SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ORDINANZA 02-02-2006, n. 4588
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato in data 10 novembre 1997 G.S. adiva il Pretore di Cosenza
esponendo che dal 22 settembre 1993 al 21 dicembre 1993 era stato assunto dalla
ex s.p.a. G.E.T., poi E.TR. s.p.a., con la qualifica di ufficiale di
riscossione presso lo sportello di Acri. Successivamente era stato riassunto e
poi licenziato e nuovamente riassunto - sempre con la stessa qualifica - per
più periodi e precisamente dal 10 marzo 1994 al 3 giugno 1994, dal 13 luglio
1994 al 9 dicembre 1994, dal 2 maggio 1995 al 30 giugno 1995, dal 27 novembre
1995 al 29 febbraio 1996 ed, infine, dal 6 maggio 1996 al 30 luglio 1996.
I
suddetti rapporti di lavoro, come costituiti e svolti in periodi vicini, erano
stati tutti sottoposti a termini prefissati, che ne avevano determinato la
durata in modo illegittimo, perchè nascondevano un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e perchè erano stati costituiti non per assunzioni urgenti o per
sopperire a carenze improvvise di organico, ma al solo fine di eludere la L. n.
230 del 1962, che prevedeva assunzioni a termine solo in casi tassativi e con
particolari garanzie sostanziali e formali. Del resto la natura del rapporto a
tempo indeterminato appariva evidente anche dalla stessa ripetizione dei
rapporti, che attestava l'utilizzazione del lavoratore come un vero dipendente,
pienamente e permanentemente inserito nell'organico, con qualificate mansioni
incompatibili con un rapporto occasionale.
Ciò
premesso il G. chiedeva che, previo accertamento dell'illegittimità dei termini
apposti ai rapporti di lavoro predetti e, conseguentemente, dei licenziamenti
disposti, fosse ritenuto e dichiarato che tra esso ricorrente e la s.p.a. GET,
e poi E.TR., era intercorso un unico rapporto a tempo indeterminato, con
decorrenza dalla prima assunzione, e che la E.TR. s.p.a. era tenuta alla
riammissione in servizio con il riconoscimento a suo favore del diritto alle
retribuzioni non corrisposte nonchè ai versamenti previdenziali.
Dopo
la costituzione della s.p.a. E.TR., che eccepiva il difetto di legittimazione
passiva (trattandosi di rapporti esauritisi tutti prima del 1 luglio 1997, data
a partire dalla quale era subentrata alla GET) nonchè la inconfigurabilità di
un rapporto di lavoro subordinato tra il G. e la società, il Tribunale di
Cosenza con sentenza del 29 novembre 1999 rigettava il ricorso proposto dal G..
A
seguito di gravame, la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 25
febbraio 2002 rigettava l'appello e dichiarava compensate tra le parti le spese
del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la Corte Territoriale osservava
che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, affidava alla contrattazione
collettiva l'individuazione di nuove ipotesi di contratti a termine non ponendo
alcun limite all'autonomia delle organizzazioni sindacali.
Nel
caso di specie il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 12
luglio 1991, dopo avere previsto direttamente alcune fattispecie di contratti a
tempo determinato L. n. 56 del 1987,ex art. 23 aveva espressamente demandato
alla contrattazione in sede aziendale l'individuazione di altre eventuali
ipotesi (nota a verbale dell'art. 31).
In
applicazione del suddetto contratto nazionale, con accordo aziendale del 22
aprile 1992, era stata poi prevista la facoltà per l'azienda di assumere con
contratto a tempo determinato personale impiegatizio in occasione di carichi di
lavoro eccedenti l'ordinario.
Ed
ancora, con protocollo aggiuntivo al predetto contratto collettivo era stata
poi sancita la facoltà delle aziende di assumere a tempo determinato impiegati,
con mansioni di ufficiali di riscossione, per il periodo dal 1 gennaio 1991 al
30 settembre 1992 - in numero non superiore al 100% degli ufficiali di
riscossione in servizio a tempo indeterminato - per l'espletamento di attività
connesse all'entrata in vigore della riforma, conosciuta nella prassi e nel
linguaggio comune, come "riforma della riscossione" (D.P.R. 28
gennaio 1988, n.43). Con verbale di accordo aziendale, infine, del 22 aprile
1992 era stato prorogato il termine del 30 settembre 1992 previsto dal
protocollo aggiuntivo per l'assunzione a tempo determinato degli ufficiali di
riscossione fino alla data di effettivo rinnovo del citato contratto aziendale
(integrativo del contratto collettivo nazionale del 12 luglio 1991).
