Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro - Presidente
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
O.C e S.M.
avverso la sentenza dell'01/07/2011 del Tribunale di Torino; visti gli
atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione
svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo; udito il Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Torino del 04/10/2010, si riteneva la penale responsabilità di O.C. e della di lui convivente S.M. per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il (OMISSIS), e del solo O.C. per il reato di cui all'art. 581 cod. pen., commesso il (OMISSIS). Entrambi i reati vedono quale parte offesa O.E., figlia sedicenne di O.C. e della moglie divorziata di quest'ultimo, e sono contestati come avvenuti nell'abitazione in (OMISSIS) degli imputati, ove la parte offesa trascorreva una settimana su due, segnatamente per l'episodio del (OMISSIS) nell'aver la S. lanciato un cucchiaio contro O.E., afferrato quest'ultima per un piede facendola cadere a terra dal letto in cui la stessa si trovava e colpito la ragazza con un calcio al collo, e nell'aver O.C. afferrato O.E. per i capelli colpendola con sei schiaffi, entrambi così cagionandole contusioni ed ecchimosi al volto, al collo ed alla spalla; e per l'episodio del (OMISSIS) nell'aver O.C. afferrato per un braccio e schiaffeggiato la figlia. Gli imputati venivano condannati alle rispettive pene di Euro 750 ed Euro 600, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Gli imputati ricorrenti deducono i seguenti motivi. 2.1. Difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità della S.. La ricorrente lamenta omessa valutazione dell'aver l'imputata afferrato la gamba della persona offesa solo in quanto quest'ultima, rimproverata per aver fumato, scalciava nei di lei confronti, agendo pertanto senza alcun intento aggressivo e comunque a scopo di difesa. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento nei fatti della scriminante dell'esercizio dello jus corrigendi. I ricorrenti ravvisano tale causa di giustificazione per l'episodio del (OMISSIS) nell'essere O. C. intervenuto dopo aver visto la figlia scalciare verso la S., esercitando una modesta violenza fisica con finalità correttive della condotta arrogante e disobbediente della persona offesa, e per l'episodio del successivo (OMISSIS) nell'aver l'imputato reagito al comportamento della figlia, la quale era entrata nell'abitazione del padre per riprendere dei telefoni cellulari che le erano stati sequestrati a causa del suo scarso rendimento scolastico.
Il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità della S. è infondato. La sentenza impugnata era invero congruamente motivata in ordine all'attribuzione all'imputata dell'iniziativa aggressiva nei confronti della persona offesa, a fronte della quale lo scalciare di quest'ultima dal letto nel quale al momento si trovava, lungi dal costituire l'atto iniziale della colluttazione, si poneva come reazione difensiva. I giudici di merito giungevano coerentemente a queste conclusioni sulla base per un verso delle confidenze rese dalla vittima alla madre ed alla compagna di scuola Or. C. a seguito dei segni di percosse da costoro notati sotto l'occhio e sul collo della ragazza, e per altro delle stesse ammissioni dell'imputato O.C., il quale riferiva che la figlia scalciava per tenere lontana la S. mentre la stessa si accingeva a schiaffeggiarla. Le argomentazioni della ricorrente si presentano dunque come la mera riproposizione della propria versione dei fatti, inidonea ad evidenziare vizi motivazionali nella sentenza oggetto di gravame; non senza considerare che la dinamica della condotta contestata, in particolare il trascinamento della persona offesa sul pavimento e la percussione della stessa con un calcio nella delicata zona del collo, e la causazione delle lesioni refertate, appaiono correttamente valutate dal Tribunale come manifestazioni comunque esorbitanti rispetto ai limiti della mera difesa dall'azione di una giovane distesa su un letto. 2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio dello jus corrigendi. Il tema veniva opportunamente affrontato nella sentenza impugnata, ove si osservava che le condotte poste in essere dagli imputati in entrambi gli episodi contestati travalicavano i limiti dell'esercizio delle facoltà coercitive genitoriali, nel momento in cui si risolvevano in atti violenti in nessun modo riconducibili ad una legittima finalità correttiva. Comportamenti di questo genere, soprattutto ove si manifestino, come nel caso di specie, in percosse reiterate e produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità correzionale che, come già sottolineato da questa Corte (Sez. 6, n.4904 del 18/03/1996, Cambria, Rv.205033), in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l'esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato
riconoscimento della scriminante dell'esercizio dello jus corrigendi.
Il tema veniva opportunamente affrontato nella sentenza impugnata, ove
si osservava che le condotte poste in essere dagli imputati in entrambi
gli episodi contestati travalicavano i limiti dell'esercizio delle
facoltà coercitive genitoriali, nel momento in cui si risolvevano in
atti violenti innessun modo riconducibili ad una legittima finalità
correttiva. Comportamenti di questo genere, soprattutto ove si
manifestino, come nel caso di specie, in percosse reiterate e
produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità
correzionale che, come già sottolineato da questa Corte (Sez. 6, n.4904
del 18/03/1996, Cambria, Rv.205033), in quanto giustificata nella sua
dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la
tutela della dignità del soggetto minorenne che con l'esigenza di un
equilibrato sviluppo della personalità dello stesso. I ricorsi devono
pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012