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Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 21 febbraio
2007, n. 4102
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Il Tribunale di
Firenze, dopo aver dichiarato con sentenza non definitiva la
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Roberto L. e
Francesca G., con successiva sentenza dell'11 ottobre-9 dicembre
1997 assegnava la casa coniugale alla G., poneva a carico del L.
un assegno mensile di lire 450.000 per il mantenimento del figlio
Riccardo, maggiorenne, nonché un assegno divorzile mensile
di lire 250.000 in favore della G., rivalutabili secondo gli
indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie di
carattere medico sostenute per il figlio, e compensava per un
quarto le spese del giudizio.
Con sentenza del 29
novembre-20 dicembre 2002, la Corte d'appello di Firenze, in
parziale accoglimento del gravame proposto dal L., riduceva il
contributo al mantenimento del figlio Riccardo e l'assegno
divorzile, rispettivamente, a lire 300.000 e 200.000 mensili,
ferme le altre statuizioni del primo giudice, e condannava il L.
a rimborsare alla G. la metà delle spese dei due gradi di
giudizio dichiarando compensata la restante metà.
Osservava, in particolare, la Corte territoriale:
a) che
il L. era iscritto dal 21 maggio 1998 negli elenchi degli
invalidi civili con invalidità del 74% e che il suo
reddito si era notevolmente ridotto rispetto a quello del 1992,
mentre la G. continuava a svolgere la sua attività presso
il Ministero del tesoro;
b) che poteva ragionevolmente
presumersi, in base all'esito della prova orale ed all'età
del figlio Riccardo, un inizio di autosufficienza economica,
quanto meno parziale, di quest'ultimo.
Avverso la sentenza
d'appello Roberto L. ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di tre motivi, illustrati con memoria. Maria Francesca G. ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. La
controricorrente eccepisce in primo luogo l'invalidità
della procura rilasciata dal L. in calce al ricorso perché
essa non fa espresso riferimento al giudizio di cassazione ed
alla sentenza impugnata e nemmeno al "presente
giudizio".
2. L'eccezione è infondata.
La
procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a
margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui
inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e
garantisce così il requisito della specialità del
mandato al difensore; restano pertanto irrilevanti sia la
mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità,
sia il fatto che la formula adottata indichi poteri e facoltà
rapportabili al giudizio di merito (Cass., 9360/2006; vedi anche
Cass., 5481/2006, 4980/2006). Tuttavia, la presunzione che il
mandato "ad litem" sia stato conferito al fine di
proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata
nel ricorso stesso viene meno allorché il mandato si
caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e
con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso
rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione (Cass.,
15607/2006, 15605/2006).
Nella specie, il riferimento al
ricorso per cassazione è comunque assicurato dall'essere
la procura apposta in calce al ricorso stesso, mentre, non solo
mancano espressioni tali da escludere che la procura sia stata
conferita per proporre ricorso per cassazione, ma vi è
un'elezione di domicilio in Roma, del tutto coerente con
l'impugnazione per cassazione da parta di un ricorrente residente
in Firenze, il quale ha delegato a rappresentarlo e difenderlo un
avvocato del Foro di Firenze.
3. La controricorrente
dichiara di insistere sull'eccezione preliminare, già
formulata dinanzi al giudice di secondo grado, di improponibilità
dell'appello proposto dal L., perché basato su un unico
motivo, assorbente di ogni altra lagnanza, e cioè sul
fatto che nel corso del giudizio di primo grado, tra la
precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza, si
sarebbero profondamente modificate le condizioni economiche delle
parti.
Tale materia, secondo la G., non poteva costituire
oggetto di impugnazione, ma unicamente di ricorso ex art. 737 e
ss. c.p.c., come espressamente previsto dall'art. 9, comma 1,
della l. 898/1970.
4. L'eccezione è infondata.
Il
procedimento di revisione della misura dell'assegno divorzile, ai
sensi dell'art. 9 presuppone l'esistenza di una pronuncia passato
in giudicato su tale punto, sebbene "rebus sic stantibus"
(Cass., 11793/2005).
Nella specie tale pronuncia non era
intervenuta, essendo stata impugnata la sentenza di primo grado
determinativa dell'assegno, sicché la Corte d'appello era
tenuta a decidere in ordine alla debenza ed alla misura del
contributo a favore dell'ex coniuge previsto dall'art. 5 della l.
898/1970, anche nel periodo di pendenza del giudizio in grado di
appello.
5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta
violazione dell'art. 5 della l. 898/1970, come modificato
dall'art. 10 della l. 74/1987, nonché illogicità
manifesta e difetto assoluto di motivazione.
