Cassazione
Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15.3.2006 n. 5632
(Presidente
E. Ravagnani, Relatore G. Amoroso)
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Orvieto xxx
assumeva che aveva lavorato alle dipendenze di P.A. dal 17.10.1986 fino al suo
decesso avvenuto il 12.11.1999 in qualita’ di collaboratrice domestica presso
la sua abitazione in ……..; aveva svolto in prevalenza lavori domestici
(riassetto e pulizia dell'abitazione e preparazione dei pasti), nonche’ lavoro
agricolo presso l'azienda agricola del P. (vendemmia, raccolta olive, raccolta
legna) e saltuariamente mansioni di autista ed infine, essendosi aggravate le
condizioni di salute del datore di lavoro, pesanti compiti di assistenza
infermieristica diurna e notturna presso l'ospedale e presso l'abitazione; per
svolgere i predetti lavori, dopo qualche mese dall'inizio del rapporto, era
stata invitata dal P. a trasferirsi presso la sua abitazione dove aveva abitato
fino al decesso; il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato; per il
suo lavoro aveva percepito per i primi 12 mesi solo acconti mensili in contanti
e successivamente acconti annuali a forfait a mezzo assegni per complessive L.
57.700.000; alla cessazione del rapporto aveva maturato la complessiva somma di
L. 179.857.471 per differenze retributive mensili, indennita’ di mancato
preavviso, ferie maturate e non godute e T.F.R., dalla quale doveva essere
detratto l'importo gia’ percepito.
La R. aggiungeva che dopo la cessazione del
rapporto aveva chiesto quanto a lei dovuto agli eredi P.A. e Pi.Ad., i quali
all'esito di un'intesa trasfusa in una scrittura privata in data 21.12.1999 le
avevano corrisposto la somma di L. 30.000.000, pretendendo, a fronte di tale
attribuzione patrimoniale, la dichiarazione della inesistenza del descritto
rapporto e la rinuncia alle somme dovute e mai corrisposte; con lettera in data
12.1.2000 aveva impugnato detta rinuncia ex art. 2113 c.c. ed in data 20.1.2000
il legale di controparte aveva negato la esistenza del rapporto di lavoro
sostenendo che si era trattato di convivenza "more uxorio". Premesso
che la predetta rinuncia doveva ritenersi invalida, la ricorrente sosteneva che
la convivenza instauratasi con il P. doveva intendersi come comunanza di vitto
ed alloggio ed era stata determinata dalla necessita’ del P. di avere
continuamente a disposizione una collaboratrice domestica che si occupasse
quotidianamente di tutto cio’ che riguardava il riassetto e la pulizia
dell'abitazione e le restanti incombenze domestiche (fare la spesa, preparare i
pasti, lavare, stirare ecc.). Ed infatti ella era stata nell'ottobre 1986 dal
P. che era alla ricerca di una collaboratrice domestica che si occupasse della
sua abitazione, oltre che della sua azienda agricola e, dopo 12 mesi, era stata
da lui invitata a trasferirsi presso la sua abitazione per rendere piu’ agevole
il lavoro della ricorrente e forse per essere "servito" meglio, cosa
che era avvenuta nell'agosto del 1987. Cio’ dimostrava che la convivenza era
stata un fatto secondario ed accessorio ai rapporto di lavoro domestico, tanto
piu’ che ella non aveva mai partecipato alle risorse della pretesa famiglia di
fatto ed i rispettivi patrimoni erano sempre rimasti distinti.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata nulla la
rinuncia di cui alla scrittura privata 21.12.1999, che fosse accertato che era
intercorso con il P. il descritto rapporto di lavoro subordinato e che gli
eredi P.A. e P.A. fossero condannati al pagamento della residua somma di lire
92.157.470 (detratto l'importo di 30 milioni da loro ricevuto) per i titoli
indicati con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Si costituivano i convenuti con un'unica
memoria contestando la domanda, ivi compresa quella concernente la scrittura
privata 21.12.1999. In particolare, eccepivano che il P., rimasto vedovo nel
gennaio 1968, viveva nella propria casa in …., con la cognata L.C. (gemella
della moglie) e la nipote G.S. (figlia della propria sorella P. A.); nel 1973
aveva cercato una nuova compagna trovandola nella persona della ricorrente R.E.
di Monteleone di Orvieto; fidanzatosi con questa, dal 1973 ai 1987, tutti i
giovedi’ e domenica pomeriggio si era recato da lei; nel 1987 aveva terminato
la propria casa in Panano, Via ................., e vi era andato ad abitare
insieme alla ricorrente, mentre nella sua casa di Via ................. avevano
continuato ad abitare la cognata e la nipote; i rapporti tra il P. e la R.
