Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 3 maggio 2005, n. 9118
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.T. adiva il Giudice del lavoro del tribunale di Milano per sentir accertare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 14 giugno 1999 con la S.p.a. Poste Italiane, nonché l'instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato; chiedeva di conseguenza la condanna della società convenuta a riammetterlo al lavoro e a pagargli le retribuzioni perse a titolo di risarcimento del danno.
Esponeva in fatto che il contratto era stato stipulato sulla base dell'art. 8
del c.c.n.l. del 1994 e dei successivi accordi integrativi, sul dichiarato
presupposto della sussistenza dei presupposti ivi previsti. La ricorrente
affermava in particolare l'insussistenza della causale addotta dalla società e
sosteneva che comunque la possibilità di stipulare contratti, introdotta dalla
clausola collettiva, era stata ammessa solo fino al 30 aprile 1998.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale accertava la nullità dell'apposizione del termine e condannava la
società a riammettere in servizio la lavoratrice ed a pagarle le retribuzioni
maturate dalla scadenza del termine.
Avverso la sentenza proponeva appello la S.p.a. Poste Italiane. Costituitosi il
contraddittorio, con sentenza depositata in data 14 febbraio 2002 la Corte
d'appello di Milano, rigettava il gravame.
Premesso che il contratto era stato stipulato nell'ambito della previsione
dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che aggiunge alle tre ipotesi
previste dall'art. 8 del c.c.n.l. quella delle esigenze eccezionali,
conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi
processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa
dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane, affermava che tale accordo, con riferimento all'ipotesi di cui
sopra, si era posto al di fuori della previsione di cui all'art. 23 della legge
56/1987 che, affidando alla contrattazione collettiva l'iniziativa di
introdurre nuove ipotesi di contratto a termine, intende tutelare non già
qualsiasi esigenza eccezionale e imprevedibile che si presenti nella vita
dell'azienda, ma solo quelle esigenze che vengono individuate in modo specifico
dalle parti. Ed infatti l'accordo prevede genericamente un programma
finalizzato ad una più elastica ed agevole disposizione delle risorse umane in
occasione dell'attuazione del piano di trasformazione delle Poste italiane
avvenuta nel febbraio 1998. Inoltre, ad avviso della Corte di merito, anche
ammettendo che le previsioni dell'accordo rientrino nello spirito della legge,
si dovrebbe comunque escludere la legittimità dei contratti a termine stipulati
dopo il 30 aprile 1998, avendo le stesse parti valutato l'eccezionalità della
situazione nel suo concreto sviluppo mediante la stipulazione dei cosiddetti
accordi attuativi; infatti con l'accordo del 16 gennaio 1998 esse hanno
differito il termine previsto dall'accordo , del 25 settembre 1997 dal gennaio
1998 al 30 aprile 1998, mentre con il successivo accordo del 27 aprile 1998 le
parti hanno differito il termine solo per i contratti stipulati per le ferie,
lasciando dunque immutata la data finale dei contratti collegati alla
trasformazione della società. Né, ad avviso della Corte di merito, il verbale
di riunione del 18 gennaio 2001, prodotto dalla società, può giustificare a
posteriori l'uso del contratto a termine, sia perché le ipotesi di contratto a
termine di cui alla legge 56/1987 devono essere individuate in via preventiva,
sia perché, contrariamente a quanto sostiene la società, non risulta che le
organizzazioni sindacali fossero d'accordo con le dichiarazioni in esso
contenute.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S.p.a. Poste Italiane
basato su tre motivi. Resiste con controricorso M.T. Entrambe le parti hanno
depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo d'impugnazione la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione agli artt. 1 e 2 della l. 230/1962 e 23 della l. 56/1987, nonché vizi di motivazione, contesta alla Corte di merito di aver erroneamente affermato che la sussistenza di un piano di ristrutturazione e di trasformazione aziendale di lungo periodo, inevitabilmente indeterminato nella sua effettiva durata temporale, non potrebbe costituire legittima causale per i contratti a termine, ancorché la contrattazione collettiva lo abbia espressamente qualificato come tale, in quanto sussisterebbero impliciti limiti sostanziali alla contrattazione collettiva in materia di contratti a termine, in base ai quali la stessa non potrebbe individuare liberamente le ipotesi di legittima apponibilità del termine finale al contratto di lavoro subordinato. A conferma della censura parte ricorrente si riporta alla giurisprudenza secondo cui sono considerate insindacabili nel merito le scelte adottate dalla contrattazione collettiva in materia di contratti a termine, anche quando la clausola di assunzione a termine faccia riferimento a una causale di durata temporanea sebbene non precisamente determinabile in relazione al dies ad quem, rilevando conclusivamente che, ai sensi dell'art. 23 sopra citato, la contrattazione collettiva ha la facoltà di legittimare l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato per qualunque condizione di fatto anche di durata temporale indeterminata e senza che i poteri dello Stato possano sindacarne nel merito l'opportunità.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia un ulteriore vizio di
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che si
deve comunque escludere la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo
il 30 aprile 1998 atteso che le parti hanno valutato l'eccezionalità della
situazione nel suo concreto sviluppo ed hanno stipulato i cosiddetti accordi
attuativi. Tale affermazione è basata su alcuni verbali sindacali, che non
hanno peraltro dignità di contratto collettivo, che mentre davano atto della
persistenza delle esigenze che, ai sensi del contratto collettivo, costituivano
condizione legittimante il ricorso alle assunzioni a termine, avrebbero
indicato altresì il periodo entro il quale sarebbe possibile procedere alle
dette assunzioni. Sotto altro profilo la società ricorrente deduce che la
decisione è viziata anche dal punto di vista ermeneutico atteso che
nell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, stipulato in virtù dell'art. 23
della l. 56/1987, non era stato stabilito alcun termine di durata. In
particolare la data del 31 gennaio 1998 indicata in tale accordo non stabilisce
un limite di efficacia temporale della clausola integrativa dell'art. 8 del c.c.n.l.
Non avrebbe infatti avuto alcun senso inserire un'integrazione contrattuale
avente efficacia temporale di soli cinque mesi per un fenomeno che per
ammissione delle stesse parti era in corso di attuazione. Il comportamento
successivo delle parti conferma il suddetto assunto come risulta in particolare
dalla riunione del 24 maggio 1999 nella quale le organizzazioni sindacali
convenivano sul perdurare delle esigenze di ristrutturazione e rimodulazione
dell'azienda e sollecitavano un più massiccio ricorso a assunzioni a termine. Sottolinea
inoltre che in data 11 gennaio 2001 è stato sottoscritto un nuovo c.c.n.l. nel
quale all'art. 25, avente ad oggetto il rapporto di lavoro a tempo determinato,
le parti hanno pattuito che possono essere stipulati contratti di lavoro a
tempo determinato per esigenze di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento
di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero
conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti
o servizi. Infine con l'accordo del 18 gennaio 2001 le organizzazioni sindacali
hanno definitivamente affermato che l'accordo del 25 settembre 1997 non è mai
scaduto ed è pertanto tuttora in vigore.
Col terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362 ss. c.c., nonché motivazione illogica e contraddittoria.
Deduce che la sentenza impugnata non avrebbe rettamente utilizzato i criteri di
interpretazione del contratto e in particolare il criterio testuale e il
criterio teleologico. Infatti, anche a voler ammettere che il limite temporale
costituisca un elemento necessario per la previsione in sede collettiva di nuove
ipotesi di contratto a termine, il giudice avrebbe dovuto esaminare se tale
limite temporale non fosse già contenuto nel testo del contratto collettivo
nella parte in cui fa riferimento ad un processo che comporta la trasformazione
della natura giuridica dell'ente, ed avrebbe potuto individuare tale limite nel
momento dell'esaurimento del suddetto processo.
Osserva fra l'altro che gli accordi richiamati in sentenza non possono avere
preminenza rispetto al contratto collettivo che costituisce sicuramente la
norma primaria di carattere pattizio che regola la materia. La sentenza
impugnata inoltre nella sua indagine ermeneutica non ha tenuto adeguatamente
conto del comportamento complessivo delle parti.