Il L., dopo
aver richiamato alcuni orientamenti giurisprudenziali di questa
Corte, sostiene di aver dimostrato che per effetto della grave
malattia e della grave inabilità al lavoro aveva perduto
completamente il reddito retributivo di cui godeva per il lavoro
svolto, invero superiore a quello di cui fruiva la moglie quale
dipendente del ministero del Tesoro, e che ora viveva della sola
pensione d'invalidità corrisposta dall'INPS, per un
importo che nel 1998 risultava di complessive lire 26.508.000
all'anno. La G. non aveva provato in alcuna maniera la
sussistenza delle condizioni economiche e retributive prevedute
dall'art. 5, comma 6, delle l. 898/1970, come modificato
dall'art. 10 della l. 74/1987. Per il mantenimento delle
condizioni della vita familiare i coniugi devono far riferimento
al momento della cessazione della convivenza: la circostanza che
la G. in sede di separazione consensuale aveva dichiarato di non
avere bisogno dell'assegno di mantenimento, fruendo di reddito di
lavoro dipendente che la rendeva autonoma, doveva essere
considerata in sede di giudizio di divorzio, corrispondendo ad
una realtà effettuale. Considerato che la stessa G. aveva
riconosciuto (nella comparsa conclusionale in primo grado) che
nel 1991 aveva percepito una retribuzione netta di lire
30.700.000 (la quale nel 1999 risultava di lire 36.559.000) si
doveva concludere che era il marito e non la moglie ad aver
diritto all'assegno divorzile.
Inoltre, la Corte d'appello
non aveva tenuto adeguatamente conto della convivenza more uxorio
della G. con Sergio V., durata stabilmente per considerevole
tempo, la quale aveva portato un vantaggio economico alla
prima.
Infine, la Corte territoriale, nonostante il potere
di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo
tenore di vita, valendosi se del caso anche della Polizia
tributaria (art. 5 citato), aveva ritenuto antieconomica una
consulenza sugli effettivi redditi delle parti - pur se la G. non
aveva allegato agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi - e
non aveva svolto alcuna seria indagine sulle condizioni
economiche e reddituali della parte richiedente l'assegno
divorziale, tali da consentire un tenore di vita analogo a quello
della convivenza matrimoniale.
6. Il ricorso è
fondato nei termini appresso precisati.
Dalla narrativa
della sentenza impugnata si ricava che l'appellante aveva
lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto delle
circostanze sopravvenute dopo la precisazione delle conclusioni
(diminuzione dei redditi del L. in conseguenza della sua insorta
grave patologia cardiaca e susseguenti interventi operatori;
raggiunta indipendenza economica del figlio Riccardo).
Era
quindi il rapporto tra le situazioni economiche delle parti che
formava oggetto del giudizio di appello. Si tratta di elementi di
fatto rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, il quale è
sindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di
motivazione.
Nella specie, la Corte d'appello ha rilevato
che il L. era iscritto dal 21 maggio 1998 negli elenchi degli
invalidi civili con invalidità del 74% e che il suo
reddito si era notevolmente ridotto rispetto a quello del 1992
(passando dall'ammontare netto di lire 41.427.000 del 1992 a lire
26.502.860), mentre la G. continuava a svolgere la sua attività
presso il ministero del Tesoro.
La Corte territoriale ha
inoltre incidentalmente osservato, pur se nella parte della
motivazione relativa all'esame della questione
dell'autosufficienza economica del figlio Riccardo, che
dall'esito della prova orale era emersa un'altra circostanza
negata dalla G., e cioè che ella per un certo periodo
aveva convissuto con tale V., alle cui dipendenze aveva lavorato
il figlio Riccardo.
Il giudice di secondo grado ha quindi
ritenuto che il documentato peggioramento delle condizioni
economiche del L. comportasse la necessità di ridurre
l'assegno divorzile a lire 200.000 mensili.
Osserva il
Collegio che tale motivazione appare insufficiente sotto vari
profili.
In primo luogo, la Corte d'appello non ha fornito
indicazioni sul livello di reddito di cui disponeva la G., al
fine di verificare se ella avesse o meno mezzi adeguati rispetto
al tenore di vita goduto durante il matrimonio e quali fossero le
rispettive condizioni delle parti, che avrebbero dovuto essere
comparate. In secondo luogo, una volta accertata la convivenza
della G. per un certo periodo con un altro uomo, che era il
datore di lavoro del figlio, sarebbe stato necessario esaminare
la questione se da tale convivenza erano derivati alla G.
benefici economici valutabili quantomeno ai fini della misura
dell'assegno di divorzio nel periodo nel quale la convivenza si
era protratta (Cass., 1179/2006). In terzo luogo, il giudice di
secondo grado non ha indicato le ragioni per cui l'assegno di
divorzio dovesse essere diminuito di sole lire 50.000 mensili (da
250.000 a 200.000), nonostante che i redditi dell'onerato si
fossero ridotti in misura molto rilevante (da 41 milioni a 26
milioni di lire annui). Infine, la Corte d'appello ha modificato
la misura dell'assegno di divorzio, tenendo conto di circostanze
che avevano ridotto la capacità economica del L. nel corso
del procedimento, senza modulare nel tempo l'assegno
indicato.
7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione dell'art. 6 l. 898/1970, nonché illogicità
manifesta e difetto assoluto di motivazione.
