio «Il prestatore di lavoro che chieda la
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche sulla sua
eventuale componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto danno
biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la
prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione
idonea a determinare la dequalificatine del dipendente stesso, deve fornire la
prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con
l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere
ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale
conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella
suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera
potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che
denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui
all’articolo 2697 Cc». Con dette pronunzie si sono generalmente confermate le
sentenze di merito che avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno
per essere stata la dequalificatine fatta genericamente derivare dalla
privazione di compiti direttivi, per non essere stati precisati i pregiudizi di
ordine patrimoniale ovvero non patrimoniale subiti, e per non essere stati
forniti elementi comprovanti una lesione di natura patrimoniale, non riparata
dall’adempimento dell’obbligazione retributiva, ovvero una lesione di natura
non patrimoniale.
Le Su ritengono di aderire a quest’ultimo indirizzo.
1. La tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza è
quella che prospetta la responsabilità datoriale come di natura contrattuale.
Ed infatti, stante la peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo di
danno lamentato, e cioè sia quello che attiene alla lesione della
professionalità, sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla
personalità del lavoratore, si configura come conseguenza di un comportamento
già ritenuto illecito sul piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva
dalla violazione dell’obbligo di cui all’articolo 2103 (divieto di
dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione dell’obbligo di
cui all’articolo 2087 8tutela dell’integrità fisica e della personalità morale
del lavoratore) norma che inserisce, nell’ambito del rapporto di lavoro, i
principi costituzionali. In entrambi i casi, giacchè l’illecito consiste nella
violazione dell’obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una
situazione in inadempimento contrattuale regolato dall’articolo 1218 Cc, con
conseguente esonero dall’onere della prova sulla sua imputabilità, che va
regolata in stretta connessine con l’articolo 1223 dello stesso codice. Vi è da
aggiungere che l’ampia locuzione usata dall’articolo 2087 Cc (tutela della
integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) assicura il diretto
accesso alla tutela di tutti i danni non patrimoniali, e quindi non è
necessario, per superare le limitazioni imposte dall’articolo 2059 Cc (sulla
evoluzione di detta tematica vedi Corte costituzionale 233/03 e l’indirizzo
inaugurato da Cassazione 7283/03), verificare se l’interesse leso dalla
condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello
costituzionale, perché la protezione è già chiaramente accordata da una
disposizione del Cc.
2. Dall’inadempimento datoriale non deriva però
automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente,
ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo.
L’inadempimento infatti è già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della
retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e
per certi versi autonoma, non può infatti non valere, anche in questo caso, la
distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari
principi civilistici di ci all’articolo 1218 e 1223, per i quali i danni
attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e
diretta” dell’inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento
della violazione degli obblighi di cui agli articoli 2087 e 2103 Cc, da quello,
solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si è
espressa la Corte costituzionale 372/94). D’altra parte – mirando il
risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una
effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto
tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse
stata esattamente adempiuta – ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita
e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile. In altri
termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di
neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre
l’attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero
accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo,
come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento,
ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento.
3. È noto poi che dall’inadempimento datoriale, può
nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore:
danno professionale, danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno
all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno
cosiddetto esistenziale, che possono anche coesistere l’una con l’altra.
Prima di scendere all’esame particolare, occorre
sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il
danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in
tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo
degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo
precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli
elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i
quali possa emergere la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare
l’esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento
del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio
lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice – se può
sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche
alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’articolo 421
Cpc – non può invece mai sopperire all’inere di allegazione che concerne sia
l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova
supporto (tra le tante Cassazione Su 1099/98).
4. Passando ora all’esame delle singole ipotesi, il danno
professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa,
potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della
capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di
una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia
di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in
concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo
l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua
evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza
professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio
per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero
delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di
guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie,
quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare
svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla
forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente
ad opera dell’interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla
professionalità, perché – fermo l’inadempimento – l’interesse del lavoratore
può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del
trattamento retributivo quale controprestazione dell’impegno assunto di
svolgere l’attività che gli viene richiesta dal datore.
5. Più semplice è il discorso sul danno biologico, giacchè
questo, che non può prescindere dall’accertamento medico legale, si configura
tutte le volte in cui è riscontrabile una lesione dell’integrità psico fisica
medicalmente accertabile, secondo la definizione legislativa di cui
all’articolo 5 comma 3 della legge 57/2001 sulla responsabilità civile auto,
che quasi negli stessi termini era stata anticipata dall’articolo 13 del D.Lgs
38/2000 in tema di assicurazione Inail (tale peraltro è la locuzione usata
dalla Corte costituzione con la sentenza 233/03).
