Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 1043/2010 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del
Ministro in carica pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente -
M.R.; - intimato -
avverso la sentenza n. 646/2009 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE dell'8/05/09, depositata il
15/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
è presente il p.g. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 15 maggio 2009, ha rigettato l'impugnazione proposta dal Ministero della salute avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che lo aveva condannato a pagare a M.R. la rivalutazione sulla indennità integrativa speciale, costituente quota dell'indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in precedenza allo stesso riconosciuto.
La Corte territoriale, per quanto ancora qui interessa, ha ritenuto che l'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2 della citata legge come integrazione dell'indennizzo, deve essere rivalutata, in quanto componente del complessivo indennizzo da corrispondere ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali, così aderendo all'indirizzo elaborato da Cass. 28 luglio 2005 n. 15894, espressamente richiamato.
Per la cassazione della sentenza il Ministero ha proposto ricorso, con due motivi.
L'intimato non ha espletato alcuna attività difensiva in questa sede.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata all'Avvocatura dello Stato per il Ministero e comunicata al Procuratore Generale.
Il primo motivo denuncia violazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, commi 1 e 2, come sostituito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641 e successivamente modificato dalla L. 25 luglio 1997, n. 238.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto rivalutabile la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale, siccome componente del complessivo indennizzo stabilito dalla denunciata legge. Tale interpretazione è del tutto contraria al dato normativo:
infatti il citato art. 1, comma 1, stabilisce che l'indennizzo è rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, e al secondo comma nulla prevede in ordine alla rivalutabilità della somma da cui il medesimo indennizzo è integrato; la L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, esclude poi che sia soggetta a rivalutazione la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale.
Il motivo è fondato.
L'orientamento giurisprudenziale, cui si è riportato il giudice del merito, non è condivisibile alla luce della successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all'indennità integrativa speciale, prevista alla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l'indennizzo, autonomamente disciplinato dal comma 1, dell'art. 2 cit. (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997, n. 238), sia perché l'indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità" (cfr. Cass. 13 ottobre 2009 n. 21703, poi confermata da Cass. 19 ottobre 2009 n. 22112).
In effetti, la L. n. 210 del 1992, art. 2, non disciplina l'indennizzo in questione "nella sua globalità" ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, e prevede la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte, per cui non si può, considerando il dato normativo, estendere la rivalutabilità anche all'indennità integrativa speciale.
Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo, che sviluppa censure in ordine al calcolo delle somme per rivalutazione e interessi della suddetta indennità integrativa speciale.
La sentenza impugnata, che ha deciso conformemente al precedente orientamento, va dunque cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 2, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dall'assistibile.
Date le riferite oscillazioni giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero processo.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e decidendo nel merito, rigetta la domanda di M.R.;
compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011