Suprema Corte
di Cassazione
Sezione
Lavoro
Sentenza n.
8012 del 6 aprile 2006,
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
SENESE Salvatore, Presidente
Dott.
SPANO' Alberto, Consigliere
Dott.
LUPI Fernando, Consigliere
Dott.
DI NUBILA Vincenzo, Consigliere
Dott.
PICONE Pasquale, Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso iscritto al n. R.G. 30222/03 proposto da:
P.
I. S.p.A in persona del legale rappresentante "pro tempore" Avv. C.E.,
rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall'Avv. U.A.M.
elettivamente domiciliata in Roma presso la direzione affari legali viale
Europa 190; - ricorrente
contro
O.M.
rappresentata e difesa, per mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale, dagli Avv. L.B. E M.G., elettivamente domiciliata in Roma presso
il secondo, piazza di Pietra 26;
nonche'
sul ricorso incidentale n. 1003/04 proposto da:
O.M.
"ut supra" rappresentata, difesa e domiciliata;
contro
P.I.
S.p.A. "ut supra" rappresentata, difesa e domiciliata entrambi
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 24/03 in data
27.11.2002 depositata il 10.1.2003; R.G. n. 459/2002;
udita
la relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 13.12.2005;
udito
per il ricorrente P.I. l'Avv. O.;
udito
per il ricorrente in via incidentale l'Avv. M.;
sentito
il Procuratore Generale in persona Dott. Pietro Gaeta, il quale ha concluso per
il rigetto dei due ricorsi.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1.
Con ricorso al Tribunale di Savona, O.M. impugnava il provvedimento
disciplinare adottato nei suoi confronti dalla S.p.A. P.I. con lettera
raccomandata in data 29.1.1998. La ricorrente sosteneva che, mentre si trovava
ammalata a causa della ricaduta conseguente ad infortunio sul lavoro, essa era
stata assoggettata a visita fiscale illegittima, in quanto non consentita dalla
vigente normativa. Comunque, poiché essa lavoratrice si trovava assente dal
domicilio onde seguire un ciclo di cure presso un istituto convenzionato, il
giorno successivo si recava presso l'ambulatorio medico-legale e si sottoponeva
a visita di controllo, con esito per lei favorevole. Comunque il Codice
disciplinare non era stato affisso nel luogo di lavoro. Il Tribunale rigettava
la domanda attrice.
2.
Proponeva appello O.M., ribadendo le tesi sostenute in primo grado.
Sull'opposizione della S.p.A. P.I., la Corte di Appello di Genova riformava la
sentenza di primo grado dichiarando illegittima la sanzione disciplinare
irrogata. Questi, in sintesi, i motivi della sentenza di appello:
-
il codice disciplinare risulta affisso;
-
ciò è stato accertato tramite la deposizione della direttrice dell'ufficio, la
quale non risulta incapace a deporre, trattandosi di portatrice di un interesse
di mero fatto;
-
è irrilevante che la malattia fosse conseguenza di infortunio sul lavoro o una
normale malattia;
-
la sanzione disciplinare può essere irrogata al dipendente il quale, col suo
comportamento, dimostri di avere inteso sottrarsi al controllo medico;
-
non è quindi sufficiente la mera assenza del lavoratore alla visita
domiciliare, ma occorre dimostrare che egli abbia dolosamente inteso sottrarsi
al detto controllo;
-
il che non ricorre nella fattispecie, dato che la O. si trovava, pacificamente,
presso un centro specializzato per effettuare la prescritta terapia e, il
giorno seguente, ben volentieri si è sottoposta a controllo medico.
3.
Ha proposto ricorso per Cassazione la S.p.A. P.I., deducendo due motivi.
Resiste con controricorso O.M., la quale propone ricorso incidentale sul punto
circa la (prova della mancata) affissione del codice disciplinare nel luogo di
lavoro.
Entrambe
le parti hanno presentato memoria integrativa.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
4.
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la
stessa sentenza, vanno riuniti.
5.
Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 638 del 1983,
artt. 4 e 5 in relazione all'art. 18 del CCNL del settore, dell'art. 345
c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: premesso che
l'infortunio sul lavoro era stato ampiamente chiuso e che trattasi di normale
malattia, la ricorrente sottolinea che, ai sensi della vigente normativa, il
lavoratore deve sempre rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce
orarie previste per il controllo e che la mera assenza costituisce causa di
irrogazione della sanzione disciplinare, a prescindere dal motivo dell'assenza
medesima. La ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Né
rileva che, il giorno successivo alla mancata visita domiciliare, il lavoratore
si rechi spontaneamente alla visita di controllo. La disciplina è rigorosa, in
quanto persino la mancata risposta al campanello é addebitatale al lavoratore
per incuria e negligenza.
6.
Il motivo é infondato. La giurisprudenza citata dalla ricorrente P. I. risale
agli anni 1999-2002 ed essa segue un indirizzo rigoroso in tema di assenza a
visita fiscale: trattasi tra le altre delle sentenze nn. 5150/99, 15766/2002.
Successivamente, l'atteggiamento di questa Corte di Cassazione diviene meno
rigoroso, con l'affermazione che "in tema di indennità di malattia, il giustificato
motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato
reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di
reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di
forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78/1988 della
Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente
apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far
constatare l'eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa
dell'attività lavorativa" (nella specie veniva cassata una sentenza la
quale aveva negato ingresso alla prova per testi volta a dimostrare che il lavoratore
si era recato dal proprio medico di fiducia): Cass. 29.11.2002. n. 16996. Tale
indirizzo viene ribadito dalla giurisprudenza successiva: Cass. nn. 22065/2004,
4247/2004, 9453/2005, 14735/2004, 15446/2004.
7.
Ai principi come dianzi affermati, in base ai quali l'assenza dal domicilio per
seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale
giustificato motivo del mancato controllo, va aggiunta l'interpretazione del
CCNL operata dalla Corte di Appello, secondo la quale ad integrare l'infrazione
contestata alla lavoratrice non è sufficiente la mera assenza dal domicilio del
lavoratore, ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore
stesso di sottrarsi alla visita di controllo, circostanza questa che nella
specie è stata negata. Ciò si risolve in un apprezzamento in fatto,
insuscettibile di riesame in sede di legittimità, in quanto adeguatamente
giustificato dal giudice di appello con motivazione esauriente e completa,
talché essa si sottrae alla censura proposta.
8.
Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 18 del CCNL, perché
il lavoratore il quale debba assentarsi dal domicilio nelle fasce di
reperibilità ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'ente datore di
lavoro.
9.
Il motivo è inammissibile. Esso è stato proposto in primo grado, ma non
riproposto in appello, laddove è onere della parte totalmente vittoriosa in
primo grado riproporre in appello le questioni ritenute assorbite, onde vincere
la presunzione di rinuncia.
10.
A questo punto, diviene superfluo esaminare il ricorso incidentale, sulla
questione della pregressa affissione del codice disciplinare, posto che le
conseguenze in diritto non muterebbero.
11.
Il ricorso principale, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Il
ricorso incidentale si ritiene assorbito. Le spese del grado seguono la
soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale,
assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente P. I. S.p.A. a
rifondere all'intimato controricorrente e ricorrente in via incidentale O.M. le
spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.528,00, di cui Euro
2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006.