Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 23336/2010 proposto da:
M.D. ((OMISSIS)) - ricorrente -
contro
F.M. ((OMISSIS)); - intimata -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 9.7.2010, depositato il 14/07/2010, nel procedimento n. R.G 1623/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Guglielmo Wurzburger che si riporta agli scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.
- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
La Corte d'appello di Napoli con decreto emesso il 14 luglio 2010 ha rigettato il reclamo proposto da M.D. avverso il provvedimento 19 marzo 2010 del Tribunale di Napoli, reiettivo della sua istanza di revisione dell'assegno di Euro 516,00 per il mantenimento dell'ex coniuge F.M. e delle due figlie minori a lei affidate.
Ha proposto ricorso per cassazione il M., deducendo la carenza di motivazione e la violazione di legge nel non tener conto del fatto nuovo rappresentato dal pignoramento notificatogli in data 18 aprile 2009, e quindi successivo al giudizio di divorzio, sulla base dell'allegata inadempienza agli obblighi di mantenimento, nonostante l'accordo tacito intercorso tra le parti per il computo, in detrazione, degli assegni familiari pagati direttamente dal datore di lavoro alla F..
Quest'ultima non ha svolto attività difensiva.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, dal momento che il M. non censura in modo adeguato la prima ratio decidendi della preesistenza della circostanza allegata (percezione diretta degli assegni familiari) rispetto alla sentenza di divorzio. Inoltre, appare infondata in diritto la tesi che gli assegni familiari, corrisposti direttamente dal datore di lavoro, abbiano natura giuridica omogenea alla retribuzione del soggetto onerato dell'assegno di mantenimento. Essi vanno, infatti, corrisposti ex lege al coniuge affidatario della prole e non debbono essere conteggiati in sede di liquidazione dell'assegno di mantenimento (L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211 - Riforma del diritto di famiglia: "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge").
che la relazione è stata comunicata a Pubblico ministero e notificata ai difensori della parte;
- che all'adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;
- che il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012