erano stati quelli di marito e moglie e come tali essi avevano convissuto e si
erano comportati facendo insieme anche viaggi di piacere; il P. le aveva anche
fatto dei regali tra i quali prima una Fiat Uno usata e poi una Polo nuova;
tra i due vi era reciproca assistenza dimostrata
anche dal fatto che circa tre anni prima la ricorrente si era operata ad una
gamba ed era stata assistita durante la convalescenza dal P.. Eccepivano che i
lavori dei campi erano svolti dal P., coltivatore diretto, normalmente con
scambio di manodopera. Eccepivano quindi che la comunanza di vita ed interessi
(cosiddetta famiglia di fatto) che rendeva operante la presunzione di gratuita’
delle prestazioni rese dalla ricorrente.
3. Interrogate liberamente le parti, assunta una
prova testimoniale e depositate note difensive, con sentenza n. 78101 del
9.3.2001 l'adito Tribunale di Orvieto, ritenuto che l'attivita’ di cui al
ricorso era stata prestata esclusivamente nell'ambito della vita familiare come
manifestazione della solidarieta’ derivante da vincoli di affetto e di
convivenza e che non era stata data prova del vincolo della subordinazione,
respingeva la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
4. Avverso la predetta sentenza, notificata il
21.3.2001, ha proposto appello la R. con ricorso depositato il 20.4.2001,
chiedendone la riforma con accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si sono costituiti gli appellati contestando le
ragioni del gravame.
La Corte d'appello di Perugia con sentenza del 5
giugno - 16 luglio 2003 ha rigettato l'impugnazione confermando la pronuncia di
primo grado, con compensazione delle spese tra le parti.
5. Avverso questa decisione ha proposto ricorso
per Cassazione la R. con quattro motivi.
Resistono con controricorso gli intimati.
Motivi
della decisione
1. Il ricorso e’ articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia
l'erronea qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio, nonche’ l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la
violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., nonche’ l'omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis c.c., nonche’ l'omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la
mancata ammissione di una prova testimoniale.
2. I primi tre motivi - che possono essere
trattati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi - sono infondati.
2.1. In diritto va ribadito quanto gia’ affermato
da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 1994, n. 10927) secondo cui
un'attivita’ lavorativa che si svolga nell'ambito della convivenza more uxorio
non e’ di norma riconducibile ad un rapporto di subordinazione onerosa (cfr.
anche Cass., sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 70, che parla ancora di presunzione
di gratuita’), mentre e’ semmai possibile inquadrare il rapporto stesso
nell'ipotesi della comunione tacita familiare come delineata dall'art. 230 bis
c.c.; principio che puo’ estendersi anche alla vera e propria impresa familiare
atteso che la famiglia di fatto costituisce una formazione sociale atipica a
rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost. (cfr.
C. cost. 18 novembre 1986 n. 237).
Questa Corte (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20157) ha
piu’ recentemente affermato che il carattere residuale dell'impresa familiare,
quale risultante dall'incipit della disposizione che l'ha introdotta in
occasione della riforma del diritto di famiglia (Salvo che non sia
configuratole un diverso rapporto ...), mira proprio a coprire tutte quelle
situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il
terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo
del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova
dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in
un'area ben piu’ limitata quella del lavoro familiare gratuito. Sicche’, ove
un'attivita’ lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un
corrispettivo sia stato erogato dal titolare, occorrera’ distinguere la
fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa
familiare, senza che possa piu’ avere ingresso alcuna causa gratuita della
prestazione lavorativa per ragioni di solidarieta’ familiare. Principio questo
che puo’ essere esteso anche alla famiglia di fatto consistente in una
convivenza more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di
un'impresa familiare.
Ma al di fuori di questa ipotesi la prestazione
lavorativa resa nell'ambito di una convivenza more uxorio rimane tuttora
riconducibile ai vincoli di fatto di solidarieta’ ed affettivita’ che di norma
sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive
qual e’ il rapporto di lavoro subordinato, anche se in principio non puo’
escludersi del tutto la configurabilita’ di quest'ultimo, cosi’ come e’
ipotizzatale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi
(Cass., sez. lav., 9 agosto 1996, n. 7378). Cfr. anche Cass., sez. lav., 29
maggio 1991, n. 6083 secondo cui le prestazioni di lavoro tra conviventi more
uxorio possono sia rientrare fra le prestazioni "gratuite", sia
costituire esecuzione di un vero contratto di lavoro subordinato, con diritto
alla retribuzione; accertarne la sussistenza e’ compito del Giudice di merito,
il quale e’ libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi
probatori ritenuti rilevanti e la sua valutazione, se adeguatamente motivata ed
immune da errori logico - giuridici, non e’ censurabile in sede di
legittimita’.
