(Presidente Agrò – Relatore Gramendola)
Fatto e diritto
Con sentenza in data 28/6/2011 il G.U.P. del Tribunale di Torino,
decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione per
annullamento delle precedente sentenza dello stesso Ufficio di
improcedibilità dell'azione penale ex art.425 c.p.p., dichiarava non
luogo a procedere, perché il fatto non sussiste nei confronti di B.L.
in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv - 640 co. 1 e 2 n. 1 cp.,
perché il fatto non costituisce reato.
Si contestava all'imputata nella sua qualità di collaboratore
amministrativo professionale in servizio presso l'Ufficio Legale
dell'Ospedale (omissis) di essersi procurata ingiusto profitto ai danni
dell'ASL n. (…), effettuando in trenta episodi distinti nel periodo
compreso tra il (…) e il (…) l'inserimento nell'apposita
apparecchiatura della scheda magnetica, rivelatrice dell'attività
prestata (c.d. badge) in entrata e in uscita in luogo diverso da quello
in cui prestava la propria attività lavorativa. Riteneva il G.I.P. che
per i primi quattro episodi fosse decorso il termine di prescrizione,
mentre per i restanti ventisei mancasse il requisito della
apprezzabilità economica del danno, richiamando sul punto la stessa
giurisprudenza di legittimità a mente della quale integra il reato di
truffa la condotta del pubblico ufficiale, che si allontani senza far
risultare mediante timbratura del cartellino e della scheda magnetica i
periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente
apprezzabili.
Contro tale decisione ricorre il difensore della parte civile A.S.L. n.
(…) della Regione Piemonte, che a sostegno della richiesta di
annullamento articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale
in riferimento all'art.640 c.p. e il vizio di motivazione e censura
l'errore del giudice nella valutazione del danno cagionato all'ente
pubblico, che non poteva esaurirsi nella apprezzabilità economica dei
brevissimi periodi di assenza dell'imputata, singolarmente considerati,
ma comprendeva il vantaggio economico, correlato alla percezione dello
stipendio ordinario per le ore rientranti nel periodo contrattuale, nel
vantaggio economico connesso alle ore di straordinario risultanti,
dalle bollature "allegre", nel vantaggio economico derivante dalla cura
dei propri interessi personali, il cui valore, non quantificabile
emergeva con tutta evidenza. Con il secondo motivo eccepisce la
violazione della legge processuale in riferimento all'art.627/3 c.p.p.
e il vizio di motivazione, osservando che il G.I.P. si era limitato a
prendere atto della circostanza che il termine di prescrizione di
alcuni episodi fosse già spirato, e che per tutti gli altri fosse
prossimo a scadere e procedere all'analisi della sussistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art.129/2 c.p.p., disattendendo il
dictum della Suprema Corte in ordine alla sussistenza del reato di
truffa sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo e soprattutto non
era entrato in alcun modo nel merito della vicenda e nella valutazione
delle emergenze processuali.
Il ricorso non ha fondamento.
Ricorda il collegio che la critica della scelta legislativa del ricorso
per cassazione come unico strumento impugnatorio della sentenza di non
luogo a procedere emerge soprattutto laddove, come nella specie,
oggetto di censura sia l'apparato argomentativo della decisione per i
profili della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione ex art.606/1 lett. e) c.p.p.
È infatti palese la differenza di scala tra la regola del giudizio,
dettata per l'epilogo decisorio della sentenza di non luogo a
procedere, che prescrive valutazioni prognostiche di sostenibilità
dell'accusa in giudizio sulla base degli acquisiti elementi
investigativi e probatori, perciò stesso, intrise di "fatto" e di
"merito", e le caratteristiche del ricorso per cassazione, attesa la
inadeguatezza del mero scrutinio di legittimità della decisione
impugnata rispetto ai punti oggetto di critica da parte del ricorrente.
D'Altra parte l'eliminazione del potere di appello neppure può
ritenersi compensata dall'ampliamento dei motivi di ricorso per
cassazione, parallelamente operato dall'art.8 stessa legge n.46/2006
mediante la modifica delle lettere d) ed e) dell'art.606 c.p.p.,
perché, "quale che sia l'effettiva portata dei nuovi e più ampi motivi
di ricorso il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di
merito dell'appello" (corte Cost. n.26/2007).
Ciò posto e considerato che nel caso in esame il G.I.P. ha dato conto,
con puntuale e adeguato apparato argomentativo, cui si è fatto cenno,
delle ragioni del giudizio negativo sulla sussistenza di significative
probabilità di successo dell'ipotesi accusatoria nel giudizio
dibattimentale, adeguandosi alla direttiva e al principio di diritto
enunciato della Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio,
enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto
convergenti e rilevanti a tal fine, la motivazione non appare
sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza
impugnata, soprattutto quando il ricorrente si limita sostanzialmente a
sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.
Il ricorso della parte civile deve essere pertanto rigettati con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.