Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 8 giugno 2005, n. 12010: "Delibazione di sentenza ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale e presunta violazione dell’articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo".
(Omissis)
Svolgimento
del processo
1.-
Il signor C. P. convenne in giudizio davanti alla corte d’appello
di Ancona, con ricorso depositato il 30 maggio 2001, la signora G.
N., con la quale aveva contratto matrimonio concordatario il 5
settembre 1993, per sentir dichiarare efficace nello Stato, coi
conseguenti provvedimenti, la sentenza pronunziata il 6 settembre
2000 dal tribunale ecclesiastico regionale umbro, ratificata il 18
dicembre 2000 dal tribunale ecclesiastico regionale e di appello
etrusco, resa esecutiva con decreto 18 aprile 2001 del supremo
tribunale della segnatura apostolica, con cui era stata dichiarata la
nullità del matrimonio per esclusione della procreazione
(bonum prolis) da parte di esso attore.
2. - Istituitosi il contraddittorio, G. N. si oppose alla chiesta delibazione e propose domanda riconvenzionale subordinata di condanna del P. a corrisponderle congrua somma a titolo di mantenimento per tre anni, oltre agli alimenti, se dovuti.
Il procuratore generale della Repubblica presso detta corte concluse in senso favorevole alla delibazione della sentenza ecclesiastica.
3.- Con
sentenza depositata il 6 dicembre 2001, la corte d’appello di
Ancona, accogliendo la domanda, dichiarò efficace nello Stato
la menzionata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario celebrato da C. P. e G. N., avendo desunto, dall’esame
di deposizioni trascritte nella motivazione di detta sentenza, il
convincimento circa la sussistenza dì un patto fra le parti,
precedente alla celebrazione del matrimonio, con cui esse limitavano
concordemente - anche se per diverse e non necessariamente conosciute
e condivise motivazioni - la disponibilità ad avere figli al
verificarsi di certe condizioni. L’accertata mancanza di buona
fede della donna determina altresì, secondo la corte
d’appello, il rigetto della riconvenzionale da essa proposta ai
sensi dell’articolo 129 bis Cc.
4.- Per la cassazione di
tale sentenza propone ricorso G. N., con sei motivi, cui resiste,
mediante controricorso e memoria illustrativa, C. P..
Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Ancona, intimato, non svolge difese in questo giudizio.
Motivi
della decisione
5.-
Si deve preliminarmente disattendere l’eccezione, sollevata dal
controricorrente con la memoria illustrativa, secondo la quale la
sentenza impugnata (sentenza 62/2001 della corte d’appello di
Ancona, depositata il 6 dicembre 2001; erroneamente citata
nell’intestazione del ricorso come sentenza 109/01 di detta
corte d’appello, pronunziata il 6 dicembre 2002 e depositata il
6 novembre 2002) sarebbe passata in giudicato, come affermato
íncidenter tantum dal tribunale di Roma nella sentenza
pronunziata in materia di separazione personale fra le stesse parti.
Si osserva infatti che - esclusa ogni possibilità d’incertezza (nonostante gli evidenti errori sopra indicati), in ordine alla sentenza effettivamente impugnata col presente ricorso ed allegata agli atti in copia autentica - non è consentito proporre con la memoria illustrativa di cui all’articolo 378 Cpc motivi nuovi (nella specie, il fatto di avere altro giudice affermato il passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata); motivi che quindi risultano inammissibili, non avendo tale memoria altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno od a confutazione dei motivi enunciati nel ricorso (Cassazione, 2478/01, 5079/00, 1699/96, 3954/86 e molte altre).
6.- Col primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 848/55) e dell’articolo 24 della Costituzione della Repubblica.
6.1.- Sostiene, in proposito, che le dedotte violazioni di legge, impeditive della delibazione, consisterebbero nell’avere la corte anconetana ritenuto compatibile con l’ordinamento interno italiano la pronunzia ecclesiastica di nullità del vincolo, nonostante fosse stata emanata a seguito di una procedura affetta da gravi anomalie, consistenti:
6.1.1.- nel mancato rispetto del principio del contraddittorio, essendo stato fissato il “dubbio” (thema decidendum) senza il concorso di essa convenuta;
6.1.2.-
nella mancata concessione di un termine a suo favore, per approntare
adeguatamente le proprie difese;
6.1.3.- nell’ impossibilità
di partecipare alle udienze con proprio difensore;
6.1.4.- nella mancata fissazione di termini per controdedurre ed indicare prove contrarie;
6.1.5.- nell’assenza di pubblicità degli atti di causa, conosciuti da essa convenuta solo al termine dell’istruzione processuale.
6.2.-
Aggiunge che - come affermato dalla corte europea dei diritti
dell’Uomo con sentenza 20 luglio 2001 in causa Pellegrini c.
Italia - nel giudizio per il riconoscimento di efficacia ad una
sentenza di nullità del matrimonio pronunziata da tribunali di
uno Stato (la Santa Sede) non ratificante la suddetta convenzione
europea, il giudice italiano deve verificare il rispetto, da parte di
detti tribunali, del diritto ad un processo equo, in conformità
all’articolo 6, comma 1, della convenzione stessa; risultando
leso, in difetto, anche il principio della difesa, quale diritto
inviolabile della persona, ai sensi dell’articolo 24 della
Costituzione.
