Corte
di cassazione
Sezione
lavoro
Sentenza
18 gennaio 2006, n. 852
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Giudice del lavoro di Locri S.S.A.
conveniva in giudizio la S.p.a. Ferrovie dello Stato - alle cui dipendenze
aveva prestato servizio fino al 31 dicembre 1993 - esponendo: che la società
convenuta gli aveva riconosciuto la qualifica di "tecnico di
stazione" solo con decorrenza 4 novembre 1991, mentre il Pretore-Giudice
del lavoro di Locri (adito in un precedente giudizio definito con sentenza del
24 giugno 1994) aveva stabilito che detta qualifica gli fosse riconosciuta dal
5 febbraio 1988; che la società aveva indetto, con "bando" del 9 agosto
1991, una prova-selezione di accertamento professionale per la promozione a
"I tecnico" riservata ai dipendenti aventi la qualifica di
"tecnico stazione" da almeno tre anni (requisito, quindi, in possesso
di esso ricorrente in forza della cennata sentenza passata in giudicato); che
tutti coloro che avevano partecipato a detta prova-selezione avevano ottenuto
la promozione a "I tecnico"; che, se avesse ottenuto il tempestivo
riconoscimento della qualifica di "tecnico di stazione" (spettantegli
a decorrere dal 5 febbraio 1988 iussu iudicis), avrebbe potuto partecipare alla
prova-selezione, per cui, avendolo la società convenuta illegittimamente
escluso, la stessa era responsabile di ciò con ogni relativa conseguenza
risarcitoria. Il ricorrente richiedeva, quindi, la condanna della società
datrice di lavoro al risarcimento dei danni quantificati, equitativamente, in
complessive lire 35.000.000 oltre agli "accessori di legge".
Si costituiva in giudizio la S.p.a. Ferrovie dello Stato che impugnava
integralmente la domanda attorea e ne richiedeva il rigetto.
L'adito giudice del lavoro rigettava il ricorso e - su impugnativa di S.S.A. e
ricostituitosi in contraddittorio - la Corte di appello di Reggio Calabria
rigettava l'appello, compensando le spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a)
«l'odierno appellante nessuna prova ha fornito (pur avendone l'onere) che, ove
avesse avuto la possibilità di partecipare da tecnico di stazione
all'accertamento professionale suddetto per conseguire la qualifica di
"primo tecnico", avrebbe certamente superato la selezione»; b)
«l'esito positivo era comunque condizionato ad una valutazione finale dei
profili ottenuti dalla frequenza del corso, per cui l'accoglimento della domanda
attorea avrebbe preteso la prova (che, invece, non risulta fornita) della
sussistenza di tutti i presupposti atti a consentire una valutazione favorevole
ai fini dell'attribuzione del nuovo profilo professionale».
Per la cassazione di tale sentenza S.S.A. propone ricorso assistito da tre
motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c.
La S.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (subentrata alla S.p.a. Ferrovie dello
Stato) resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c. nonché
"atto di deposito dei documenti ex art. 372, comma 2, c.p.c.".
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. Con
il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione degli
artt. 2043, 1226 e 2697 c.c., 115 e 116, 324 e 329 c.p.c.; nonché vizi di
motivazione" - rileva criticamente che «l'onere probatorio era stato
pienamente assolto dal ricorrente il quale aveva dimostrato documentalmente sia
il proprio diritto a partecipare alla procedura di accertamento professionale
per il passaggio a "I tecnico" sia che il suo mancato inserimento tra
i dipendenti ammessi alla selezione era dipeso esclusivamente da colpa della
società» ed addebita al giudice di appello di non avere considerato che «il
decidente di primo grado aveva già acclarato il diritto del S. a partecipare
all'accertamento professionale, [per cui] la sussistenza di tale diritto non
aveva costituito oggetto specifico di impugnazione e, di conseguenza, ciò aveva
determinato l'acquiescenza parziale alla sentenza ex art. 329, comma 2, c.p.c.
ed il passaggio in giudicato della statuizione sul punto».
Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando "violazione degli artt.
99 e 112 c.p.c., nonché vizi di motivazione" - censura la sentenza
impugnata per avere la Corte territoriale «errato nell'individuare il petitum e
la causa petendi della fattispecie dedotta in giudizio (azione di risarcimento
danni per perdita di chance) e l'onere probatorio posto a carico del ricorrente
così determinando la falsa applicazione denunciata per error in procedendo».