Orbene,
dette norme contrattuali (sia quelle nazionali che quelle aziendali) non
violavano alcuna disposizione legislativa, ed in particolare non risultavano in
contrasto con il disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva lasciato
- ribadiva la Corte Territoriale - alla contrattazione collettiva piena libertà
nella individuazione delle nuove ipotesi di contratti a tempo determinato.
Sotto
altro versante il Giudice d'appello precisava che non poteva trovare ingresso
in sede di gravame, in quanto nuova, la domanda volta dall'inizio a fare
dichiarare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, per essere state
violate le norme della L. n. 230 del 1962 per la carenza delle formalità
richieste per l'assunzione a termine in quanto in primo grado il G. aveva
chiesto la declaratoria di illegittimità del termine esclusivamente per essere
state le assunzioni a tempo determinato effettuate fuori dai casi
tassativamente previsti dalla legge (e cioè non per sopperire ad
"assunzioni occasionali ed urgenti" o per sopperire "a carenze
impreviste di organico"), delimitando in tal modo il thema decidendum alle
sole violazioni specificamente allegate, con la consequenziale preclusione di
altre (non tempestivamente denunziate) violazioni.
Assumeva
ancora la Corte Territoriale che non poteva trovare ingressoneanche l'ultima
censura mossa dal G. secondo cui la proroga - disposta dall'accordo aziendale
del 22 aprile 1992 - del termine, entro il quale l'azienda poteva ricorrere a
nuove temporanee assunzioni, era scaduta con la rinnovazione del contratto
nazionale il 12 luglio 1995, per non essere in detto contratto stata prevista
la possibilità di ricorrere a contratti a termine.
Avverso
tale decisione G.S. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste
con controricorso la s.p.a. E.TR. Con ordinanza interlocutoria del 14 luglio
2004 la Sezione Lavoro di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente
per l'eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni Unite,
evidenziando al riguardo che si riscontrava una diversità di indirizzi
nell'ambito della Sezione lavoro sia sulla facoltà attribuita alla
contrattazione di prevedere, oltre quelle legali, nuove, diverse edulteriori
ipotesi di apposizione del termine al contratto individuale di lavoro L. n. 56
del 1987, ex art. 23, sia sulla possibilità di estrinsecazione di detta facoltà
attraverso una indicazione esatta e chiara di tali differenti fattispecie.
Motivi della
decisione
1.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della
L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, violazione dell'art. 12 disp. gen.,
violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418,comma 2, c.c., violazione del L. 18
aprile 1962, n. 230, artt. 1, 2, 3 nonchè omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
prospettato dal ricorrente. In particolare, a sostegno della sua censura, il
ricorrente osserva preliminarmente che l'accordo aziendale del 10 gennaio 1991,
con il prevedere che le assunzioni a termine vengono effettuate "per
l'espletamento di attività connessa all'entrata in vigore della riforma"
senza altra specificazione, non consentiva di verificare se il ricorso a tali
assunzioni si sostanziasse in un abuso del datore di lavoro, e lasciasse perciò
la scelta al mero arbitrio del datore di lavoro. Si veniva in tal modo a
violare la lettera e la ratio della L. n. 56 del 1987, art. 23 che, nel
legittimare il contratto a termine nelle "ipotesi individuate" nei
contratti di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali (aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale), evidenziava
che la facoltà di prevedere ulteriori casi di apposizione del termine al contratto
di lavoro dovesse estrinsecarsi in clausole contrattuali collettive in cui si
operava una determinazione "chiara ed esatta" di tali casi. Più
specificamente, il protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale del
1991, applicabile agli impiegati con funzioni di ufficiali della riscossione
nel periodo compreso tra la data del 1 gennaio 1991 ed il 30 settembre 1992
(assunzioni effettuate per l'espletamento delle attività connesse all'entrata
in vigore della riforma), l'accordo integrativo aziendale del 22 aprile 1992
(art. 3), nonchè il verbale di accordo aziendale del 22 aprile 1992 (che sempre
per lo stesso personale prorogava la facoltà di assumere con contratti a
termine sino alla data di effettivo rinnovo del contratto aziendale integrativo
del contratto nazionale del 12 luglio 1991), non contenevano una determinazione
chiara e precisa delle fattispecie di assunzione a termine sicchè ne conseguiva
la loro nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, per mancata
determinazione o per indeterminabilità dell'oggetto.
