Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 27 febbraio 2008, n. 5083
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione del 2 novembre 2004 il
procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte
dei conti della Valle d'Aosta ha convenuto in giudizio innanzi alla
predetta sezione Carlo Perrin e Dino Vierin chiedendone la condanna
al risarcimento del danno in favore della regione, nella misura di
Euro 2.907.381,37 oltre agli accessori, per avere, il primo quale
assessore all'agricoltura e risorse naturali ed il secondo quale
presidente della regione, omesso di adottare i provvedimenti
necessari per ridurre le perdite della Centrale Laitière
d'Aoste (denominata CLA, il cui capitale appartiene quasi interamente
alla regione). E ciò benché ne conoscessero
perfettamente le cause strutturali, costituite dalle circostanze che
agli allevatori era stato corrisposto un sovrapprezzo per il latte
crudo rispetto ai valori di mercato, che erano stati affrontati costi
eccessivi per la raccolta, che era stata costantemente acquistata
l'intera produzione offerta, integrante una quantità di latte
superiore alla capacità di lavorazione e di
commercializzazione dell'azienda.
Entrambi i convenuti hanno
resistito, eccependo pregiudizialmente il difetto assoluto di
giurisdizione di qualunque giudice e, in subordine, del giudice
adito.
Con atto notificato il 24 marzo 2005 il Perrin ha
proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha
resistito con controricorso la procura regionale.
Con
ordinanza interlocutoria depositata il 26 marzo 2007 è stata
disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Dino
Vierin, che ha depositato controricorso adesivo al ricorso del
Perrin.
Il pubblico ministero ha chiesto che sia dichiarata la
giurisdizione della Corte dei conti.
Il Perrin ha depositato
anche memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sotto un primo profilo il ricorrente assume che,
in ordine ai fatti addebitatigli con l'atto di citazione del
procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte
dei conti della Valle d'Aosta, ricorrerebbe un'ipotesi di difetto
assoluto di giurisdizione in relazione all'autonomia legislativa
regionale. Ciò in quanto, fra le perdite che si assumono
subite dalla regione, vengono indicate le somme erogate per la
sottoscrizione degli aumenti di capitale della Centrale Laitière
d'Aosta s.p.a. (CLA) in forza di previsioni contenute nelle leggi
finanziarie regionali, sicché l'azione di responsabilità
è stata in realtà proposta nei confronti della regione
per l'attività legislativa del consiglio regionale,
insindacabile in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 122
Cost.
1.1. L'assunto è manifestamente
infondato.
Dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di
responsabilità amministrativa inequivocamente risulta che il
ricorrente è stato convenuto non per aver determinato, nella
sua qualità di consigliere regionale (come tale partecipe
della funzione legislativa), un danno corrispondente alle somme
finanziate dalla regione per la sottoscrizione degli aumenti di
capitale, ma per avere, nell'esercizio delle funzioni amministrative
di assessore all'agricoltura e risorse naturali e quale
rappresentante (per delega del presidente della regione)
dell'azionista di maggioranza, imposto alla CLA indirizzi
incompatibili con il perseguimento di un risultato positivo di
esercizio e per non avere comunque adottato le iniziative volte ad
impedire le perdite della predetta società per azioni, quasi
totalmente partecipata dalla regione.
In atto di citazione il
riferimento alle somme erogate dalla regione nel periodo 1998-2001
per aumenti del capitale sociale (Lire 10.499.998.350) è
effettuato in funzione esplicativa della loro riferibilità
alla quasi corrispondente entità delle perdite di esercizio
nello stesso periodo (Lire 11.258.950.631), mentre il danno per la
finanza regionale è correlato alla diminuzione del valore del
complessivo investimento disposto dalla regione, "il cui ingente
apporto, pari ad oltre 26,3 miliardi di vecchie lire, non ha prodotto
utilità alcuna", tanto che il valore di un'azione di CLA
si era ridotto dalle Lire 1.363 del 1998 alle Lire 271 del 2000 (così
l'atto di citazione, a pagina 35).
Non, dunque, il
finanziamento effettuato in base a leggi regionali è assunto
come causa del danno, ma il comportamento del ricorrente per avere,
nelle qualità riferite, provocato le perdite di esercizio
(della partecipata CLA) per far fronte alle quali il finanziamento fu
disposto dalla regione.