Dalle prove
testimoniali era risultato che Riccardo L. aveva lavorato presso
la Ditta V. dal marzo 1998 sino al giugno 1999 percependo la paga
base contrattuale. La legittimazione del genitore convivente con
il figlio maggiorenne a richiedere iure proprio il contributo per
il mantenimento del figlio non sussiste più quando il
figlio raggiunge l'indipendenza economica e successivamente la
perde. La Corte d'appello, ove avesse avuto dubbi relativamente
all'acquisizione dell'autonomia reddituale del figlio, avrebbe
dovuto disporre accertamenti anche attraverso la Polizia
tributaria e l'omissione di tali accertamenti costituiva una
grave violazione dell'onere di motivazione. Non era poi chiaro
cosa significasse il riferimento fatto dalla Corte territoriale
ad un "inizio" di autonomia economica e ad una
"autonomia parziale".
8. Il motivo non è
fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei
figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso
facto", con il raggiungimento della maggiore età da
parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione
dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di
un'attività economica dipende da un atteggiamento di
inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui
accertamento non può che ispirarsi a criteri di
relatività, in quanto necessariamente ancorato alle
aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e
post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del
mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale
il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria
specializzazione (Cass., 15756/2006, 8221/2006, 4765/2002). Il
mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da
escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non
autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato
attività lavorativa, così dimostrando il
raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la
cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte
del genitore, atteso che non può avere rilievo il
successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del
figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di
renderlo privo di sostentamento economico, non può far
risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già
venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare,
fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente
dal figlio e non già dal genitore convivente (Cass.,
12477/2004, 26259/2005).
Nella specie, la sentenza
impugnata ha osservato che dalla prova testimoniale era risultato
che il figlio Riccardo, ormai ventisettenne e munito di diploma
di ragioniere, aveva lavorato, pur se per un periodo limitato, e
che doveva ragionevolmente presumersi, anche in relazione all'età
del figlio, un inizio di autosufficienza economica quanto meno
parziale del medesimo, di modo che, tenuto conto delle peggiorate
condizioni economiche dell'appellante, appariva equo ridurre
l'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio (da
lire 450.000) all'importo di lire 300.000, ferma la rivalutazione
disposta dal Tribunale e l'obbligo del L. di contribuire al 50%
delle spese mediche sostenute dalla G. per il figlio.
Il
ricorrente sostiene che il figlio aveva dichiarato di aver
percepito per almeno un anno e due mesi la paga base
contrattuale, ma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla
prova che avrebbe dovuto essere fornita al giudice di merito in
ordine all'ammontare del salario, la quale era necessaria al fine
di accertare il raggiungimento dell'indipendenza economica.
La
resistente non contesta lo svolgimento di attività
lavorativa da parte del figlio Riccardo, dal marzo 1998 al giugno
1999, ma sottolinea che egli, diplomato ragioniere oltre che
geometra, aveva prestato la sua attività per un periodo di
tempo come apprendista muratore.
In tale situazione, in
mancanza della prova dell'acquisizione da parte del figlio di un
reddito tale da renderlo economicamente indipendente, anche se
per poco più di un anno, la Corte d'appello ha
evidentemente ritenuto che perdurasse il diritto della madre di
chiedere "iure proprio" un contributo al mantenimento
del figlio maggiorenne con lei convivente e che il ricavato dello
svolgimento temporaneo di attività lavorativa non
qualificata da parte del figlio giustificasse solo una riduzione
del contributo di mantenimento posto a carico del padre.
Deve
pertanto escludersi sia la dedotta violazione dell'art. 6 della
l. 898/1970, venendo meno la legittimazione del genitore ad
ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con
lui convivente quando il figlio divenga economicamente
autosufficiente ovvero versi in colpa per non essersi messo nelle
condizioni di divenire economicamente indipendente (Cass.,
1353/1999, 8868/1998) - ipotesi queste non ricorrenti nella
specie - sia il denunciato vizio di motivazione, in quanto
l'affermazione del giudice di merito in ordine alla circostanza
che non era stato provato il raggiungimento da parte del figlio
dell'indipendenza economica costituisce il risultato di un
apprezzamento di fatto basato su elementi valutati in maniera non
illogica.
9. Il terzo motivo esprime una doglianza di
violazione dei principi relativi alla soccombenza ai fini della
decisione sull'onere delle spese di causa, nonché di
illogicità manifesta e difetto assoluto di
motivazione.
Poiché la tesi del L. aveva avuto un
effettivo riconoscimento non poteva parlarsi di soccombenza,
ancorché parziale a suo carico, sicché le spese
processuali di tutti i gradi avrebbero dovuto essere quantomeno
interamente compensate.
10. Il terzo motivo resta
assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso che
renderà necessaria una nuova decisione in ordine alla
spese processuali.
11. In accoglimento del primo motivo di
ricorso, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e
la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di
Firenze che riesaminerà gli elementi sopra indicati.
12.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie
il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara
assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, nei limiti
dell'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte
d'appello di Firenze anche in ordine alle spese del giudizio di
cassazione.
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