1.1.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell'art. 437 c.p.c., violazione degli artt. 1363, 1367, 1369 e 1324 c.c.,
violazione e falsa applicazione della L. 28febbraio 1987, n. 56, art. 23, nonchè
violazione e/o falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1,
commi 3 e 4. La domanda, spiegata in sede di gravame, di conversione a tempo
indeterminato dei contratti a termine del 1993 e del primo periodo del 1994
"per violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1,
commi 3 e 4" non poteva - contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata
sentenza - considerarsi nuova, in quanto dall'interpretazione del ricorso
davanti al Pretore, rispettosa delle codicistiche regole ermeneutiche, emergeva
che esso G. aveva denunziato l'apposizione del termine ai suoi rapporti
lavorativi, alfine di eludere la L. n. 230, censurando in tal modo l'assenza
dei requisiti formali e sostanziali prescritti dalla suddetta legge.
1.2.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c. per erronea interpretazione del citato contratto collettivo nazionale
di categoria del 12 luglio 1991, di quello successivo del 12 luglio 1995 e del
verbale di accordo aziendale del 21 aprile 1992, nonchè omessa, o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente
che, diversamente da quanto affermato dal Giudice d'Appello, la proroga
disposta dall'accordo aziendale del 22 aprile 1992 del termine entro il quale
l'azienda poteva far ricorso ad assunzioni di ufficiali di riscossione a tempo
determinato era scaduta con la rinnovazione del contratto collettivo nazionale
in data 12 luglio 1995, atteso che nel nuovo contratto non era prevista la possibilità
di ricorrere a contratti a termine pur avendo tale contratto indicato
espressamente tutti i diversi casi in cui poteva operare la contrattazione
integrativa aziendale. Ne conseguiva che per le nomine effettuate dopo il 12
luglio 1995, l'apposizione del termine doveva essere considerata illegittima
con conseguente trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
2.
Come ricordato dalla ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro, sulla
questione dell'ambito di operatività del disposto della L. n. 56 del 1987, art.
23 e dei limiti che incontra la contrattazione collettiva nel disegnare le
diverse fattispecie di contratto a termine si riscontra una diversità di
indirizzi all'interno della Sezione lavoro di questa Corte.
2.1.
Ed infatti secondo un primo, prevalente orientamento, non occorre che i
contratti collettivi contengano, al di fuori delle ipotesi già previste dalla
legge, una precisa individuazione delle fattispecie ricorrendo le quali è
consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro. A sostegno di
tale assunto si è rimarcato che la L. n. 56 del 1987, art. 23 consente che -
oltre alle ipotesi di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 (e successive
modifiche ed integrazioni) e della del D.L. 29 gennaio 1983, n.. 17, art. 8
bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 - vengano
"individuate" nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i
sindacati (nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative) specifiche fattispecie in relazione alle quali sia consentita
l'apposizione di un termine, senza necessità di alcun riferimento a particolari
esigenze o condizioni (oggettive o soggettive di lavoro), per essere
sufficiente che la contrattazione collettiva indichi la percentuale dei
lavoratori da assumere rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo
indeterminato.
Alla
suddetta contrattazione, pertanto, è consentito anche di individuare -. alla
stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - speciali categorie
di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, in
quanto l'esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del
lavoro costituisce una idonea garanzia per i lavoratori ed una efficace
salvaguardia per i loro diritti (cfr. al riguardo: Cass. 11 dicembre 2002 n.