I suddetti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto
intrinsecamente connessi, devono essere rigettati, anche se la motivazione
della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell'art. 384,
comma 2, c.p.c.
Deve premettersi, conformemente, sul punto, a quanto recentemente affermato da
questa Corte con la sentenza 14011/2004 (ed in parziale contrasto con le
precedenti sentenze 18354/2003 e 995/2004), che l'art. 23 della l. 56/1987
sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della l.
230/1962 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 8-bis del
d.l. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. 79/1983, è consentita
nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i
sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il
numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto
di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo
indeterminato.
L'ipotesi concernente la presente controversia è quella individuata
dall'accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti sindacali a
integrazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che fa riferimento alle
esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione
della natura giuridica dell'ente ed in ragione della graduale introduzione di
nuovi processi produttivi, della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa
dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane; ipotesi che è stata precisata dall'accordo sindacale stipulato
anch'essa in data 25 settembre 1997 intitolato accordo attuativo per assunzioni
con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all'art. 8 del c.c.n.l.,
così come integrato con accordo 25 settembre 1997, "le parti si danno atto
che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trova nella situazione che precede,
dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica
con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte
alle suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale
straordinario con contratto tempo determinato". Il termine del 31 gennaio
1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell'accordo
sindacale "attuativo" sottoscritto in data 16 gennaio 1998.
La norma dell'art. 23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente fortemente
innovativo, del modello dei contratti a termine "autorizzati", per i
quali, cioè, l'autorizzazione costituiva il presupposto necessario per la
valida apposizione del termine di durata, già introdotto nell'ordinamento dal
d.l. 876/1977, convertito in l. 18/1978 (con le successive modificazioni di cui
alle ll. 737/1978, 79/1983, di conversione del d.l. 117/1983, e 84/1986),
mediante l'attribuzione ad un organo pubblico (Ispettorato del lavoro) del
potere autorizzativi all'esito di un accertamento preventivo degli elementi
della fattispecie normativa. Con tale modello, in effetti, sono state create
aree di lavoratori precari e stagionali in funzione d'integrazione ricorrente
dell'organico normale dell'impresa.
Le riserva all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di contratti
a termine, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso creare,
evidentemente, un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione
dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della
l. 18/1978, per cui, accanto all'area originaria del contratto a termine per
esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la
possibilità di prevedere un'area di impiego normale e ricorrente di tale tipo
di rapporto, del quale risulta in parte modificata la funzione
economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle
previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento
negoziale collettivo.
Peraltro sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è sorto il
problema interpretativo. Ci si è chiesto cioè se il contratto a termine autorizzato
dalla contrattazione collettiva costituisca, essendone mutata la funzione
economico-sociale, un tipo contrattuale a sé stante, interamente sottratto
all'area di applicazione della l. 230/1962, rimasta, fino all'entrata in vigore
del d.lgs. 368/2001, la legge generale che regola la materia. Tale problema può
considerarsi definitivamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte
(Cassazione, Sezioni unite, 13343/1993; Cassazione, 18354/2003) con
l'affermazione del principio di diritto secondo cui la disposizione dell'art.
23 della l. 56/1987, che consente alla contrattazione collettiva di individuare
nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale
di lavoro, opera sul medesimo piano della disciplina generale in materia e si inserisce
nel sistema da questa delineato. Consegue a questo principio di diritto che
l'applicazione di detta disposizione non si sottrae alla sanzione della
conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del
datore di lavoro.
Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per l'individuazione di ipotesi
ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso
art. 23, reca la precisazione del livello della stessa contrattazione
(nazionale o locale) con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti
contrattuali (sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale); ma nessun principio o
criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da
individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e,
perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi,
una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e
dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati
all'individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste
dalla legge (Cassazione 14011/2004).
In tale contesto è altresì da precisare che la fattispecie contrattuale ora in
contestazione si è esaurita anteriormente all'entrata in vigore del sopra
ricordato d.lgs. 368/2001, che ha modificato in senso abrogativo la precedente
normativa di cui alla l. 230/1962. Non sono poi neppure applicabili ratione temporis
le disposizioni derogatorie del regime di diritto comune di cui al comma 21
dell'art. 9 del d.l. 510/1996, convertito in l. 308/1996, secondo cui "le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate
dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e decadono invece allo scadere del termine finale di ciascun
contratto".
