No all’espulsione di immigrati omosessuali se nei loro paesi sono perseguitati.
Cassazione, sezione I penale, sentenza del 18.01.2008 n° 2907 (Cesira Cruciani)
Un immigrato extracomunitario che riceve un ordine di allontanamento dall’Italia, può rimanere nel paese se è omosessuale e nel suo Stato di origine questa condizione è perseguita penalmente, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 18 gennaio c.a., n° 2907, sez. I penale.
La vicenda riguarda un immigrato clandestino che non aveva ottemperato all’ordine di espulsione del questore di Modena, compiendo così un reato. Il Tribunale di Modena aveva assolto il ragazzo perché nel suo paese di origine, il Marocco, la sua omosessualità lo avrebbe messo a rischio di persecuzione. La Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna si era opposta alla decisione del tribunale ricorrendo in Cassazione.
Per la Cassazione, che ha accolto il ricorso e disposto un nuovo processo, il giudice per stabilire se il clandestino omosessuale commetta o meno reato, deve valutare “l’esistenza del rischio per grave persecuzione”. Nel nuovo giudizio, sottolinea la sentenza, il giudice dovrà verificare se “alla stregua della previsione del codice penale” del Marocco “sia penalmente sanzionata proprio l’omosessualità come pratica personale e non soltanto la mainifestazione esteriore di impudicizia sessuale”. In quel caso, insiste la Suprema Corte, “non sussiterebbe il rischio grave e inaccettabile di persecuzione” tale da giustificare l’avere disobbedito all’allontanamento imposto dalla Questura.