17674, proprio con riferimento ad una fattispecie di un contratto di lavoro a
termine tra la s.p.a. GET ed un ufficiale di riscossione dei tributi). In
adesione a questo orientamento si è ribadito così che l'attribuzione alla
contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a
termine - espressione di una tendenza ad affidare alla autonomia collettiva (in
ragione delle garanzie dalla stessa apprestate) la possibilità di deroga a regole
generali disciplinanti il rapporto di lavoro - seppure deve inserirsi nel
sistema delineato dalla disciplina generale dettata dalla L. n. 230 del 1962
(nel senso che restano applicabili le regole da questa disciplina dettate, ad
esempio,con riguardo all'onere del datore di lavoro di provare le condizioni
legittimanti l'apposizione del termine), legittima però l'introduzione di nuove
ipotesi di contratto a termine completamente diverse da quelle configurate per
legge, essendosi in presenza di una "delega in bianco" del
legislatore all'autonomia collettiva avente ad oggetto, appunto, la
individuazione di nuove ipotesi di contratto non omogenee rispetto a quelle
legali (cfr., con riferimento ad assunzioni a termine di dipendenti postali
nella fase di ristrutturazione conseguente alla privatizzazione dell'Ente
Poste, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, cui adda ,per analoghe considerazioni,
Cass. 26 luglio 2004 n. 14011 e n. 14026 ed, in epoca più recente, Cass. 12
gennaio 2006 n. 438; Cass. 12 dicembre 2005 n. 27311; Cass. 6 dicembre 2005 n.
26677, che precisano ancora che la delega di cui alla L. n. 56 del 1987, art.
23, non incontra alcun limite sul piano della "omogeneità" rispetto
alle ipotesi legali, nè su quella della "temporaneità" dell'autorizzazione
del tipo contrattuale; ed infine Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, secondo cui la
specificazione di nuovi tipi di contratto a termine discende dall'intento del
legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle esigenze
del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace
salvaguardia dei loro diritti per cui deve prescindersi dalla necessità di
individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze
aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei
lavoratori).
2.2
Un secondo indirizzo patrocina invece la tesi della possibile attribuzione alla
autonomia collettiva della facoltà di individuazione di nuove e diverse
situazioni di contratto a tempo determinato a condizione però che tali fattispecie
vengano esattamente e compiutamente determinate.
Ed
invero - in un ottica volta a configurare il contratto di lavoro a termine come
un contratto avente carattere eccezionale rispetto a quello a tempo
indeterminato (da considerare regola generale) e, perciò con un sempre limitato
ambito applicativo - si è statuito che l'ampliamento dei nuovi tipi deve essere
subordinato in ogni caso alla condizione che le nuove fattispecie siano
chiaramente ed esattamente delimitate. E da tale premessa metodologica si è
fatto scaturire la statuizione: che la possibilità di assumere a termine
prevista dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento alle esigenze
della ristrutturazione delle aziende, ma sprovvista di qualsiasi riferimento
temporale diretto e indiretto, e delimitata esternamente soltanto
dall'efficacia temporale del contratto collettivo (soggetto soltanto a
proroghe), si pone in radicale contrasto con la disposizione di cui alla L. del
1987, art. 23 (in tali sensi: Cass. 7 agosto 2004 n. 15331);
che,
pur avendo la L. del 1987, art. 23, aperto le porte ad una delegificazione del
rapporto, dando ampia delega all'autonomia collettiva, la contrattazione
collettiva deve tuttavia sempre porsi in una linea di continuità con l'impianto
normativo preesistente che si configura come una sorte di "legge
quadro" applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato a termine,
sicchè ove detta contrattazione preveda, ad esempio, l'assunzione a termine per
ipotesi di assenza dal lavoro con conservazione del posto di lavoro devono in
ogni caso rispettarsi le disposizioni della L. n. 230 del 1962 riguardanti il
requisito della indicazione del nome del sostituito e della causa della sua
sostituzione, che presuppone la temporaneità dell'occasione di lavoro (cfr. in
tali sensi: Cass. 1 dicembre 2003 n. 18354, cui adde, per lo stesso indirizzo,
Cass. 22 gennaio 2004 n. 995; Cass. 7 giugno 2003 n. 9163).