In forza della sopra citata "delega in bianco" ai sensi dell'art. 23
della l. 56/1987 le parti sindacali ivi indicate hanno individuato quale nuova
ipotesi di contratto a termine quella determinata da "esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti
occupazionali quale condizione per la trasformazione giuridica dell'Ente"
(Accordo sindacale 25 settembre 1997).
La legge da ultimo citata, con la sua portata applicativa affidata all'autonomia
sindacale, si inserisce nel complesso sistema delineato dalla l. 230/1962, nel
senso che restano applicabili le regole da questa prescritte, come ad esempio
la trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei successivi
contratti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di
legge (Cassazione, 7519/1998) ed anche la regola per cui l'onere probatorio
sulle condizioni che giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua
temporanea proroga, resta carico del datore di lavoro (Cassazione, 19695/2003,
Cassazione 8532/2003, Cassazione 3843/2000).
Appare dunque parzialmente inesatta la statuizione contenuta nella sentenza
impugnata nel punto in cui rinviene nel sistema delineato dalla legge la
necessità che, ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di
particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale
dell'assunzione a tempo indeterminato e l'assunzione a termine, la norma
contrattuale debba naturalmente avere, di per sé, un'efficacia temporale
limitata, perché, come già rilevato, nella particolare fattispecie normativa
l'autonomia sindacale non trova limiti nella legge per quanto riguarda la
tipologia delle nuove ipotesi di contratti a termine da introdurre. E in tal
senso va corretta la motivazione della sentenza, la quale resta comunque
conforme a diritto, avendo ancorato, mediante specifica ragione motivazionale
autonoma e autosufficiente, il termine di validità alle pattuizioni
contrattuali e, più precisamente, ai termini del 31 gennaio 1998 e 30 aprile
1998 specificamente previsti dai sopra citati accordi sindacali
"attuativi" rispettivamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio
1998.
La Corte d'Appello di Milano ha, infatti, statuito, sulla base di una motivata
ragione alternativa comunque idonea a sorreggere il decisum di rigetto
dell'impugnativa della S.p.a. Poste Italiane e, conseguentemente, di
accoglimento dell'originaria domanda giudiziale, che comunque la legittimità
dei contratti a termine viene esclusa per i contratti stipulati dopo il 30
aprile 1998 (nel cui ambito di tempo rientra la fattispecie contrattuale in
contestazione), avendo le stesse parti sindacali valutato l'eccezionalità della
situazione nel suo concreto sviluppo ed avendo stipulato i cosiddetti accordi attuativi.
Di conseguenza, con riferimento a quanto ritenuto con orientamento
giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore
conferma, ove una sentenza (o un "capo" di questa) si fondi su più
ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere
alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato
oggetto di specifica censura, ma anche che ricorso abbia avuto esito positivo
nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si
realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione; questa, infatti, è intesa alla
cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, id est
di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; è
sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto
di censura, ovvero che, come nella specie, sia respinta la censura relativa
anche ad una sola delle dette ragioni perché il ricorso debba essere respinto
integralmente (Cassazione, 5149/2001).
Tanto precisato, si conferma che la Corte territoriale ha correttamente
osservato che le parti collettive avevano fissato un limite di tempo alla
facoltà di procedere a assunzioni a termine in deroga alla normativa di cui
alla l. 230/1962 e la cennata statuizione non viene inficiata dal precedente
errore di diritto per cui l'apposizione del termine medesimo sarebbe
necessitata ex lege, poiché la disposizione normativa-sindacale viene
considerata un motivo in più per conferire valore alla volontà delle parti, la
quale viene in rilievo anche come elemento autonomo (così, con motivazione
sostanzialmente analoga, Cassazione 19695/2003 e Cassazione 2866/2004).
