Suprema
Corte di Cassazione
Sezione
Lavoro
Sentenza
18 ottobre 2005, n. 20106
Fatto
1. E’ domandata da C.C. la cassazione della sentenza sopra
specificata, con la quale, in accoglimento dell'appello degli Stati Uniti
d'America contro la sentenza del Tribunale di Pisa n. 143/2001, è stato
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di
annullamento del licenziamento, intimatole il 14.5.1998, e di pagamento della
retribuzione.
2. Alla decisione la
Corte di appello di Firenze è pervenuta sul rilievo che la C. dipendente del
Governo degli U.S.A in qualità di addetta allo Shop (mercatino degli articoli
di prima necessità) presso la base militare di Camp Derby, faceva parte della
categoria del "personale civile accompagnante la forza armata", non
della "mano d'opera locale", essendo stata assunta quale cittadina
americana residente negli Stati Uniti ed il rapporto assoggettato alla
legislazione statunitense, e ciò era sufficiente per ritenere immune dalla
giurisdizione italiana lo Stato ospitato in relazione alle controversie
inerenti al rapporto stesso, restando irrilevante il possesso anche della
cittadinanza italiana, nonché la residenza reale in Italia; inoltre, la
collocazione lavorativa, senza che fosse risultato il carattere di economicità
della gestione dello spaccio (riservato, secondo le deduzioni del Governo
U.S.A., ai militari e familiari e non costituente struttura autonoma
all'interno dell'organizzazione pubblicistica), avrebbero comportato, comunque,
il riconoscimento della qualifica di "personale a statuto
internazionale".
3. Resiste con controricorso il Governo degli Stati Uniti
d'America. La C. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
Diritto
1. Il ricorso - le
cui diverse argomentazioni vanno unitariamente esaminate perché concernenti una
questione unica - sostiene che la sentenza ha violato norme di diritto ed è
affetta da vizi della motivazione, per avere: a) affermato l'appartenenza della
lavoratrice alla categoria del personale civile, non a quella del personale cd.
a statuto locale, sulla base della volontà delle parti e del formale
inquadramento, sebbene fossero presenti gli elementi oggettivi della
cittadinanza italiana e della residenza in Italia; b) escluso la natura
imprenditoriale dell'attività relativa allo spaccio, pur in presenza di
un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi, comunque inidonea
ad escludere l'applicazione delle garanzie dello Statuto dei lavoratori; c)
ritenuto che, in ogni caso, ricorressero le condizioni per riconoscere
l'appartenenza della lavoratrice al personale "a statuto
internazionale", omettendo di considerare l'inapplicabilità alla
fattispecie della normativa NATO (Protocollo di Parigi 28 agosto 1952).
2. La Corte giudica
il ricorso infondato. E’ incontroverso che, ai fini
della verifica della giurisdizione del giudice nazionale, debba farsi
applicazione della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
La fonte indicata detta disposizioni anche in materia di rapporti di lavoro
instaurati dai Paesi, organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello
Stato nel quale essi si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri
compiti.
Al riguardo, questa Corte ha avuto occasione più volte di stabilire che il
problema della giurisdizione su tali rapporti va risolto in base alla
richiamata Convenzione di Londra, la quale distingue in due categorie il
personale civile impiegato presso una forza armata (vedi Cass. S.u. 29 aprile
1981, n. 2607; 2 maggio 1997, n. 3828).
La prima, prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è designata con il
termine "elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito di
una forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale
parte contraente e non sia né apolide, né di uno Stato non partecipante al
Trattato del Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la
forza è in servizio, né sia in esso abitualmente residente": si tratta,
cioè, di persone che, mentre non hanno nessun legame con lo stato ospitante, ne
hanno invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella
sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali
e, di regola, alla sua giurisdizione.
La seconda categoria di cui all'art. 9 paragrafo 4, della citata convenzione,
è, invece, costituita da personale non al seguito di un forza armata, ma
destinato a soddisfare soltanto necessità locali di mano d'opera, ossia da
dipendenti che sono assoggettati al diritto privato locale e, conseguentemente,
sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana.
3. Invero, accanto a
queste due categorie, identificabili sulla base di quanto previsto dalla
Convenzione di Londra, una terza categoria di dipendenti è stata enucleata, in
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 7 del Protocollo alla
stessa Convenzione, firmato a Parigi il 28.8.1952, e della correlativa
decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1954, vale a dire il
complesso degli impiegati cd. a "statuto internazionale", remunerati
in base alle tariffe salariali della NATO e destinati a ricoprire incarichi
amministrativi a carattere permanente nell'ambito dell'attività istituzionale
dei quartieri generali alleati.