3.
Ai fini di seguire un ordinato iter argomentativo volto a rendere ragione della
scelta da operare a fronte dell'esplicitato contrasto giurisprudenziale,
appaino opportune alcune preliminari precisazioni.
3.1.
Nell'area giuslavoristica, avendo sempre apprestato il contratto a tempo
indeterminato maggiore tutela alla posizione del lavoratore, è stato valutato
con sfavore il contratto a termine, tanto che la L. 18 aprile 1962, n. 230 -
abrogata poi dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368, art. 11 - ha da un lato,
proprio a tutela del lavoratore, richiesto per detto contratto la forma scritta
(salvo che per i lavori occasionali non superiori a dodici giorni), e ne ha poi
ridotto l'ambito applicativo limitandone il ricorso ad ipotesi tassative
(attività stagionali; sostituzione di lavoratori assenti aventi diritto alla
conservazione del posto; esecuzione di opere o di un servizi definiti e
predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
lavorazioni a fasi successive richiedenti maestranze diverse).
A
fronte di un successivo assetto ordinamentale volto a gradualmente garantire,
con sempre maggiore efficacia, il posto di lavoro per i contratti a tempo
indeterminato (L. 9 gennaio 1963, n. 7, divieto di licenziamento delle
lavoratrici madre; L. 15 luglio 1966, n. 604, norme sui licenziamenti
individuali; L. 20 maggio 1970, n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, modificata poi dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, disciplina dei
licenziamenti individuali), e dell'interpretazione restrittiva data dalla
giurisprudenza alla suddetta L. n. 230 del 1962, il legislatore - in un mercato
che necessitava di una maggiore espansione e di una maggiore mobilità della
forza lavoro (gravemente limitata proprio dai severi vincoli apportati
segnatamente dallo statuto dei lavoratori ai rapporti lavorativi sine die) - ha
dapprima ampliato -in una ottica definita di liberalizzazione controllata - con
apposite disposizioni le precedenti ipotesi tassative legittimanti il contratto
a termine (L. 23 maggio 1977, n. 266 per le assunzioni nel settore dello
spettacolo; L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis per la possibilità del ricorso
del contratto a termine in tutti i settori economici per le attività
stagionali), e più avanti ha delegato alla contrattazione collettiva il potere
di aggiungere, a quelle legali, fattispecie diverse e di più ampia portata, con
la sola prescrizione della fissazione di precisi limiti percentuali dei
lavoratori da assumere rispetto all'organico aziendale.
Ed
infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro) ha stabilito che "L'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
al D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla
L. 23 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti
collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono
essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei
lavoratori impegnati a tempo indeterminato". 4. E' stato in dottrina
puntualmente osservato che l'atteggiamento dell'ordinamento nei confronti del contratto
a termine si è rilevato tutt'altro che uniforme. Ed invero, il legislatore del
1962 non si è limitato ad abrogare espressamente l'art. 2097 c.c. ed ad
abbandonare il riferimento, in detta norma contenuto, alla specialità del
rapporto come criterio di legittimità dell'apposizione del termine al contratto
di lavoro, ma ha inteso introdurre il sistema della c.d. "lista
chiusa" - e cioè il sistema della tassatività delle fattispecie di
contratto di lavoro a termine - seguito anche in altri paesi, al fine di
attestare che il rapporto a tempo indeterminato configurava in materia di
assunzioni la regola, mentre l'eccezione era rappresentata dall'assunzione a
termine, consentita soltanto nei casi circoscritti e legati ad occasioni di
lavoro oggettivamente temporanee. Nel tempo però il rigore di un siffatto
sistema si è gradualmente attenuato tanto che il ricordato L. n. 56 del 1987,
art. 23, ha riconosciuto ai contratti collettivi la facoltà di ammettere, oltre
a quelle legali, nuove fattispecie di contratti a termine:
facoltà
che - come da più parti sottolineato - è stata ampiamente sfruttata dalle parti
sociali per dare risposte alle più svariate esigenze aziendali di elasticità
organizzativa,e per consentire anche l'assunzione di lavoratori in posizione di
particolare debolezza nel mercato di lavoro, come i cosiddetti occupati di
lunga durata.
