REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE TRIBUTARIA


Composta dai Sigg.ri Magistrati:


Dott. Fernando Lupi - Presidente


Dott. Marcello Iacobellis - Consigliere rel.


Dott. Antonino Di Blasi - Consigliere


Dott. Biagio Virgilio - Consigliere


Dott. Giacinto Bisogni - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA

1 giugno 2009, n. 12777


sul ricorso proposto da:


Po.Ed. e Ca.Is., elett.te dom.ti in Ro., al viale Ca. (...), presso lo studio dell'avv. Ed.Po. e Lu.Al., dai quali sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti.


Ricorrente


Contro


Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona dei legali rapp.ti pro tempore, domiciliata in Ro., via De.Po. (...), presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge


Controricorrenti


per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 14/12/2007 dell' 1/3/2007;


Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/5/2009 dal Consigliere Relatore Dott Marcello Iacobellis;


viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciccolo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


Svolgimento del processo


L'avv. Ed.Po. e Is.Ca. propongono ricorso per la cassazione della sentenza della CTR di Roma n. 14/12/2007 dell'1/3/2007 con la quale, nell'accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Ro. avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 387/45/2004, è stata rigettata l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n. (...) Irpef e Ilor 1990. La CTR ha ritenuto che il compenso percepito dal Po., quale componente di un collegio arbitrale, non potesse essere imputato al reddito dell'associazione professionale.


Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l'udienza del 5/5/2009 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.


Motivi della decisione


I ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 49 del d.p.r. 917/1986, dell'art. 1 e 10 del D.M. 31/10/1985 e del D.M. 24/11/90, dell'art. 2263 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 primo comma, 116 primo comma c.p.c., 2700, 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360,1 c. n. 3 ovvero in relazione all'art. 360, I c., 4) c.p.c0, la violazione o falsa applicazione dell'art. 132, II c. 4) e 118 disp. Att. C.p.c., l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa più fatti controversi decisivi per il giudizio. La comunione dei proventi dell'attività professionale esercitata dai componenti all'associazione professionale, l'equiparazione normativa e tariffaria dell'attività prestata dagli avvocati in qualità di arbitri e quella prestata davanti ai giudici ordinari comporterebbe la imputabilità al reddito dell'associazione professionale del compenso percepito dall'avv. Po. quale arbitro.


Resistono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.


Va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze estraneo al giudizio di appello. Il ricorso è fondato alla luce dei principi affermati dal questa sezione con la Sentenza n. 28957 del 10/12/2008 (in relazione ad analoga controversia avente tra le stesse parti avente ad oggetto gli imponibili dichiarati ai fini irpef e ilor per l'anno 1992) - secondo cui l'attività di arbitro svolta da un avvocato rientra tra quelle tipiche della sua professione, e nulla vieta che possa essere svolta da un professionista aderente ad una associazione professionale, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, legittimamente il professionista imputa i compensi derivanti dall'attività di arbitro all'associazione professionale, ove tale obbligo sia previsto dall'atto costitutivo dell'associazione professionale, ed è onere dell'amministrazione che alleghi un intento elusivo sotteso da tale condotta, dimostrarne l'esistenza.


Consegue da quanto sopra l'accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va accolto il ricorso proposto dai contribuenti.


Le difficoltà interpretative connesse alla normativa giustificano la compensazione delle spese del giudizio.


P.Q.M.


la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dai contribuenti; compensa tra le parti le spese del giudizio.