La necessità di tenere distinta quest'ultima categoria di dipendenti da quella
riconducibile al cd. "elemento civile" definito dalla Convenzione, è
stata, a sua volta, sottolineata dalla giurisprudenza (cfr., fra le altre,
Cass. S.u. 1 marzo 1989 n. 1109; 13 luglio 1987, n. 6100), allorché ha posto in
luce che non è richiesto, per l'inquadramento dei dipendenti civili nella
categoria del personale a statuto internazionale, l'ulteriore requisito del
difetto, nel dipendente, della cittadinanza italiana; e ciò in quanto, a norma
dell'art. 1, par. 1, lett. a) della Convenzione di Londra tra gli Stati
partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze
Armate, nonché dell'art. 3, par. 1, lett. b) del Protocollo di Parigi sullo
statuto del Quartieri Generali internazionali istituiti in virtù del Trattato
del Nord Atlantico, il suddetto requisito (unitamente agli altri previsti dalle
stesse norme) deve sussistere unicamente per l'elemento civile inteso nel
senso, sopra riferito, di insieme di persone legate allo stato ospitato in
virtù dell'assunzione in apposito apparato organizzato o costituito presso le
forze armate di quest'ultimo, oltre che dotate - per lo più - della
cittadinanza del medesimo, e che perciò seguono la forza ovunque essa fissi la
propria residenza e sono sottoposte alle leggi sostanziali e, di regola, alla
giurisdizione dello Stato cui appartiene la forza (Stato di origine), essendo
previsti i casi eccezionali in cui vige la giurisdizione dello stato di
soggiorno (così Cass. S.u. 25 gennaio 1977, n. 355).
Viene così evidentemente confermata l'immunità della giurisdizione dello Stato
ospitante per i rapporti con il personale stabilmente inserito
nell'organizzazione dell'ente internazionale adibita al perseguimento dei fini
istituzionali, fra i quali vanno compresi anche l'organizzazione degli uffici e
l'assunzione del relativo personale (vedi i precedenti sopra richiamati). La
peculiarità è che tale immunità non è subordinata al difetto di cittadinanza
del paese ospitante, siccome si è inteso accordare prevalenza alla stretta
attinenza dei relativi rapporti all'esercizio dei compiti istituzionali propri
degli organismi internazionali interessati, cioè al momento della sovranità,
nel contesto di una strutturale compenetrazione esistente fra questi e la
posizione del dipendente.
4. L'ambito
dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante è stata poi ribadita
con l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa
degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari
condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei
Quartieri generali militari internazionali, che vi sono o che vi potranno
essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961 e reso esecutivo con
d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083. L'art. 8 di questo Accordo, nel prevedere la
soggezione alla giurisdizione del paese ospitante dei soli rapporti "a
statuto locale" è pienamente conforme alla disciplina del Protocollo di
Parigi 26 agosto 1952, limitandosi a dare applicazione specifica a principi già
desumibili dagli anteriori accordi plurilaterali, in esecuzione di quanto
previsto dall'art. 16 n. 2 del Protocollo stesso, con particolare riferimento
alla condizione di detti Quartieri Generali nel territorio dello Stato
italiano.
Pertanto, in disparte il tema dell'applicabilità nella fattispecie dell'accordo
da ultimo richiamato, conta rilevare che risulta ribadito il principio che sono
assoggettati alla giurisdizione dello Stato italiano i soli rapporti di lavoro con
la cd. "mano d'opera locale".
5. Lo specifico
quadro normativo tracciato sostituisce il principio consuetudinario del diritto
internazionale par in parem non habet iurisdictio, accolto nell'ordinamento
italiano in forza del rinvio contenuto nell'art. 10 della Costituzione, per il
quale lo stesso "si conforma alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute".
Viene perciò in rilievo esclusivamente la regolamentazione pattizia della
giurisdizione, e l'interpretazione dell'art. IX.4 della richiamata Convenzione
di Londra. Ed infatti, appartiene allo stesso potere sovrano degli Stati
derogare ad una norma consuetudinaria di diritto internazionale, nei rapporti
reciproci, mediante un trattato bilaterale o plurilaterale, come quello in
esame.
La definizione pattizia assorbe, quindi, la problematica relativa ai limiti di
quel principio consuetudinario nelle controversie che abbiano ad oggetto
rapporti di lavoro subordinato, ripetutamente chiariti da questa Corte nel
senso che l'immunità dalla giurisdizione nazionale deve escludersi solo per le
forme di tutela in nessun modo atte a interferire nell'assetto organizzativo e
nelle funzioni proprie dei soggetti di diritto internazionale (vedi Cass. S.u.
15 aprile 2005, n. 7791).
6. Lo
"statuto" del personale, come già detto, distingue tra personale
militare (force) ed elemento civile e loro congiunti (art. I), la cui qualifica
deve essere espressamente menzionata sul passaporto (art. III.3), cui riconosce
diritti e doveri verso lo Stato ospitante (artt. II ss.), regolando anche i
limiti della giurisdizione penale nei loro confronti (art. VII).