Con
tale normativa e con la successiva disposizione di cui alla L. 23luglio 1991,
n. 223, art. 8, comma 2, contemplante la possibilità di assunzione a termine
dei lavoratori messi in mobilità(con il riconoscimento in caso di
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato di benefici contributivi a
favore del datore di lavoro;
allo
stato per altre ipotesi di contratti a termine di tipo meramente soggettivo a
seguito di delega delle contrattazione collettiva, cfr.:
L.
12 marzo 1999, n. 68, art. 11, per i lavoratori disabili; L. 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 75, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di
vecchiaia per i lavoratori che soddisfino i requisiti per la pensione di
anzianità), si è legittimato il ricorso al contratto a termine come strumento
di politicadell'impiego, per ritornare poi - con la vigente generale normativa
sul contratto a termine di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (attuativa della
direttiva del Consiglio Cee 28 giugno 1999 n. 70) - a limitare le assunzioni a
termine soltanto a quelle connesse a ragioni di carattere oggettivo
("ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo"; cfr. D.Lgs. n. 368 del 200 cit. art. 1, comma 1).
4.1.
E sempre ai fini di una delimitazione dell'ambito applicativo della norma
scrutinata è stato ulteriormente precisato: che con essa è stata assegnata alla
contrattazione collettiva la delicata funzione di determinare i livelli qualitativi
e quantitativi (con la fissazione di un tetto massimo di assunzioni a termine)
del lavoro precario socialmente tollerabile; che attraverso la suddetta norma
l'ordinamento ha consentito l'apposizione del termine tutte le volte che ciò
sia risultato oggettivamente giustificato per non essere utile, nè socialmente
nè economicamente, costringere i datori di lavoro ad avere manodopera
esuberante nel complesso del ciclo produttivo; che le ipotesi configurate dal
contratto collettivo non necessariamente devono presupporre l'esistenza di
un'occasione "transitoria" di lavoro nell'impresa.
Ed
è stato anche ribadito, nella stessa direzione: che la fonte contrattuale è
stata affiancata a quella legale per disciplinare l'attività imprenditoriale
nella gestione della forza lavoro; che la capacità della contrattazione
collettiva di introdurre nuove e diverse ipotesi giustificative del contratto a
termine - attraverso un rinvio con funzione normativa o costitutiva ai soggetti
sindacali - si è tradotta in concreto nella gestione della forza lavoro
all'interno delle imprese e nel conseguente rafforzamento del sindacato, il cui
ruolo è stato poi drasticamente ridotto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, con
relativa perdita di un effettivo controllo sul livello di flessibilizzazione
presente in azienda. Da ultimo, si è messo in evidenza che - contrariamente a
quanto è dato riscontrare nell'attuale vigenza del già evocato Decreto n. 368
del 2001 (cfr. art. 10) - la contrattazione collettiva assume nella L. n. 56
del 1987 incisivo rilievo nella gestione dei rapporti lavorativi anche nella
sua articolazioni locali in ragione delle specifiche situazioni che si possono
verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali e che possono richiedere
un adeguamento dell'organico con una sua accentuata elasticità proprio per
soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà.
Le
considerazioni sinora svolte forniscono le coordinate necessarie per una
corretta interpretazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e per la risoluzione
del sollevato contrasto.
5.
Va premesso che passaggio obbligato per la decisione riguardante l'ambito di
operatività della delega legislativa alla contrattazione collettiva per
l'individuazione delle fattispecie di contratto di lavoro a termine, è - come
sottolineato dalla ordinanza della Sezione lavoro - l'esame del terzo motivo
del ricorso, con il quale si contesta l'illegittimità dei contratti a termine
successivi alla stipula del contratto nazionale di categoria del 12 luglio
1995, per non essere in detta nuova contrattazione prevista la possibilità di
ricorrere al contratto a termine.