6.3.- La censura suesposta è inammissibile,
perché del tutto nuova - (oltre che imprecisa e carente
nell’indicazione specifica di principi violati e di
conseguenti, concreti pregiudizi alle possibilità di difesa:
cfr. Cassazione 9077/02, 12591/01, 12657/93).
6.4.- Si osserva, infatti, che l’attuale ricorrente, contrastando davanti alla corte d’appello la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento di somme a proprio favore, ai sensi dell’articolo 129 bis Cc, non si lamentò affatto della presunta lesione di diritti della difesa davanti ai tribunali ecclesiastici, ma si limitò a contestarne la pronunzia per altro motivo (ignoranza, senza propria colpa, della riserva mentale dello sposo circa l’esclusione del bonum prolis).
Pertanto,
tale lagnanza non può essere proposta per la prima volta col
ricorso per cassazione, non essendo compresa nel tema del decidere
dei giudizio d’appello (Cassazione, 5150/03, 194/02, 10902/01)
e non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, perché
attinente alle modalità di un giudizio svoltosi davanti a
tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi debbono
essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e 3, del comma 1
dell’articolo 797 Cpc, connotato da ultrattività in
subiecta materia (Cassazione, 8764/03), nonostante l’avvenuta
abrogazione (articolo 73, legge 218/95), perché espressamente
richiamato dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale
all’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la
Santa sede, ratificato con legge 121/85.
7.- Col secondo motivo la
ricorrente rileva, in contrasto con quanto ritenuto e deciso dalla
sentenza d’appello, illegittimità della delibazione a
causa della pretesa violazione dell’ordine pubblico italiano -
e precisamente del principio di tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole - da parte della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, fondata sulla riserva
mentale unilaterale dello sposo, ignorata senza propria colpa da essa
nubenda.
7.1.- La censura in esame è infondata, avendo il giudice d’appello - cui è inibito il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine all’effettiva esistenza della riserva mentale (Cassazione, 4311/99, 2325/99, 2330/94) - estesamente motivato circa la conoscenza o conoscibilità di essa da parte dell’altro coniuge, attraverso il controllo delle deposizioni riportate dalla sentenza delibanda, “da cui scaturisce la prova che, ancora prima del matrimonio, tra i due nubendi fu concluso un patto e cioè che essi avrebbero avuto i figli solo ove si fossero verificate certe condizioni” (sentenza impugnata, pag. 2).
8.- La conclusione precedente (par. 7.1) assorbe le censure contenute nei motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, coi quali si lamenta, rispettivamente:
8.1.- Violazione dell’articolo 112 Cpc, per avere il giudice a quo dato rilievo, andando ultra petita, al cd. “accordo simulatorio - raggiunto dai coniugi durante il matrimonio e dimostrato dall’uso costante di accorgimenti anticoncezionali; disattendendo così il thema decidendum iniziale, fissato nel “libello” e nel “dubbio”, relativo esclusivamente al vizio del consenso, sussistente all’atto della celebrazione, per esclusione del bonum prolís;
8.2.-
Violazione dell’articolo 123 Cc generali in tema di simulazione
(articoli 1414 e ss., Cc), per insussistenza di qualsiasi accordo
simulatorio fra i coniugi, non avendo essi inteso escludere la prole
in modo assoluto e perpetuo, ma solo procrastinarne il concepimento
per ragioni di natura temporanea e contingente;
8.3.- Violazione
di norme di diritto (articoli 108 e 160 Cc) e dell’ordine
pubblico interno, per avere riconosciuto efficacia a sentenza che fa
dipendere la nullità del matrimonio dalla simulazione relativa
(non dalla mancanza di altri elementi essenziali del matrimonio,
oltre il bonum prolis): nullità che, nell’ordinamento
italiano, non consegue a simile tipo di riserva mentale.
8.4.- Le
censure sopra sintetizzate, infatti, sono pertinenti all’assunto
della ricorrente - difforme dalle motivate conclusioni cui è
pervenuto il giudice a quo - per cui il patto di escludere la
figliolanza sarebbe di carattere relativo e sarebbe intervenuto fra
essi coniugi, per ragioni contingenti e temporalmente limitate,
successivamente al matrimonio, cosicché il consenso
matrimoniale non ne risulterebbe viziato.
La ritenuta sussistenza
di un patto simulatorio anteriore al matrimonio e condiviso da
entrambi i nubendi, adeguatamente motivata nella sentenza impugnata,
come rilevato nel confutare il secondo motivo di ricorso (sopra, par.
7.1), è quindi assorbente delle censure ora in esame.
9.-
Anche il sesto motivo di ricorso - concernente inesistenza (in
violazione dell’articolo 111, comma 1, Costituzione e delle
norme a tutela del diritto di difesa) o, comunque, insufficienza
della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda
riconvenzionale di attribuzione di somme a titolo di mantenimento - è
assorbito.
9.1.- La non spettanza alla ricorrente delle somme chieste ex articolo 129 bis Cc è, infatti, giustamente motivata dalla corte territoriale per difetto della condizione di applicabilità di detta norma, “essendo rimasta accertata la mancanza di buona fede della donna”, partecipe della simulazione e quindi della causa determinante la nullità del matrimonio.
10.- Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La
Corte di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00
(quattromila) per onorario, oltre spese generali ed accessori di
legge.