Totalmente distinta è la categoria di dipendenti destinati a soddisfare i
bisogni locali di mano d'opera civile, per i quali si dichiara applicabile la
legislazione locale (dello "Stato di soggiorno"), sia per quanto
concerne le condizioni di impiego e di lavoro, che per la loro
"protezione". Tale personale risulta quindi nettamente distinto
dall'altro personale civile, qualificato come "elemento civile"
dall'art. I.1 lett. b), costituito dal personale civile che accompagna la Forza
armata d'una delle parti contraenti e dalla stessa impiegato, che non sia
apolide, cittadino d'uno Stato non aderente al Trattato o dello Stato di
soggiorno, né avente in quest'ultimo la residenza abituale.
7. La controversia
pone, quindi, in via prioritaria, il problema, assorbente di ogni altra
questione (caratteristiche e livello delle mansioni espletate), se la C. debba
ritenersi appartenente o no al cd. "elemento civile" impiegato dalla
Forza armata.
La sentenza impugnata, con la motivazione svolta in via principale, ha riposto
positivamente sulla base del seguente accertamento di fatto: la C. era stata
assunta, in data 21.9.1981, quale cittadina statunitense con residenza
dichiarata negli U.S.A. assumendo lo status proprio del civilian component, con
i connessi privilegi e l'applicazione della legislazione degli Stati uniti; in
realtà la C. era in possesso anche della cittadinanza italiana (padre italiano
e madre statunitense) ed aveva la sua residenza in Italia fin dalla nascita;
nel 1996 venne invitata a regolarizzare la sua posizione, mediante rinuncia
alla cittadinanza italiana e cancellazione dall'anagrafe dei residenti, invito
ripetuto nel 1998 e che, non essendovi stata ottemperanza, aveva dato luogo al
licenziamento.
8. Questo
accertamento, non contestato dalla ricorrente, rende conforme al diritto la
declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Il principio applicabile, infatti, è che, ai fini dell'inserimento nella
categoria di personale appartenente all'elemento civile, deve attribuirsi
rilevanza esclusiva all'elemento formale dell'assunzione di soggetto risultante
non in possesso della cittadinanza del paese ospitante e non avente in esso la
sua residenza abituale. Ciò in quanto la Convenzione di Londra esprime
l'intento degli Stati ospitati di rinunciare all'immunità solo per il personale
assunto a "statuto locale", mentre tale rinuncia non può estendersi
al personale assunto, nella ritenuta esistenza dei requisiti previsti dalla
stessa convenzione, come "personale civile accompagnante la forza
armata".
E’ del resto, principio generale, quello secondo il quale l'invalidità di un
rapporto di lavoro, non vale a mutarne la qualificazione giuridica (vedi, in
tema di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. ai rapporti di impiego pubblico,
Cass. s.u. 22 novembre 1999, n. 815).
In altri termini, ove una parte contraente abbia espresso la volontà di
costituire un rapporto di lavoro per il quale sussiste immunità dalla giurisdizione
del Paese ospitante, volontà non contraddetta dalla consapevole e dichiarata
inesistenza dei requisiti richiesti dalla Convenzione, risultanti, al
contrario, tutti presenti (nella fattispecie, cittadinanza e residenza negli
Stati uniti), il travisamento dei dati di fatto e la verifica di una realtà
diversa non possono comportare la qualificazione dei rapporto come instaurato
con personale a "statuto locale" per il quale opera la rinuncia
all'immunità dalla giurisdizione.
La più volte richiamata Convenzione di Londra va, quindi, interpretata nel
senso che opera la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione dello Stato
ospitante solo ove una parte contraente abbia espresso oggettivamente (anche
mediante comportamenti concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro
a "statuto locale"; in caso diverso è la stessa applicazione della
Convenzione che resta esclusa, cedendo all'operatività del principio generale
dell'immunità garantita agli Stati esteri per le pretese direttamente incidenti
sul loro assetto organizzativo (come è certamente per la domanda di
annullamento di licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro: vedi
Cass. s.u. n. 7791 del 2005, cit.).
Ai fini della giurisdizione, dunque, se certo non può accordarsi rilievo alle
mere qualificazione formali (l'assunzione di un cittadino italiano come
"elemento civile"), deve però valere a tutti gli effetti la
qualificazione giuridica conforme ai dati disponibili al momento
dell'assunzione, non valendo a modificarla la non rispondenza alla realtà,
ovvero l'erroneità nel loro apprezzamento.
9. Sulla base di
queste considerazioni il ricorso va rigettato, con la dichiarazione del difetto
di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia. Resta,
evidentemente assorbito l'esame delle altre questioni poste dal ricorso e
concernenti la motivazione (subordinata) relativa all'appartenenza della C. al
personale a statuto internazionale. La peculiarità della controversia induce a
ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara il
difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa interamente le spese e
gli onorari del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili del
23 giugno 2005.