REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. GIOVANNI SETTIMO – Presidente-
Dott. EMILIO MIGLIUCCI – Consigliere-
Dott. IPPOLISTO PARZIALE – Consigliere-
Dott. PASQUALE D’ASCOLA – Rel. Consigliere- Dott. CARLO DE CHIARA – Consigliereha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 29020-2006 proposto da:
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
presso lo studio dell’avvocato rappresentata e difesa dall’avvocato giusta mandato in calce al ricorso;
• ricorrente contro
• intimata avverso
la sentenza n. 3297/2005 del GIUDICE DI PACE di CASORIA dell’1.09.05, depositata il 14.09.2005;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 25.11.2008 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA; lette le conclusioni scritta dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso visto l’art. 375, 2° comma c.p.c., per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Il giudice di Pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005 respingeva la domanda proposta da avverso la concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già concesso in via cautelare dalla sezione staccata del tribunale di Napoli.
Accoglieva l’eccezione di carenza dell’interesse a ricorrere avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a preannunciarlo.
Ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell’art. 100 c.p.c. È rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio dell’appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione.
L’avviso di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il domicilio eletto del difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato notificato presso la Cancelleria della Corte.
Preliminarmente va riconosciuta l’ammissibilità del ricorso. Essa discende dalla qualificazione dell’azione proposta, che incombe alla Corte in difetto di esplicite indicazioni della sentenza impugnata (Cass. 11012/07; 4507/06; 8006/05; e, in caso analogo, 13972/06). Nel caso in esame non è condivisibile la tesi che la ricorrente abbia inteso attivare il rimedio dell’opposizione all’esecuzione esperibile davanti al giudice ordinario avverso il provvedimento di fermo amministrativo (SU 14701/06) : non avrebbe in tal caso chiesto al tribunale il provvedimento ex art. 700 c.p.c. E successivamente instaurato il giudizio di merito davanti al giudice di pace, ma avrebbe domandato al giudice competente per valore la sospensione dell’esecuzione, facendo comunque cenno al procedimento esecutivo.
L’azione proposta mirava infatti esplicitamente alla declaratoria di inammissibilità del fermo, in relazione alla infondatezza delle pretese dell’amministrazione nascenti da “alcune cartelle esattoriali”. Poteva quindi riferirsi a contestazione risalente a pretese opponibili davanti al giudice di pace o ex art. 23 legge 689/81 o con azione di accertamento negativo del credito proposta in via ordinaria davanti al giudice competente per valore, in relazione all’importo – 579,22 euro – portato dalle cartelle.
Quest’ultima prospettazione sembra essere quella sostenuta nel ricorso per cassazione. In entrambi i casi la decisione del giudice di pace, anteriore alla novella n. 40/2006, era ricorribile immediatamente per cassazione.
In relazione alla pretesa configurabile con l’azione proposta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici vigenti, negando l’interesse del ricorrente ad impugnare un provvedimento privo di effetti pregiudizievoli. Questa Corte ha avuto modo di stabilire, ed intende qui confermare, che “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d.
Preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione del patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 l.n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. Civ.” (Cass. 20301/08). L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificatamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 25 novembre 2008.
Il Consigliere est. Il presidente
Dr. Pasquale D’Ascola Giovanni Settimo
www.laprevidenza.it, laprevidenza.it, leggi, sentenze, circolari, pensioni, sanità, tribunale, avvocati, cassazione, previdenza, lavoro, legale, inps, inail, giovanni dami, inpdap, ipsema, ipost, inarcassa, fondo fonte, cassa forense, enpam, enpas, inadel, calcoli pensione,