Il
suddetto motivo non può trovare accoglimento. Ed invero l'assunto del
ricorrente non tiene conto sul versante giuridico che il citato art. 23 devolve
ai sindacati, non solo di livello nazionale, ma anche a quelli di livello
locale, la facoltà di individuare i contratti a termine all'evidente fine di
assegnare - senza alcun limite territoriale - maggiore flessibilità nella
gestione dei rapporti lavorativi nelle diverse unità produttive e nella varie
aree geografiche. Su di un diverso versante la stessa censura trascura di
considerare che nel caso di specie, nel pieno rispetto della normativa legale,
la contrattazione collettiva nazionale del 12 luglio 1991 ha delegato a quella
aziendale la possibilità di stipula dei contratti a tempo determinato e di
procedere ad assunzioni a tempo determinato per impiegati con mansioni di
ufficiali della riscossione, nonchè la possibilità, nell'esercizio di tale
delega, di prorogare il termine in precedenza fissato per l'assunzione
"sino alla data di effettivo rinnovo del contratto del contratto aziendale
integrativo del 12 luglio 1991". 5.1. Alla luce dei descritti elementi
fattuali il G. avrebbe dovuto, stante il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, indicare quei mezzi probatori (anche documentali),
idonei ad attestare che la possibilità di assunzioni a termine (anche con
riferimento a possibili proroghe per fattispecie in precedenza individuate) non
fosse più consentita sulla base della contrattazione aziendale. Ed invero, alla
stregua della chiara lettera della L. n. 56 del 1987, art. 23, non può
dubitarsi della facoltà, anche della contrattazione aziendale, di individuare
autonomamente (e conseguentemente legittimare) fattispecie di assunzioni a
termine, essendo doveroso pervenire a tale conclusione sulla base della
considerazione che quando il legislatore ha inteso assegnare poteri o facoltà
unicamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale ha fatto
riferimento, in modo chiaro, unicamente a detta contrattazione, come si evince
proprio in tema di disciplina delle assunzioni a termine dal già richiamato
D.Lgs. n. 368 del 200 (cfr. al riguardo art. 10, comma 7, nonchè art. 11, comma
3, che nel dettare la disciplina transitoria ha fatto salva l'efficacia solo
delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
i della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e non, come è stato messo in luce in
dottrina, delle clausole degli altri contratti di lavoro, quali quelli ad
esempio, provinciali o aziendali).
6.
Risulta privo di fondamento anche il primo motivo di ricorso.
La
Corte d'Appello di Catanzaro nella impugnata sentenza ha affermato che la L. n.
56 del 1987, art. 23, nell'affidare alla contrattazione collettiva
l'individuazione di nuovi contratti a termine, non pone alcun limite di
contenuto sicchè la contrattazione collettiva è pienamente libera nella
individuazione di nuove ipotesi di legittima apposizione del termine al
rapporto di lavoro.
6.1.
Una siffatta statuizione che si inserisce nel prevalente indirizzo
giurisprudenziale (secondo cui il ricorso a nuove forme di contratti a termine
non è condizionato ad una chiara, dettagliata ed esaustiva determinazione delle
singole fattispecie da parte della contrattazione collettiva) non è
suscettibile di alcuna censura per risultare rispettosa della lettera della L.
n. 56 del 1987, art. 23 nonchè della ratio ad essa sottesa.
