Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 13 gennaio 2009, n. 551
FATTO E DIRITTO
G.L. impugna per cassazione la sentenza 3
novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha
rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi
confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere
posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale XII Giugno.
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire
requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso
per sua manifesta infondatezza.
Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie
analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio
2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06
deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le
conclusioni espresse dal P.G.
Né ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio, la cui
inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non
ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che
emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso
la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte
ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili
con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza
dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero,
all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (ex pluribus, Cass. 11
giugno 2005, n. 12384, 3 novembre 2005, n. 21291 SS.UU.).
La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i
comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione".
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al
comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti
il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990,
n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma
132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".
La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito
che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si
interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni,
i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del
codice civile" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste
funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile,
sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo
accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle
categorie indicate dalla citata l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e
133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può
essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei
casi previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158,
lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3).
Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico
cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e
l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra
richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere
eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una
particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione
al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei
problemi delle soste e parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).
Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha
impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di
cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.
L'art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere
eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene
siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel
novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.),
vengono con provvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di
prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in
via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7
aprile 2005, n. 7336 cit.).
Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate
disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i
dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le
"violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree
oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale
rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a
ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della
circolazione nei centri abitati.
In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere
conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma
esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d)
(art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad
un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in
sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo
stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, la l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato
dalla l. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione
per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
"sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state
concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed
"inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al
trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in
tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice
della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia
strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei
posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono
ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in
qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella
specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla
manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie
riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente
dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del
traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più
interessa, 133.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente
cassata.
Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo
dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata
accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della l.
n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con
l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del Comune di Bologna al
pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori.