Suprema Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 18 ottobre 2005, n. 20106

 

 

Fatto

1. E’ domandata da C.C. la cassazione della sentenza sopra specificata, con la quale, in accoglimento dell'appello degli Stati Uniti d'America contro la sentenza del Tribunale di Pisa n. 143/2001, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di annullamento del licenziamento, intimatole il 14.5.1998, e di pagamento della retribuzione.

2. Alla decisione la Corte di appello di Firenze è pervenuta sul rilievo che la C. dipendente del Governo degli U.S.A in qualità di addetta allo Shop (mercatino degli articoli di prima necessità) presso la base militare di Camp Derby, faceva parte della categoria del "personale civile accompagnante la forza armata", non della "mano d'opera locale", essendo stata assunta quale cittadina americana residente negli Stati Uniti ed il rapporto assoggettato alla legislazione statunitense, e ciò era sufficiente per ritenere immune dalla giurisdizione italiana lo Stato ospitato in relazione alle controversie inerenti al rapporto stesso, restando irrilevante il possesso anche della cittadinanza italiana, nonché la residenza reale in Italia; inoltre, la collocazione lavorativa, senza che fosse risultato il carattere di economicità della gestione dello spaccio (riservato, secondo le deduzioni del Governo U.S.A., ai militari e familiari e non costituente struttura autonoma all'interno dell'organizzazione pubblicistica), avrebbero comportato, comunque, il riconoscimento della qualifica di "personale a statuto internazionale".

3. Resiste con controricorso il Governo degli Stati Uniti d'America. La C. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

1. Il ricorso - le cui diverse argomentazioni vanno unitariamente esaminate perché concernenti una questione unica - sostiene che la sentenza ha violato norme di diritto ed è affetta da vizi della motivazione, per avere: a) affermato l'appartenenza della lavoratrice alla categoria del personale civile, non a quella del personale cd. a statuto locale, sulla base della volontà delle parti e del formale inquadramento, sebbene fossero presenti gli elementi oggettivi della cittadinanza italiana e della residenza in Italia; b) escluso la natura imprenditoriale dell'attività relativa allo spaccio, pur in presenza di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi, comunque inidonea ad escludere l'applicazione delle garanzie dello Statuto dei lavoratori; c) ritenuto che, in ogni caso, ricorressero le condizioni per riconoscere l'appartenenza della lavoratrice al personale "a statuto internazionale", omettendo di considerare l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa NATO (Protocollo di Parigi 28 agosto 1952).

2. La Corte giudica il ricorso infondato. E’ incontroverso che, ai fini della verifica della giurisdizione del giudice nazionale, debba farsi applicazione della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
La fonte indicata detta disposizioni anche in materia di rapporti di lavoro instaurati dai Paesi, organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello Stato nel quale essi si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri compiti.
Al riguardo, questa Corte ha avuto occasione più volte di stabilire che il problema della giurisdizione su tali rapporti va risolto in base alla richiamata Convenzione di Londra, la quale distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata (vedi Cass. S.u. 29 aprile 1981, n. 2607; 2 maggio 1997, n. 3828).
La prima, prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è designata con il termine "elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte contraente e non sia né apolide, né di uno Stato non partecipante al Trattato del Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, né sia in esso abitualmente residente": si tratta, cioè, di persone che, mentre non hanno nessun legame con lo stato ospitante, ne hanno invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di regola, alla sua giurisdizione.
La seconda categoria di cui all'art. 9 paragrafo 4, della citata convenzione, è, invece, costituita da personale non al seguito di un forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità locali di mano d'opera, ossia da dipendenti che sono assoggettati al diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana.

3. Invero, accanto a queste due categorie, identificabili sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Londra, una terza categoria di dipendenti è stata enucleata, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 7 del Protocollo alla stessa Convenzione, firmato a Parigi il 28.8.1952, e della correlativa decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1954, vale a dire il complesso degli impiegati cd. a "statuto internazionale", remunerati in base alle tariffe salariali della NATO e destinati a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente nell'ambito dell'attività istituzionale dei quartieri generali alleati.
La necessità di tenere distinta quest'ultima categoria di dipendenti da quella riconducibile al cd. "elemento civile" definito dalla Convenzione, è stata, a sua volta, sottolineata dalla giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. S.u. 1 marzo 1989 n. 1109; 13 luglio 1987, n. 6100), allorché ha posto in luce che non è richiesto, per l'inquadramento dei dipendenti civili nella categoria del personale a statuto internazionale, l'ulteriore requisito del difetto, nel dipendente, della cittadinanza italiana; e ciò in quanto, a norma dell'art. 1, par. 1, lett. a) della Convenzione di Londra tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze Armate, nonché dell'art. 3, par. 1, lett. b) del Protocollo di Parigi sullo statuto del Quartieri Generali internazionali istituiti in virtù del Trattato del Nord Atlantico, il suddetto requisito (unitamente agli altri previsti dalle stesse norme) deve sussistere unicamente per l'elemento civile inteso nel senso, sopra riferito, di insieme di persone legate allo stato ospitato in virtù dell'assunzione in apposito apparato organizzato o costituito presso le forze armate di quest'ultimo, oltre che dotate - per lo più - della cittadinanza del medesimo, e che perciò seguono la forza ovunque essa fissi la propria residenza e sono sottoposte alle leggi sostanziali e, di regola, alla giurisdizione dello Stato cui appartiene la forza (Stato di origine), essendo previsti i casi eccezionali in cui vige la giurisdizione dello stato di soggiorno (così Cass. S.u. 25 gennaio 1977, n. 355).
Viene così evidentemente confermata l'immunità della giurisdizione dello Stato ospitante per i rapporti con il personale stabilmente inserito nell'organizzazione dell'ente internazionale adibita al perseguimento dei fini istituzionali, fra i quali vanno compresi anche l'organizzazione degli uffici e l'assunzione del relativo personale (vedi i precedenti sopra richiamati). La peculiarità è che tale immunità non è subordinata al difetto di cittadinanza del paese ospitante, siccome si è inteso accordare prevalenza alla stretta attinenza dei relativi rapporti all'esercizio dei compiti istituzionali propri degli organismi internazionali interessati, cioè al momento della sovranità, nel contesto di una strutturale compenetrazione esistente fra questi e la posizione del dipendente.

4. L'ambito dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante è stata poi ribadita con l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali, che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961 e reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083. L'art. 8 di questo Accordo, nel prevedere la soggezione alla giurisdizione del paese ospitante dei soli rapporti "a statuto locale" è pienamente conforme alla disciplina del Protocollo di Parigi 26 agosto 1952, limitandosi a dare applicazione specifica a principi già desumibili dagli anteriori accordi plurilaterali, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 16 n. 2 del Protocollo stesso, con particolare riferimento alla condizione di detti Quartieri Generali nel territorio dello Stato italiano.
Pertanto, in disparte il tema dell'applicabilità nella fattispecie dell'accordo da ultimo richiamato, conta rilevare che risulta ribadito il principio che sono assoggettati alla giurisdizione dello Stato italiano i soli rapporti di lavoro con la cd. "mano d'opera locale".

5. Lo specifico quadro normativo tracciato sostituisce il principio consuetudinario del diritto internazionale par in parem non habet iurisdictio, accolto nell'ordinamento italiano in forza del rinvio contenuto nell'art. 10 della Costituzione, per il quale lo stesso "si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute".
Viene perciò in rilievo esclusivamente la regolamentazione pattizia della giurisdizione, e l'interpretazione dell'art. IX.4 della richiamata Convenzione di Londra. Ed infatti, appartiene allo stesso potere sovrano degli Stati derogare ad una norma consuetudinaria di diritto internazionale, nei rapporti reciproci, mediante un trattato bilaterale o plurilaterale, come quello in esame.
La definizione pattizia assorbe, quindi, la problematica relativa ai limiti di quel principio consuetudinario nelle controversie che abbiano ad oggetto rapporti di lavoro subordinato, ripetutamente chiariti da questa Corte nel senso che l'immunità dalla giurisdizione nazionale deve escludersi solo per le forme di tutela in nessun modo atte a interferire nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie dei soggetti di diritto internazionale (vedi Cass. S.u. 15 aprile 2005, n. 7791).