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione
degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizi di motivazione" - censura
la decisione impugnata «per non avere la Corte d'appello ammesso i mezzi di
prova richiesti senza motivare sul punto e, contraddittoriamente, di avere
rigettato la domanda proprio per la mancanza di prova in ordine alle
circostanze che costituivano l'oggetto della richiesta prova per testi».
2. Il ricorso dinanzi proposto si appalesa fondato.
Al riguardo, con riferimento al secondo motivo di ricorso da esaminarsi
anteriormente al primo per evidente priorità logica, effettivamente la Corte
territoriale ha omesso di motivare e, quindi, di decidere - donde
l'ammissibilità della disamina degli atti processuali del giudizio di merito
anche nella presente sede di legittimità essendo stato dedotto un error in
procedendo nella sentenza impugnata - sul punto concernente il risarcimento
danni per la cosiddetta "perdita di chance" conseguente
all'illegittima esclusione del S. dalla prova-selezione di accertamento
professionale di cui al bando del 9 agosto 1991, in quanto ha erroneamente
qualificato la domanda giudiziale del S. (intesa ad ottenere dalla società
datrice di lavoro il risarcimento danni al cennato titolo e per la relativa
causale) come domanda di qualifica superiore ovvero di risarcimento danni per
mancata promozione alla qualifica superiore.
A tale proposito occorre, infatti, distinguere tra il danno da mancata
promozione da quello di perdita di chance, nel primo caso, il lavoratore, che
agisca per risarcimento del danno, deve provare sia l'illegittimità della
procedura concorsuale sia che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato
certamente incluso nell'elenco dei promossi; nel secondo caso - sul presupposto
della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della
procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta
illegittima - si fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità
non trascurabile di conseguire il risultato utile; ne consegue che, mentre il
danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con
la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura
economica, ma anche normativa), il danno da perdita di chance può solo commisurarsi,
ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di
probabilità - esistente al momento della legittima esclusione - di conseguire
la promozione (Cassazione 734/2002; 123/2003).
Nella specie, dalla disamina dell'originario ricorso giudiziale, si evince
chiaramente che il S. non aveva affatto richiesto la promozione a "I
tecnico", bensì il risarcimento del danno conseguente alla sua illegittima
esclusione dalla summenzionata prova-selezione di accertamento professionale
per la responsabilità della S.p.a. Ferrovie dello Stato: per cui la sentenza
della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha qualificato e definito
erroneamente la domanda giudiziale del ricorrente, deve essere su tale punto
cassata con ogni relativa conseguenza.
La prima di tali conseguenze è quella inerente al primo motivo del ricorso
relativamente alla statuizione sul contenuto dell'onere probatorio a carico del
ricorrente, il quale - secondo la Corte territoriale nel brano motivazione già
trascritto in cui si compendia sostanzialmente detta statuizione - avrebbe
dovuto «fornire la prova che, ove avesse avuto possibilità di partecipare da
"tecnico di stazione" all'accertamento professionale suddetto per
conseguire la qualifica di "primo tecnico", avrebbe certamente
superato la selezione»: statuizione questa del tutto errata in quanto, nel caso
di giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il risarcimento danno per
perdita di chance, il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a
dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della
probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore
inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile
(Cassazione 2254/2004).
Ha, quindi, fondamentalmente errato il Giudice di appello nel non valutare i
documenti prodotti di S. (e analiticamente elencati, anche in relazione al loro
contenuto, dal ricorrente in perfetto adempimento al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione) e, così, nel disattendere la
richiesta di ammissione di prova testimoniale sui "capitoli"
articolati dallo stesso S. (e pure testualmente riportati nel ricorso in
adempimento, anche qui, al principio di autosufficienza) - per cui, sotto
quest'ultimo profilo, deve essere specificamente accolto anche il terzo motivo
di ricorso.
3. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto
da S.A.S. deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte di
appello di Messina - affinché proceda al riesame della controversia sulla base
delle risultanze processuali ed in applicazione dei principi di diritto
summenzionati e dia, poi, corretta motivazione del decisum.
Il Giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del giudizio di
cassazione (art. 385, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello
di Messina.