2.2. Nella specie la Corte d'appello, con tipica
valutazione di merito ad essa demandata e non censurabile in sede di
legittimita’ in quanto assistita da motivazione sufficiente e non
contraddittoria, ha escluso in fatto - confermando l'analoga valutazione dei
giudici di primo grado - che ricorressero i presupposti di un rapporto di
lavoro subordinato ed ha invece riferito, l'attivita’ lavorativa della
ricorrente come ascrivibile esclusivamente ai vincoli di solidarieta’ ed
affettivita’ tipici di un rapporto di convivenza more uxorio. Ha osservato la
Corte Territoriale che dalle deposizioni testimoniali era risultato che il P.,
rimasto vedovo nel 1968, conobbe la R. all'incirca nell'anno 1973, o comunque
parecchi anni prima dell'inizio del rapporto di lavoro allegato nel ricorso
introduttivo (1986). Tra i due si instauro’ sin da allora una relazione di tipo
sentimentale ed il P. si muoveva da xxx dove abitava all'epoca in via xxx
insieme alla cognata L.C. ed alla nipote G.S., quasi tutti i giovedi’ sera ed i
pomeriggi della domenica per andare a trovare la R. a xxxx di xxxx Nel
frattempo il P. termino’ i lavori di costruzione della casa di via xxxxx,
sempre in .xxxx, e qui inizio’ a convivere con la R. nell'anno 1986 o 1987,
come era sua intenzione manifestata gia’ da prima. Da allora e fino al decesso
del P., avvenuto nel novembre del 1999, i due convissero "more
uxorio", tanto e’ vero che il P. presentava la R. come sua compagna e la
stessa R. talvolta si era presentata come moglie. Cio’ e’ dimostrato anche
dalle varie cartoline inviate dai due a parenti ed amici firmandosi per lo piu’
"xxxxx".e."xxxxxx” .
Vi e’ poi il film menzionato dalla teste G., che
ha visto i due "a braccetto" o "comunque sempre insieme".
La stessa ricorrente in sede di interrogatorio ex art. 420 c.p.c. ha
dichiarato: ".. .in ferie sono andata all'estero con il P.".
E' vero che la R. assisteva il P. quando questi
stava male, ma e’ altrettanto vero che anche il P. ebbe ad assistere la R.
durante la convalescenza dopo l'operazione di angioplastica.
In sostanza - ha affermato la Corte d'appello - si
e’ trattato di una convivenza ""more uxorio''' o comunque
basata sull'affetto reciproco in mancanza di prove relative alla subordinazione
nell'espletamento delle prestazioni di natura domestica ed in quelle (da
ritenersi occasionali o comunque saltuarie in base alle risultanze
testimoniali) di natura agricola. La Corte territoriale ha poi aggiunto che dalle
deposizioni testimoniali risultava che in realta’ la R. non si era mai occupata
dell'impresa agricola se non per lo svolgimento di lavori saltuari di piccola
entita’, per cui appariva evidente che non potesse esserci alcuna sua
partecipazione attiva nell'impresa agricola. In questo contesto l'elemento di
fatto costituito dall'asserito pagamento di una retribuzione sfuma alquanto
perche’ generico e sostanzialmente ambiguo. La Corte d'appello
significativamente ricorda che in sede di interrogatorio ex 420 c.p.c. la
ricorrente si e’ contraddetta al riguardo. Infatti, in un primo momento ha
dichiarato che il P. comincio’ a pagarle uno stipendio soltanto nel 1992. Poi
ha rettificato questa dichiarazione confermando quanto esposto nella narrativa
del ricorso; ossia che aveva percepito delle somme anche negli anni precedenti
al 1992.
In breve la valutazione di merito operata dalla
Corte d'appello resiste alle critiche mosse dalla ricorrente con i primi tre
motivi di ricorso.
3. Inammissibile e’ infine il quarto motivo del
ricorso atteso che la circostanza sulla quale non e’ stata ammessa la prova
testimoniale (ossia …..Pi. se ai figli dello stesso o anche alla ricorrente)
non ha carattere decisivo. Cfr. Cass., sez. lav., 5 marzo 2001, n. 3200,
secondo cui nel rito del lavoro, il 2 comma dell'art. 437 c.p.c., nello
stabilire che il collegio puo’ ammettere, anche di ufficio, i mezzi istruttori
ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al
Giudice di Appello un potere discrezionale il cui esercizio e’ incensurabile in
sede di legittimita’.
4. Quindi il ricorso nel suo complesso deve essere
rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra
le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006