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LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
PRIMA CIVILE
Composta
dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:
dott.
Maria Gabriella Luccioli Presidente
Dott.
Mario Rosario Morelli Rel. Consigliere
Dott.
Maria Cristina Giancola Consigliere
Dott.
Onofrio Fittipaldi Consigliere
Dott.
Stefano Petitti Consigliere
Ha
pronunciato la seguente
S E N T E
N Z A
Sul
ricorso proposto da:
P.G. ,
elettivamente domiciliato in ROMA via Confida 20, presso
l'avvocato Battaglia Monica, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
Contro
R.A..
elettivamente domiciliata in Roma via Berberini 3, presso
l'avvocato Remiddi Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato
De Ianni Grazia Maria, giusta procura a margine del
controricorso;
-controricorrente-
Contro
PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
-intimato-
Avverso
la sentenza n. 1067/07 della Corte d'appello di Napoli,
depositata l'11/04/07;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del29/04/2008 dal Consigliere Dott. Mario Rosario Morelli;
Udito per
il ricorrente, l'avvocato Battaglia Monica che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
Udito per
la resistenza, l'avvocato De Ianni Grazia Maria che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
Udito il
P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e
diritto
1. G. P.
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Napoli in data 11 aprile 2007, confermativa di quella del
Tribunale che, nel pronunciarne la separazione personale del
coniuge A. R. , con addebito esclusivo ad esso P., ha affidato
il figlio e assegnato la casa coniugale alla moglie e posto,
altresì, a suo carico un assegno mensile di mantenimento
di € 750,00 in favore della R. e di € 1.200,00 per il
figlio.
Resiste
l'intimata con controricorso.
Entrambe
le parti hanno depositato memoria ex art. 379 c.p.c.
2.
L'odierna impugnazione si articola in sette motivi, formalmente
conclusi, ciascuno da plurimi quesiti di diritto ex art.
366-bis c.p.c. e, rispettivamente volti - i primi tre – a
contestare la statuizione sull'addebito della separazione (al
ricorrente invece che, come da lui richiesto,alla moglie) e i
residui quattro a censurare, nell'ordine, il decisium relativo
all'affidamento del figlio minore (alla moglie e non
«condiviso»), all'assegnazione della casa coniugale
(interamente alla R. non ostante la dedotta divisibilità
e la chiesta divisione dell'immobile), all'attribuzione
dell'assegno in favore della moglie e del figlio.
3. Il
primo motivo – con il quale il P. , in particolare,
previamente, in rito, denuncia violazione degli art. 184 e 345,
115, 116 c.p.c., in cui assume essere incorsa la Corte
territoriale con il confermare il rigetto della sua istanza di
ammissione di atti (prodotti in primo grado oltre i termini di
cui al citato art. 184 e riprodotti in sede di gravame)
relativi a procedimenti penali intentati nei suoi confronti
dalla moglie e conclusisi con provvedimenti di archiviazione –
è inammissibile.
E ciò
– al di là del difetto di autosufficienza della
censura – per la ragione comunque che la violazione delle
norme suindicate, e la formulazione dei correlativi quesiti di
diritto, è non pertinente e surrettizia, una volta che
il mancato accoglimento della riferita istanza del ricorrente
risulta motivato da quei giudici non sulla base di preclusioni
derivanti dalle norme asseritamene violate, bensì in
ragione della esclusa efficacia probatoria degli atti in
questione («relativi a sommarie informazioni assunte
nella fase delle indagini preliminari e non nel dibattimento in
contraddittorio delle parti») e del rilievo (assorbente)
della «non indispensabilità» probatoria
degli stessi, secondo una valutazione di merito non
suscettibile di riesame in questa fase di legittimità.
4. Per
analoghe ragioni – di difetto di autosufficienza, non
aderenza dei quesiti di diritto al quid decisum e loro
pertinenza, comunque, a valutazioni di fatto non suscettibili
di ulteriore sindacato nel merito – risultano
inammissibili anche i successivi secondo e terzo motivo, con i
quali il P. sostanzialmente, infatti, pretende un non
consentito riesame delle risultanze istruttorie sulla base
delle quali la corte di Napoli ha ritenuto provati gli episodi
di violenza ed i comportamenti aggressivi («anche alla
presenza del figlio minore») del marito, che hanno
condotto all'addebito al medesimo della separazione, e non
dimostrata, invece, la circostanza di una pretesa relazione
omosessuale della R. genericamente addotta dal P. , a fini di
inverso addebito della separazione stessa.
5.
Insussistente è poi la violazione degli artt. 155 e 155
bis, nuovo testo, del codice civile, denunciata con il
successivo quarto motivo della impugnazione.