Conformemente con le sentenze da ultimo citate deve ritenersi che non sia
ravvisabile la violazione di alcun canone ermeneutico nell'interpretazione
della clausola contrattuale, avendo la Corte d'Appello rilevato che le parti
avevano stipulato accordi attuativi dei quali quello in data 16 gennaio 1998
aveva differito il termine fino al 31 gennaio 1998, termine poi prorogato con
successivi accordi fino a 30 aprile 1998, di talché l'assunzione a termine
effettuata dopo il 30 aprile 1998 era priva di strumento derogatorio.
In merito alle censure formulate con riguardo all'interpretazione degli accordi
sindacali sopra citati si rileva che la motivazione addotta dal giudice
dell'appello appare, al riguardo, sinteticamente congrua e sicuramente
rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. in quanto
nell'interpretazione degli accordi sindacali succedutisi per introdurre la
possibilità di una nuova ipotesi di contratto a termine ai sensi dell'art. 23
della l. 56/1987 - costituiti da: 1) il primo accordo in data 25 settembre 1997
per individuare la causale della nuova ipotesi di contratto a termine ("esigenze
eccezionali collegate alla trasformazione giuridica dell'Ente"); 2) il
secondo accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, sempre del 25
settembre 1997, per indicare fino a quando l'Ente avrebbe potuto fare ricorso
alla cennata ipotesi di contratto a termine(fino al 31 gennaio 1998); 3)
l'accordo, sempre attuativo, del 16 gennaio 1998 per prorogare la summenzionata
data (sino al 30 aprile 1998); il significato letterale delle espressioni usate
è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al
fine della ricostruzione della volontà delle parti. Infatti
nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune,
nel cui ambito rientrano sicuramente i tre accordi sindacali sopra riferiti si
deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni
usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri
interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare
nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni
contrastanti (cfr., ex plurimis, Cassazione, 12245/2003, Cassazione
12453/2003).
E' comunque da rilevare che, in tema di interpretazione e di applicazione di
contratti collettivi di diritto comune, la parte che intenda denunziare un
errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una
dichiarazione negoziale o di un comportamento contrattuale da parte del giudice
del merito, deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati e il
punto e il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché,
in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale e del
comportamento inter partes operata da tale giudice e la proposta di una diversa
valutazione investono il merito della valutazione e sono perciò inammissibili
in sede di legittimità (Cassazione 17993/2003). L'interpretazione della
contrattazione collettiva è infatti riservata all'esclusiva competenza del
giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad
un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di
ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione
logica e coerente; sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica,
sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione del
modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni
dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice del
merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di
un'interpretazione diversa da quella criticata (Cassazione, 12054/2003). In
particolare le censure riguardanti la motivazione devono riferirsi
all'oggettiva insufficienza di essa o alla contraddittorietà del ragionamento
su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità
riguardare esclusivamente alla coerenza formale della motivazione, ovvero
l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa,
non potendosi perciò ritenere idonea a integrare un valido motivo di ricorso
per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice
di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa
interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cassazione, 8194/2001).
In ogni caso, per ricondurre alla fattispecie in esame i suddetti principi
generali, la sentenza impugnata ha correttamente, sia pure implicitamente,
rispettato il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. a norma del quale,
nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso
in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
avrebbero alcuno, attribuendo così significato agli accordi attuativi con cui
erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione
a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25
settembre 1997 (che peraltro si riferiva espressamente alle esigenze
conseguenti agli assetti occupazionali collegati alla trasformazione giuridica
dell'ente effettivamente avvenuta con trasformazione dell'Ente Poste in società
per azioni in data 28 febbraio 1998) in quanto, diversamente opinando,
ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali
alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti
dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente
Cassazione 2866/2004). Le censure contenute in ricorso non valgono ad inficiare
la ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito:
in particolare è da considerare inidoneo all'annullamento, della statuizione il
richiamo all'accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due
anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto
si era già perfezionato.
Va ribadito, da ultimo, che non può essere certo ritenuto di alcun valore,
ovvero di significato criptico o di individuazione indefinita, quanto pattuito
in sede sindacale con accordi espressamente qualificati attuativi, e
sicuramente integrativi, dell'accordo che prevedeva una nuova ipotesi di
contratto a termine in forza della delega ai sensi dell'art. 23 della l.
56/1987.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla
S.p.a. Poste Italiane deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.