2. Sotto altro profilo, il difetto
assoluto di giurisdizione della Corte dei conti è prospettato
in ricorso in relazione alla discrezionalità
politico-amministrativa della regione. Si afferma che la proposta
azione di responsabilità sarebbe diretta a sindacare nel
merito l'esercizio dei poteri discrezionali dei pubblici
amministratori: tanto, in violazione dell'art. 1, comma 1, lettera
a), della l. 14 gennaio 1994, n. 20, (come sostituito dall'art. 3,
comma l, punto 1, comma a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543), il
quale ha espressamente riconosciuto che l'esercizio di quei poteri,
in quanto frutto di scelte di opportunità, costituisce
espressione di una sfera di autonomia sottratta al sindacato della
Corte dei conti, la quale deve fermare il proprio intervento alla
verifica della compatibilità delle scelte discrezionali con i
fini pubblici dell'ente, senza poter entrare nel merito delle
valutazioni compiute dai pubblici amministratori.
Nella
specie, tutti gli indirizzi adottati dagli organi della regione
riguardo alla centrale del latte non si ponevano in contrasto con
alcuna norma legislativa ed erano in linea con i fini istituzionali
anche di carattere socio-economico dell'ente territoriale, in vista
della tutela degli interessi pubblici relativi allo sviluppo
dell'agricoltura ed al sostegno delle aziende operanti nel settore.
In particolare, era stato frutto di un orientamento pienamente
consapevole la scelta del consiglio regionale di adottare interventi
di sostegno dei produttori lattiero-caseari locali che, operando in
zona di montagna, erano esposti a costi superiori a quelle dei
produttori delle aree pianeggianti, come risultava dalle discussioni
prodromiche all'approvazione della legge regionale 25 maggio 1993, n.
37, da quelle avvenute in occasione dell'approvazione di alcune leggi
finanziarie e da quelle svoltesi in sede di risposta ad
interpellanze.
Conclude il ricorrente che la contestazione del
programma e degli obiettivi condivisi dalla collettività
locale non può essere surrettiziamente effettuata in sede di
giudizio sulla responsabilità amministrativa, posto che questa
non può sussistere allorché si tratti di sindacare
scelte ampiamente discrezionali dell'organo politico abilitato alla
determinazione dell'indirizzo.
2.1. Anche tale profilo è
manifestamente infondato.
Ai rilievi del ricorrente la procura
regionale della Corte dei conti fondatamente obietta che i fatti
addebitati, così come contestati in atto introduttivo, erano
volti ad evidenziare condotte e scelte compiute in violazione di
legge (nella specie, delle norme a tutela degli interessi dei soci di
minoranza e delle disposizioni dei regolamenti comunitari che, negli
anni dal 1998 al 2001, vietavano aiuti pubblici nel settore
lattiero-caseario), sicché essi non possono ritenersi
sottratti alla cognizione della giurisdizione contabile; e che,
inoltre, le scelte e le condotte in questione erano prospettate come
assolutamente incompatibili sia con gli scopi statutari della
centrale del latte (CLA) sia con le finalità istituzionali
della regione Valle d'Aosta.
L'ulteriore assunto della
controricorrente - in particolare, che l'indirizzo dato dal
ricorrente assessore all'agricoltura alla politica aziendale della
CLA rappresenta il livello amministrativo di scelte di politica
agricola che non trovano espressione in alcun atto formale - trova
indiretta conferma nella stessa linea difensiva del ricorrente, il
quale non menziona infatti atti legislativi o deliberazioni della
giunta regionale che avessero autorizzato il sostegno dei produttori
anche a costo di una gestione aziendale che si traducesse in continue
e crescenti perdite per la CLA e, dunque, per il suo socio di
maggioranza, che era appunto la regione. Gestione aziendale che la
procura regionale della Corte dei conti considera paradossale
rispetto alle ordinarie scelte imprenditoriali, prospettando che
consiglio e giunta regionali, consapevoli che la politica di sostegno
dei produttori locali era contrastante con la normativa comunitaria,
avevano ritenuto di poter meglio eludere i vincoli imposti dal
Trattato CE e dai regolamenti attuativi evitando di esprimere tali
indirizzi in atti formali ed avvalendosi, di fatto, dello strumento
rappresentato dalla centrale del latte.
In difetto di atti
della regione che la suffragassero, la condotta del ricorrente
assessore all'agricoltura è dunque prospettata in atto di
citazione come espressiva non già di una scelta discrezionale,
ma come integrante comportamenti di fatto adottati in violazione di
legge nell'esercizio di attribuzioni amministrative, come tali
senz'altro sindacabili da parte della Corte dei conti sotto il
profilo della responsabilità amministrativa.
3. Deve
conclusivamente dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti a
decidere la controversia cui l'istanza di regolamento si
riferisce.
4. Non sussistono i presupposti per provvedere
sulle spese, stante la natura di parte solo in senso formale della
procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei
conti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.