6. Lo "statuto" del personale, come già detto, distingue tra personale militare (force) ed elemento civile e loro congiunti (art. I), la cui qualifica deve essere espressamente menzionata sul passaporto (art. III.3), cui riconosce diritti e doveri verso lo Stato ospitante (artt. II ss.), regolando anche i limiti della giurisdizione penale nei loro confronti (art. VII).
Totalmente distinta è la categoria di dipendenti destinati a soddisfare i bisogni locali di mano d'opera civile, per i quali si dichiara applicabile la legislazione locale (dello "Stato di soggiorno"), sia per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, che per la loro "protezione". Tale personale risulta quindi nettamente distinto dall'altro personale civile, qualificato come "elemento civile" dall'art. I.1 lett. b), costituito dal personale civile che accompagna la Forza armata d'una delle parti contraenti e dalla stessa impiegato, che non sia apolide, cittadino d'uno Stato non aderente al Trattato o dello Stato di soggiorno, né avente in quest'ultimo la residenza abituale.

7. La controversia pone, quindi, in via prioritaria, il problema, assorbente di ogni altra questione (caratteristiche e livello delle mansioni espletate), se la C. debba ritenersi appartenente o no al cd. "elemento civile" impiegato dalla Forza armata.
La sentenza impugnata, con la motivazione svolta in via principale, ha riposto positivamente sulla base del seguente accertamento di fatto: la C. era stata assunta, in data 21.9.1981, quale cittadina statunitense con residenza dichiarata negli U.S.A. assumendo lo status proprio del civilian component, con i connessi privilegi e l'applicazione della legislazione degli Stati uniti; in realtà la C. era in possesso anche della cittadinanza italiana (padre italiano e madre statunitense) ed aveva la sua residenza in Italia fin dalla nascita; nel 1996 venne invitata a regolarizzare la sua posizione, mediante rinuncia alla cittadinanza italiana e cancellazione dall'anagrafe dei residenti, invito ripetuto nel 1998 e che, non essendovi stata ottemperanza, aveva dato luogo al licenziamento.

8. Questo accertamento, non contestato dalla ricorrente, rende conforme al diritto la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Il principio applicabile, infatti, è che, ai fini dell'inserimento nella categoria di personale appartenente all'elemento civile, deve attribuirsi rilevanza esclusiva all'elemento formale dell'assunzione di soggetto risultante non in possesso della cittadinanza del paese ospitante e non avente in esso la sua residenza abituale. Ciò in quanto la Convenzione di Londra esprime l'intento degli Stati ospitati di rinunciare all'immunità solo per il personale assunto a "statuto locale", mentre tale rinuncia non può estendersi al personale assunto, nella ritenuta esistenza dei requisiti previsti dalla stessa convenzione, come "personale civile accompagnante la forza armata".
E’ del resto, principio generale, quello secondo il quale l'invalidità di un rapporto di lavoro, non vale a mutarne la qualificazione giuridica (vedi, in tema di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. ai rapporti di impiego pubblico, Cass. s.u. 22 novembre 1999, n. 815).
In altri termini, ove una parte contraente abbia espresso la volontà di costituire un rapporto di lavoro per il quale sussiste immunità dalla giurisdizione del Paese ospitante, volontà non contraddetta dalla consapevole e dichiarata inesistenza dei requisiti richiesti dalla Convenzione, risultanti, al contrario, tutti presenti (nella fattispecie, cittadinanza e residenza negli Stati uniti), il travisamento dei dati di fatto e la verifica di una realtà diversa non possono comportare la qualificazione dei rapporto come instaurato con personale a "statuto locale" per il quale opera la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione.
La più volte richiamata Convenzione di Londra va, quindi, interpretata nel senso che opera la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante solo ove una parte contraente abbia espresso oggettivamente (anche mediante comportamenti concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro a "statuto locale"; in caso diverso è la stessa applicazione della Convenzione che resta esclusa, cedendo all'operatività del principio generale dell'immunità garantita agli Stati esteri per le pretese direttamente incidenti sul loro assetto organizzativo (come è certamente per la domanda di annullamento di licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro: vedi Cass. s.u. n. 7791 del 2005, cit.).
Ai fini della giurisdizione, dunque, se certo non può accordarsi rilievo alle mere qualificazione formali (l'assunzione di un cittadino italiano come "elemento civile"), deve però valere a tutti gli effetti la qualificazione giuridica conforme ai dati disponibili al momento dell'assunzione, non valendo a modificarla la non rispondenza alla realtà, ovvero l'erroneità nel loro apprezzamento.

9. Sulla base di queste considerazioni il ricorso va rigettato, con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia. Resta, evidentemente assorbito l'esame delle altre questioni poste dal ricorso e concernenti la motivazione (subordinata) relativa all'appartenenza della C. al personale a statuto internazionale. La peculiarità della controversia induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa interamente le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili del 23 giugno 2005.