Obbliga la figlia a scrivere ripetutamente frasi umilianti sul quaderno.
Cassazione, sezione VI penale, sentenza del 19.11.2007, n° 42648 (Cesira Cruciani)
La Suprema Corte, sezione VI penale, ha confermato con la sentenza del 19 novembre 2007, n° 42648, il verdetto di colpevolezza a due mesi di reclusione (con pena convertita in 2.280 euro di multa) nei confronti di un papà separato che aveva punito la figlia del primo matrimonio facendole scrivere ripetutamente sul quaderno frasi umilianti, e minacciandola di percosse, senza però passare alle vie di fatto, la frase “Io sono una ladra, non devo rubare”.
La punizione era stata inflitta durante il periodo di vacanza che la figlia passava con la nuova famiglia del papà, formata dopo la separazione dalla prima moglie. Venne alla luce con il ritorno a scuola quando l’insegnante notò sul quaderno la frase incriminata. Il papà venne così denunciato e condannato in primo grado dal Tribunale di Forlì e poi anche dalla Corte di Appello di Bologna.
Va precisato che punto essenziale della vicenda non consisteva comunque nel preciso tenore della frase fatta ripetutamente scrivere alla bambina, bensì il comportamento tenuto dal padre nei confronti della figlia, infliggendole reiterate umiliazioni nel momento in cui, quasi ospite nella nuova famiglia del padre, la si accusava del furto, ma anche in un “percorso di gogna” davanti alle sue insegnanti ed al parroco, provocandole il pericolo di una malattia nella mente, pericolo non meramente teorico, per i sintomi riferiti dagli esperti, concreto e reale, per la grave depressione reattiva evidenziata nella bambina già colpita dalla separazione dei genitori.
La Suprema Corte rileva, che in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia nella mente (il cui rischio di causazione implica la rilevanza penale della condotta) è più ampia di quelle concernenti l’imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento (Cass., sez. 6, sentenza n. 16491, del 7 febbraio 2005).
Non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la incosapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l’uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell’abuso sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell’eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza (Cass., sez. 6, sentenza n. 3789 del 7 novembre 1997 – 26 marzo 1998); ed infine che, l’esercizio della funzione correttiva con modalità afflittive e deprimenti della personalità, nella molteplicità delle sue dimensioni, contrasta con la pratica pedagogica e con finalità di promozione dell’uomo ad un grado di maturità tale da renderlo capace di integrale e libera espressione delle sue attitudini, inclinazioni ed aspirazioni (Cass., sez. 6, sentenza n. 2609 del 25 settembre 1995).