L'espressione
ex art. 23 citato "l'apposizione del termine alla durata del contratto di
lavoro ... è consentita nelle ipotesi individuate dai contratti
collettivi" induce ad assegnare alla norma in esame una ampia portata
applicativa, perchè nel lessico comune, come in quello giuridico, la parola
ipotesi assume il significato di caso, che può presentarsi volta per volta, e
che nella materia in esame può contraddistinguersi ratione materiae (ad
esempio, esecuzione di un opera o di un servizio predeterminato nel tempo con
carattere di straordinarietà ed occasionalità; L. n. 230 del 1962, art. 1,
lettera c), "ratione temporis" (ad esempio, assunzione da parte delle
compagnie aeree di personale per il periodo di sei mesi,da aprile ad ottobre;
L. n. 230 cit. lettera f, art. 1, aggiunta dalla L. 25 marzo 1986, n. 84)
"ratione personae" (ad esempio, lavoratori in mobilità assunti con
contratti a termine; L. n. 223 del 1991, art. 8). E la lettera del riportato
testo normativo appare significativo nei sensi ora indicati specialmente se
messa nella sua genericità a confronto con la invece dettagliata, completa e
specifica determinazione delle tassative fattispecie legittimanti l'assunzione
a termine contemplate dalla L. n. 230 del 1962, art. 1. 6.2. Anche sotto
l'aspetto delle finalità perseguite dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, meritano
di essere condivise le argomentazioni che hanno portato il Giudice d'appello a
ritenere infondata la pretesa del G..
6.3.
Ed invero può conclusivamente affermarsi che "Le assunzioni disposte ai
sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione
collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente
previste dalla L. 18 aprile1962 n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè
dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito, con modificazioni
dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 - nuove ipotesi di apposizioni di un termine alla
durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in
bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla
individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle
previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a
termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche - alla stregua
di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente
"soggettivo", consentendo (vuoi in funzione di promozione
dell'occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori)
l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo
caso l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficacia
salvaguardia dei loro diritti".
L'ora
enunciato principio - è opportuno ribadirlo - trova conforto oltre che nella
lettera della L. n. 56 del 1987, art. 23 priva di alcun riferimento a
particolari esigenze o a specifiche e prefissate condizioni, anche nella
considerazione che, al di fuori della limitazione imposta dalla legge di
stabilire il numero percentuale dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo
indeterminato (L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 1, ult. parte), il legislatore
del 1986 ha conferito all'autonomia sindacale poteri di indubbia e penetrante
incisività in materia di flessibilità dei rapporti lavorativi proprio per
assicurare un reticolato di garanzie a tutela dei lavoratori nella gestione dei
loro rapporti. Ciò emerge con indiscussa evidenza dal D.Lgs. n. 368 del 2001
che, nel momento in cui ha inteso innovare la materia con il superamento delle
forme di assunzioni a termine contrattualizzate, ha ritenuto di dovere
ammortizzare il ridimensionamento delle tutele con il richiedere la
specificazione in forma scritta delle ragioni giustificatrici del contratto a
termine (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), al chiaro
fine di agevolare il controllo giudiziario (chiamato a sostituire quello
sindacale che si concretizzava nella tipicizzazione delle diverse forme di
assunzione al lavoro) sull'operato del datore di lavoro (cfr. al riguardo;
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2).
7.
Per concludere queste Sezioni Unite ritengono per le ragioni sinora esposte di
aderire al primo dei sopra riportati indirizzi giurisprudenziali (cfr. al
riguardo per tale prevalente indirizzo, oltre le pronunzie già citate, anche:
Cass. 7 dicembre 2005 n. 26989).
8.
Per disvelare, infine, l'infondatezza del secondo motivo del ricorso è
sufficiente sottolineare che - come ha affermato la sentenza impugnata con
motivazione non censurabile in questa sede di legittimità per le considerazioni
logico-giuridiche espresse - il G. ha tardivamente (e cioè nel corso del
giudizio di primo grado e non con il ricorso ex art. 414 c.p.c.) denunziato una
violazione della L. n. 230 del 1962 in ragione del succedersi nel tempo di più
contratti di lavoro a termine, procedendo in tal modo ad una non consentita
mutatio libelli per il mutamento dell'iniziale thema decidendum stante la
proposizione di una domanda, comportante la necessità di nuovi e diversi
accertamenti in fatto (cfr. sul divieto della mutatio libelli vedi tra le
altre: Cass. 11 maggio 2002 n. 6794, cui adde, per quanto attiene il rito del
lavoro, Cass. 14 aprile 2001 n. 5591; Cass. 27 gennaio 1998 n. 821, ed ancora,
Cass., Sez. Un., 16 gennaio 1987 n. 299).
9.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura e dell'oggetto della
controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del presente
giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio
di Cassazione.
Così
deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006.