6. Quanto al danno non
patrimoniale all’identità professionale sul luogo di lavoro, all’immagine o
alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del
lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro,
tutelato dagli articoli 1 e 2 della Costituzione (cosiddetto danno
esistenziale) è in relazione a questo caso che si appunta maggiormente il
contrasto tra l’orientamento che propugna la configurabilità del danno in re
ipsa e quello che ne richiede la prova in concreto.
Invero, stante la forte valenza
esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si
aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno
esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul
fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti
relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo
di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel
mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non
meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma
oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte
di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato
l’evento dannoso.
Anche in relazione a questo tipo
di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l’interessato
sull’oggetto e sul modo di operare dell’asserito pregiudizio, non potendo
sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell’atto di parte, facendo
ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie
concreta, ravvisando immancabilmente il danno all’immagine, alla libera
esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della
dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato
indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di
determinazione secondo il sistema gabellare – al quale si fa ricorso per
determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali
applicabili in relazione alla lesione dell’indennità psico fisica – necessità
imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può
fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini
di vita.
Non è dunque sufficiente la
prova della dequalificazione, dell’isolamento, della forzata inoperosità,
dell’assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché
questi elementi integrano l’inadempimento del datore ma, dimostrata questa
premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha
inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l’equilibrio e
le abitudini di vita. Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la
lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti
sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli
nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l’interesse
prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così sussiste
l’inadempimento, ma non c’è pregiudizio e quindi non c’è nulla da risarcire,
secondo i principi ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza 378/94
per cui «È sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno, ossia la
dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello
indicato dall’articolo 1223 Cc, costituita dalla diminuzione o privazione di un
valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato».
6. Ciò considerato in tema di
allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, si
osserva che il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore potrà ottenere
pieno ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza considerarlo scontato
aprioristicamente. Mentre il danno biologico non può prescindere
dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere
verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che
dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in
senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti – se è
vero che la stessa categoria del “danno esistenziale” si fonda sulla natura non
meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio
esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle
che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso –
all’onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento
processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova
testimoniale su tali circostante di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato
che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume
rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non
relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui
il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cassazione
9834/02) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di
cui all’articolo 2727 Cc venga offerta una serie concatenata di fatti noti,
ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e
non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all’interno ed
all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di
(precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione
dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di
vita del soggetto; da tutte queste circostante, il cui artificioso isolamento
si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cassazione
13819/03) complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si
può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno,
facendo ricorso, ex articolo 115 Cpc a quelle nozioni generali derivanti
dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella
valutazione delle prove.
D’altra parte, in mancanza di
allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è
possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché
questa, per non trasmodare nell’arbitrio, necessità di parametri a cui
ancorarsi.
7. Applicando detti criteri al
caso di specie, la Corte territoriale afferma essere indiscutibile che il
dedotto demansionamento ha sicuramente prodotto una serie di risultati negativi
ed indica a tale fine la lesione della personalità professionale e morale, il
discredito derivante dal declassamento nell’ambiente di lavoro ed il
pregiudizio sul cv e sulla carriera dell’istante.
In primo luogo detti rilievi
prescindono integralmente dalle allegazioni del ricorrente, perché non se ne
riporta in alcun modo il tenore, anzi l’espressione usata «Si pensi alla lesione
della personalità professionale e morale al “discredito” nell’ambiente di
lavoro» sembra alludere a conclusioni cui il Giudice è pervenuto autonomamente,
in altri termini, non risultano posti a base della decisione fatti introdotti
dalla parte nel processo, così contravvenendo all’obbligo di decidere iuxta
alligata ed provata di cui all’articolo 115 Cpc.
Inoltre ciò di cui si da conto
è, non già – come si dovrebbe – il danno conseguenza della lesione, e cioè
l’esistenza dei riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita dell’istante
attraverso una negativa alterazione dello stile di vita, ma l’esistenza della
lesione medesima, essendosi fatto ricorso ad una formula standardizzata, tale
da potersi utilizzare in tutti i casi di dedotta dequalificazione, con
conseguente rischio di risolvere dette controversie con l’apposizione di un
formulario “fisso” e quindi con elusione delle specificità delle singole
fattispecie. Del tutto generico e immotivato è poi il riferimento al
pregiudizio al cv ed alla carriera, non facendosi alcuna indicazione sulle
concrete aspettative dell’interessato nel futuro svolgimento della vita
professionale che sarebbero state frustrate dall’inadempimento datoriale, né
alla conoscenza della vicenda al di fuori dell’ambiente di lavoro, né alla
perdita di [omissis] del ricorso principale e il primo motivo del ricorso
incidentale. La causa va poi rimessa alla sezione lavoro per la decisione sugli
altri motivi.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il quarto motivo del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata
in relazione al medesimo motivo. Rigetta il terzo motivo del ricorso principale
ed il primo motivo del ricorso incidentale. Rimette la causa alla Sezione
lavoro per la decisione sugli altri motivi.