In
risposta ai plurimi e connessi quesiti, ex art. 366 bis c.p.c.,
ivi articolati in tema di esegesi della suddetta normativa,
vanno in premessa enunciati i seguenti principi:
Nel
quadro della nuova disciplina relativa ai «provvedimenti
riguardi ai figli» dei coniugi separati, di cui ai citati
artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente
riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela
del diritti del minore [1] (già consacrato nella
Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in
Italia con l.n. 176/1991) alla c.d. «bigenitorialità»
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un
rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la
separazione), l'affidamento «condiviso»
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da
parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni
di maggior importanza attinenti alla sfera personale e
patrimoniale del minore) si pone non piu' (come nel precedente
sistema) come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la
soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla
regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi
solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per
l'interesse del minore».
Non
avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le
circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro
individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel
caso concreto da adottarsi con «provvedimento motivato»,
con riferimento alla peculiarità della fattispecie che
giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
L'affidamento
condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque
precluso, di per sé, dalla mera conflittualità
esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una
applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto
con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.
Occorre
viceversa, perché possa derogarsi alla regola
dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno
dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o
inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere
quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di
vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva
lontananza…)
Per cui
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo
dovrà risultare sorretta da una motivazione non piu'
solo in positivo sulla idoneità del genitore
affidatario, ma anche in negativo sulla idoneità
educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari
esercizio della potestà genitoriale e sulla non
rispondenza quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel
caso concreto , del modello legale prioritario di affidamento.
5-bis. Da
tali principi, contrariamente all'assunto del ricorrente, non
si è però, nella specie, discostata la Corte di
merito.
La quale
ha preso, infatti, atto del comportamento gravemente
screditatorio,della capacità educativa della madre,
adottato dal marito con non provate accuse anche di sue
relazioni omosessuali ed ha correttamente quindi valutato tale
comportamento in termini non di mera conflittualità tra
i coniugi, ma di oggettiva inidoneità del padre alla
condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale in
termini compatibili con la tutela dell'interesse primario del
minore, «mentre la madre aveva mostrato, invece,
disponibilità a favorire rapporti tra il padre e il
figlio, che allo stesso tempo appare sereno e ben integrato
scolasticamente».
Dal che,
appunto, la non fondatezza anche del motivo in esame.
6.
Resiste del pari a critica la sentenza impugnata quanto ai
profili di asserita ulteriore violazione dell'art. 155 c.c. con
riguardo alla assegnazione esclusiva alla madre di una ampia
casa coniugale che – in tesi del ricorrente –
avrebbe potuto essere «divisa» consentendo una
vicinanza abitativa dei due genitori nell'interesse del minore.
La Corte
di merito non ha infatti escluso in astratto la divisibilità
né la teorica rispondenza di una siffatta soluzione
all'interesse del minore – dal che anche in questo caso,
il carattere, per così dire, puramente retorico del
quesito di diritto in tal senso formulato dal ricorrente –
avendo, viceversa, quella Corte, come già il Tribunale,
ritenuto in concreto che, nel caso in esame, la prospettata
divisione dell'immobile potesse «recare disagio
psicologico» al figlio della coppia», per il
mutamento della condizione abitativa che si realizzerebbe, ove
da una casa di150 mq., finemente rifinita e arredata, il minore
si vedesse costretto a vivere in un immobile grande la metà
che, evidentemente, risulterebbe profondamente diverso da
quello in cui è finora vissuto».
Il che
esprime un convincimento di quei giudici che per essere così
congruamente argomentato non è sindacabile in questa
sede di legittimità.
7. Non
scalfita dalle formulate censure risulta anche la statuizione
relativa al riconosciuto assegno di mantenimento in favore
della moglie; dal che l'infondatezza pure del sesto mezzo
impugnatorio.
Contrariamente
all'avverso assunto, nel determinare il diritto all'assegno la
corte ha fatto espresso riferimento «alla sperequazione
economica dei redditi delle parti, come risultante dalle
dichiarazioni fiscali esibite e dalle indagini di P.T.»,
all'incontestato svolgimento da parte della R. sin dal
matrimonio della sola attività di casalinga, alla
mancanza di sue esperienze lavorative», alla proprietà
per la medesima «solo di alcuni immobili (alcuni in nuda
proprietà ed altri in comproprietà con parenti)
di cui uno solo produttivo di redditi», «alla
oggettiva difficoltà di reperire per una donna della sua
età idonea occupazione lavorativa nella locale realtà
sociale-lavorativa».
Con ciò
appunto assolvendo, quei giudici,all'onere di una motivazione
giuridicamente corretta e logicamente coerente alle risultanze
istruttorie.
8.
Analogo congruo corredo argomentativi assiste, infine, la
statuizione confermativa dell'assegno fissato per il minore
«attese le condizioni delle parti ed il tenore di vita da
questi sempre goduto».
Il che
comporta la reiezione anche del residuo settimo motivo del
ricorso.
9. Il
quale va conclusivamente, pertanto, integralmente respinto.
10. Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che
liquida in complessivi € 6.200,00 di cui € 6.000,00
per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
In Roma
29 aprile 2008.
L'Estensore
Il Presidente
M.R.
Morelli Gabriella Luccioli
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
IL 18
GIUGNO 2008.
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