LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Sentenza 24.6.2010 n. 29372
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente -
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
S.A., n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza 7 ottobre 2008 – Tribunale di Roma; sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi; udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dott. DI CASOLA Carlo sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
udito il difensore avv. Calisi Guido, il quale, per S. A. ha concluso per l’accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Belanti Fabio, il quale, per la parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
1. - Con sentenza in data 7 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008, il Tribunale di Roma dichiarava S. A. colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 50,00 di ammenda.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza gravata lo S., con il mezzo del telefono, recava molestie e disturbo a M.S., cui rivolgeva frasi sconce. Veniva altresì chiarito che si era pervenuto alla identificazione dell’odierno ricorrente grazie all’esame dei tabulati telefonici della parte lesa da cui era risultato che, nell’ora in cui aveva ricevuto la telefonata per cui è causa, era pervenuta all’utenza della M. una chiamata in entrata dal cellulare riconducibile a Me.Sa., cugina della parte offesa, la quale, in dibattimento, confermava che il telefonino indicato era in uso sì allo S., ma anche al personale del ristorante. La parte offesa chiariva inoltre che la cugina, qualche mese dopo la telefonata oggetto di giudizio, le chiese se il marito le aveva fatto una chiamata molesta perché ciò era risultato nei confronti di un’altra donna.
2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto impugnazione (nelle forme dell’appello convertito in ricorso per cassazione) il ricorrente tramite il proprio difensore deducendo:
a) la carenza di prova sull’elemento psicologico e sulla responsabilità dello S.. In particolare veniva sottolineato che il numero del cellulare intestato alla società N. s.r.l.
Corrispondeva a diversi apparecchi telefonici cordeless istallati nel locale a disposizione non solo del personale, ma anche degli avventori. Chiunque avrebbe potuto pertanto fare quella telefonata, considerato peraltro che lo S. si recava al ristorante nel tardo pomeriggio in ora cioè non compatibile con la telefonata incriminata. Inoltre dai tabulati telefonici è stato possibile appurare che nessuna telefonata era avvenuta il giorno indicato dalla M. alle ore 7 del mattino per 90 secondi, ma più tardi (e ben due telefonate) per durate differenti.
b) carenza di motivazione in ordine alle dichiarazioni della parte offesa costituitasi parte civile atteso che le sue affermazioni sono state avversate dal coniuge dello S. che ha negato di aver domandato alla parte lesa se aveva mai ricevuto telefonate moleste anonime.
c) è carente infine la prova in merito alla commissione del fatto e della sussistenza dell’elemento psicologico; la telefonata è stata una sola sicché ciò prova che non vi fosse la volontà di interferire con malanimo nei confronti della parte lesa.
d) mancata applicazione dell’indulto.
In data 9 marzo 2010 depositava memoria la parte civile chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto con condanna al risarcimento del danno e delle spese.
Diritto
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato estinto per intervenuta prescrizione.
3.1 - Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità
dell’imputato purché sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l’interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d’attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass., Sez. 6, 3 giugno 2004, n. 33162, Patella ed altri, rv. 229755).
Nel caso di specie, l’opportunità di reperire elementi di supporto alla prova dichiarativa appariva ancor più stringente, trattandosi di dichiarazioni che non erano state confermate dalla teste di riferimento (la moglie dello S., che aveva smentito la parte lesa nel punto in cui le avrebbe domandato se il marito le avesse fatto chiamate moleste essendo ciò alla medesima già risultato) in un contesto indiziario – anche di segno contrario – peraltro non sufficientemente indagato (si pensi alla emergenza processuale secondo cui era risultato che presso il locale della N. il cellulare in questione era utilizzato anche dagli avventori, oltre alla circostanza che il molestatore avesse utilizzato una voce camuffata sicché la vittima non lo aveva riconosciuto e che le molestie si erano consumate in un unico episodio sicché sarebbe potuto anche trattarsi persino di un errore di destinatario della chiamata).
4 – Ciò posto, va peraltro rilevato che il reato ascritto allo S. deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Trattasi, invero, di reato contestato come commesso il (OMISSIS) di talché l’esito estintivo, per il decorso del termine massimo di anni quattro e mesi sei (dal momento che, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 7 ottobre 2008 e quindi nel vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta ex Cirielli, deve darsi corso al trattamento prescrittivo più favorevole per l’imputato) deve ritenersi realizzato. Non essendo inoltre ravvisabili, per quanto sopra evidenziato (stante pur sempre la forte valenza probatoria della dichiarazione della parte offesa, pur nella carenza motivazionale rilevata) gli estremi per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2 si deve fare senz’altro luogo alla relativa declaratoria, come da dispositivo, e la sentenza medesima, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio con annullamento altresì delle statuizioni civili da demandarsi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì le statuizioni civili della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010