LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sentenza 21.6.2010 n. 32369

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


N.A., n. a (OMISSIS);


avverso la sentenza in data 22 marzo 2010 della Corte di appello di Messina; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione verso la Repubblica di Ucraina di N.A., cittadino (OMISSIS), nei cui confronti il Tribunale di Golosiyivskyy aveva emesso in data 30 novembre 2009 un provvedimento di cattura per il reato di omicidio premeditato in danno di O.S. Avvenuto nella notte tra il (OMISSIS).

A seguito di segnalazione Interpol, il N. era stato arrestato dalla Compagnia dei Carabinieri di Taormina in data 21 dicembre 2009.

Il Presidente della Corte di appello, in data 23 dicembre 2009, accertata la reale identità dell’arrestato, che affermava di chiamarsi L.I., e convalidato l’arresto, applicava al predetto la misura della custodia in carcere ritenendo sussistere il pericolo di fuga.

L’Autorità della Repubblica di Ucraina trasmetteva domanda di estradizione, pervenuta al Ministro degli Esteri in data 20 gennaio 2010.

Ricorre per cassazione l’estradando, a mezzo del difensore avv. Tommaso Autru Ryolo, che denuncia:

1. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di:

• mancata trasmissione della domanda di estradizione entro il perentorio termine di quaranta giorni ai sensi dell’art. 715 c.p.p.;

• carenza di prova circa l’autenticità della documentazione trasmessa dall’Autorità dell’Ucraina;

• lesione del diritto di difesa all’atto dell’emissione da parte dell’a.g. Ucraina del provvedimento cautelare.

2. Vizio di motivazione e violazione di legge (art. 705 c.p.p., comma 1, lett. a) per mancato rispetto da parte dell’ordinamento ucraino dei diritti fondamentali, in particolare non essendo previsto il controllo di legittimità della detenzione previsto dall’art. 5, comma 4, CEDU. 3. Vizio di motivazione in punto di accertamento della reale identità dell’estradando, il quale ha affermato di chiamarsi L. I., producendo un passaporto e altra documentazione a tale nome, e che non è stato sottoposto all’esame del DNA o delle impronte digitali.

4. Vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto delle contrastanti indicazioni provenienti dalla documentazione inviata circa i dati temporali del fatto delittuoso addebitato al N. (indicati con riferimento ora alla notte tra il (OMISSIS) ora alle ore tra le 8 e le 19 del (OMISSIS)), e tenuto conto della circostanza che il (OMISSIS) egli si trovava nell’aeroporto di (OMISSIS) in partenza per l’(OMISSIS).

Successivamente, l’estradando, sentito dal Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta, ha ribadito di chiamarsi L.I. E che la sua consegna all’autorità ucraina lo avrebbe esposto a gravi pericoli per la sua vita in relazione alla sua conoscenza di gravi fatti illeciti avvenuti nell’ambito di un ente pubblico ucraino preposto all’approvvigionamento di fonti energetiche e alimentari.


Diritto


Il ricorso è solo in parte fondato.

La domanda di estradizione è pervenuta al Ministero degli Esteri italiano in data 21 gennaio 2010 (fol. 138) e quindi ampiamente entro il termine di quaranta giorni dall’applicazione della misura cautelare, avvenuta in data 23 dicembre 2009, di cui all’art. 715 c.p.p., comma 6; termine peraltro il cui mancato rispetto non spiega alcuna influenza sulla procedura di estradizione, determinando esclusivamente il dovere dell’a.g. Italiana di revocare la misura cautelare eventualmente applicata (v. tra le altre Cass., sez. 6^, 13 maggio 2009, P.G. In proc. Krushelnytska).

La documentazione è stata trasmessa per via diplomatica, e, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tanto basta a garantirne l’autenticità (ex plurimis, Sez. 6^, 9 ottobre 2008, Dalli Cardillo; Id., 10 marzo 2006, Golinca; v. anche, in termini analoghi, Sez. un., 30 gennaio 2007, Ramoci).

Non è dato comprendere il senso giuridico della doglianza circa l’assenza di garanzie difensive al momento di adozione del provvedimento cautelare da parte dell’a.g. Ucraina, che non poteva che essere emesso inaudita altera parte, tanto più in quanto il N. si era nel frattempo trasferito in (OMISSIS).

Come già precisato da Cass., sez. 6^, 28 gennaio 2010, Kohut, il rimedio della appellabilità o sottoposizione a un vaglio di legittimità di un provvedimento cautelare non deve necessariamente essere strutturato con modalità analoghe a quelle previste dall’ordinamento processuale italiano ai fini del rispetto delle garanzie stabilite dalla CEDU (in particolare art. 5, comma 4); e l’ordinamento ucraino prevede periodiche verifiche della condizione cautelare che soddisfano tali esigenze.

I gravi indizi di colpevolezza appaiono adeguatamente rappresentati sulla base di dichiarazioni testimoniali e di tabulati delle telefonate intercorse tra la vittima e l’imputato nel momento e nel luogo del fatto (chiaramente collocato nella notte tra il (OMISSIS): fol. 167).

Sussistono invece oggettive lacune relativamente all’accertamento della identità dell’estradando.

La Corte di Appello ha al riguardo osservato che vi era corrispondenza tra la documentazione fotografica trasmessa dalla Autorità ucraina e i tratti fisiognomici dell’estradando; e che una persona rispondente al nome di I.L. Aveva denunciato lo smarrimento del suo passaporto, mentre l’analogo documento esibito a tal nome dell’estradando doveva ritenersi frutto falsificazione.

Ma l’estrandando ha insistito nel senso che il suo vero nome è L.I. E ha adombrato intenti persecutori dell’autorità ucraina nei suoi confronti per le vicende meglio dettagliate nelle dichiarazioni rese davanti al Magistrato di sorveglianza.

Di fronte a tale contestazione, la documentazione trasmessa dall’autorità ucraina avrebbe dovuto essere avvalorata attraverso metodologie scientifiche di sicura affidabilità (quali il confronto delle impronte dattiloscopiche, l’esame del DNA et similia), non essendo appagante il mero apprezzamento di corrispondenza della fisionomia sulla base delle immagini riprodotte sulle fotocopie di documenti, peraltro di scarsa qualità trasmesse dall’autorità richiedente.

La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che prenderà anche in considerazione i denunciati pericoli di violazione dei diritti umani rappresentati dall’estradando, assumendo le opportune informazioni, eventualmente anche attraverso organizzazioni internazionali di riconosciuta affidabilità e autorevolezza.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2010