LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Sentenza 24.11.2010 n. 43993
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere -
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere -
Dott. LANZA Luigi - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
L.D., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa il 5 novembre 2009 dalla Corte d’appello di Potenza; Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba; Letta la requisitoria del P.M., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza 11.12.2008 la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato L.D. Colpevole del delitto di calunnia condannandolo a congrua pena nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, dichiarava non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato, dopo avere accertato che il quadro probatorio non consentiva di pronunciare assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.
Con ordinanza del 5 novembre 2009 la stessa Corte d’appello, all’esito di procedimento di correzione di errore materiale, disponeva l’inserimento nel dispositivo della predetta sentenza della frase “conferma le statuizioni civili”.
Contro detta ordinanza ricorre L.D., denunciando l’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. Pen.. Sostiene che il giudice d’appello avrebbe verificato la sussistenza degli elementi della fattispecie penale soltanto al limitato fine di escludere la possibilità di un’assoluzione nel merito, senza estendere la verifica alla sussistenza dei presupposti necessari per la conferma delle statuizioni civili, ragion per cui detta conferma, incidendo sostanzialmente sul contenuto della decisione, non poteva essere adottata con la procedura di correzione di errore materiale, ma solo con lo strumento dell’impugnazione.
2. Il ricorso è fondato.
Condizione imprescindibile per la correzione di un errore materiale insito in un provvedimento giurisdizionale è che l’eliminazione del preteso errore non comporti una modificazione essenziale dell’atto.
Prima facie appare innegabile che aggiungere, nel dispositivo di una sentenza d’appello, alla decisione di improcedibilità dell’azione penale per sopravvenuta prescrizione del reato, la conferma della condanna al risarcimento del danno, costituisce una “modificazione essenziale “ della sentenza, perché, alla statuizione che definisce il rapporto processuale penale, si aggiunge la distinta e ulteriore decisione sull’azione civile di risarcimento del danno.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto di superare il cennato ostacolo, argomentando che la sentenza oggetto di correzione, avendo esaminato e confutato i motivi d’appello proposti dall’imputato concernenti il tema della responsabilità penale, conterrebbe anche gli elementi sufficienti per giustificare la conferma delle statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado, cosicchè la correzione dell’omissione non introdurrebbe nel dispositivo una modificazione essenziale, ma renderebbe soltanto esplicita una decisione necessariamente consequenziale.
Ma la soluzione prospettata non è giuridicamente corretta, perché la sentenza in discorso contiene si l’esame dei motivi d’appello e la valutazione della responsabilità penale dell’imputato, ma finalizzati a escludere la possibilità di pronunciare assoluzione per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., comma 2.
Invero i presupposti probatori per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato sono diversi da quelli necessari per la conferma ex art. 578 cod. proc. Pen. Del capo di sentenza concernente gli interessi civili, poiché, nel primo caso, basta accertare la condizione negativa della non evidenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, mentre, nel secondo caso, occorre accertare positivamente – ai soli fini civili – la sussistenza del reato e della responsabilità penale dell’imputato e inoltre del diritto al risarcimento, di tal che la motivazione che sorregge l’una decisione non può valere anche per l’altra.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché, nel caso che il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, ometta, per inosservanza della disposizione dell’art. 578 cod. proc. Pen., di pronunciarsi sugli interessi civili, l’omissione non può essere ovviata con il procedimento di correzione previsto dall’art. 130 cod. proc. Pen. Ma soltanto con il mezzo dell’impugnazione, trattandosi non di errore materiale bensì concettuale.
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P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010