LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 8.3.2012 n. 3622
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. VITTORIA
Paolo
- Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO
Mario
- Presidente Sez. -
Dott. MASSAFRA
Umberto
- Consigliere -
Dott. SEGRETO
Antonio
- Consigliere -
Dott. RORDORF
Renato
- rel. Consigliere -
Dott. FORTE
Fabrizio
- Consigliere -
Dott. DI PALMA
Salvatore
- Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria
Margherita
- Consigliere -
Dott. TIRELLI
Francesco
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19433/2011 proposto da:
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ricorrente -
contro
S.G., - resistente -
avverso la sentenza n. 1880/2011 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/02/2012 dal Consigliere Dott.
RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Enrico ARENA dell'Avvocatura Generale dello Stato, Lorenzo PIETROLUCCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato
Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
FATTO
Il Dott. S.G. impugnò dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio la delibera con la quale, in data 17 aprile 2008, il Consiglio
Superiore della Magistratura (in prosieguo indicato come CSM) aveva
conferito al Dott. B. A. la carica di presidente della Corte d'appello
di (OMISSIS).
Il Tribunale amministrativo, con sentenza del 12 maggio 2010, rigettò
il ricorso e dichiarò inammissibili per difetto d'interesse i motivi
aggiunti con cui il ricorrente aveva messo in discussione anche la
validità del successivo trasferimento del Dott. B. alla presidenza
della Corte d'appello di (OMISSIS) e della delibera consiliare con cui
era stato nuovamente messo a bando il posto di presidente della Corte
d'appello di (OMISSIS).
L'appello proposto avverso tale decisione dal Dott. S. fu parzialmente
accolto dal Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica il 28 marzo
2011.
Il Consiglio di Stato, per un verso, ritenne che effettivamente il
Dott. S., il quale non aveva proposto la propria candidatura alla
carica di presidente della Corte d'appello di (OMISSIS) nè aveva
partecipato al nuovo concorso indetto per la presidenza della Corte
d'appello di (OMISSIS) dopo il trasferimento del Dott. B., non avesse
interesse ad impugnare tale trasferimento e l'indizione del nuovo
concorso per la copertura della vacanza del posto che ne era scaturita,
essendo comunque questo un atto dovuto per il CSM. Ravvisò nondimeno un
perdurante interesse dei ricorrente a censurare la validità della
precedente nomina del medesimo Dott. B. al vertice della corte umbra -
nomina alla quale il Dott. S. aveva a suo tempo anch'egli concorso -
sia in funzione di un eventuale risarcimento dei danno sia per ragioni
di "ricostruzione della carriera".
Nel merito, il Consiglio di Stato reputò che l'impugnata nomina del
Dott. B. fosse viziata da un difetto di motivazione, sintomatico di
eccesso di potere, avendo il CSM privilegiato la maggiore versatilità e
la maggiore esperienza ordinamentale del Dott. B., in relazione alle
sue pregresse funzioni di magistrato requirente in Cassazione e di
componente del medesimo CSM, a scapito delle ben più significative e
specifiche esperienze maturate dal Dott. Santoro nello svolgimento di
funzioni d'appello in ambito sia civile sia penale e senza tener conto
della circostanza che quest'ultimo aveva già svolto di fatto funzioni
direttive corrispondenti a quelle dell'incarico per cui concorreva.
Avverso tale sentenza il CSM, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, ha proposto ricorso alle sezioni unite di questa
corte per motivi di giurisdizione.
Il Dott. S. ha svolto in questa sede unicamente difese orali.
DIRITTO
1. Nel ricorso l'Avvocatura generale dello Stato riferisce di un atto
di diffida inviato dal Dott. S. al CSM per sollecitare l'immediata
esecuzione dell'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, diffida in
cui si prefigura altresì un'azione per il risarcimento del danno. Prima
di esporre il contenuto del motivo di ricorso, l'Avvocatura svolge
ampie considerazioni sull'impraticabilità di quanto preteso
nell'anzidetta diffida e sulle condizioni occorrenti perchè possa
configurarsi un'azione di danni per atti illegittimi della pubblica
amministrazione. Di tali considerazioni non può, però, tenersi conto in
questa sede, perchè non è ovviamente l'atto di diffida cui s'è fatto
cenno a poter costituire oggetto del giudizio di cassazione.
Giova anche osservare che non ci si può qui occupare neppure della
configurabilità di un emanando provvedimento del CSM che sia volto solo
alla "ricostruzione della carriera" di un magistrato pretermesso nel
conferimento di un incarico di presidente di corte d'appello, nè della
stessa possibilità di equiparare un tale conferimento ad una
progressione di carriera (sempre che di "carriera" possa parlarsi per i
magistrati appartenenti all'ordine giudiziario): perchè tali questioni
esulano dal perimetro del motivo di ricorso e, comunque, non attengono
al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione generale di
legittimità del Consiglio di Stato.
Ci si occuperà dunque unicamente del motivo di ricorso inerente alla
giurisdizione, proposto a norma dell'art. 362 c.p.c., motivo nella cui
intestazione si afferma che il Consiglio di Stato avrebbe violato
l'art. 111 Cost., comma 8, artt. 104, 105 e 107 Cost., oltre che il
D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 110.
2. Dopo aver ricordato i principi già ripetutamente affermati dalle
sezioni unite di questa corte in ordine alla sindacabilità del
cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, sussistente ogni qual
volta il giudice amministrativo indebitamente invada con la propria
decisione la sfera riservata al merito dell'agire dell'amministrazione,
oltre che eventualmente quella spettante al giudice di un ordine
diverso, l'Avvocatura ricorrente si sofferma sulle prerogative
costituzionali attribuite al CSM nel conferimento degli incarichi
giurisdizionali e sostiene che il Consiglio di Stato, operando
direttamente il giudizio comparativo tra il curriculum professionale
dei due candidati in competizione, sarebbe andato ben al di là
dell'accertamento di un vizio di motivazione della delibera impugnata,
invadendo la sfera di vantazione rigorosamente riservata al CSM. 3. Il
ricorso non appare meritevole di accoglimento.
E' fuor di dubbio che le decisioni del giudice amministrativo siano
sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione quando detto
giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del
provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato
all'amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione
dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione
finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la
volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella
dell'amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in
situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una
giurisdizione di legittimità (dunque, all'esercizio di poteri cognitivi
e non anche esecutivi) o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare
ingresso (cfr. tra le tante, da ultimo, Sez. un. n. 23302 del 2011).
E' però altrettanto indubbio ed evidente che, per esercitare la propria
giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi
dell'eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato
potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal
prendere in considerazione la congruità e la logicità del modo in cui
la medesima amministrazione ha motivato l'adozione di quell'atto.
Neppure quando perciò si tratti - come nella specie - di un atto a
contenuto fortemente valutativo, cui certamente inerisce un ampio grado
di discrezionalità anche tecnica, si può negare al giudice il potere-
dovere di vagliarne la relativa motivazione, ai fini e nei limiti sopra
accennati; e, se pure è vero che, in siffatte situazioni, esiste il
rischio che detto giudice travalichi quei limiti e sostituisca
indebitamente la propria valutazione a quella dell'amministrazione, per
riscontrare un tale eccesso non basta certo soltanto il fatto che il
giudice si sia soffermato a soppesare gli argomenti sui quali la
motivazione dell'atto impugnato si articolava.
Non gli sarebbe altrimenti possibile esprimere alcun giudizio sulla
congruità e logicità di quella motivazione, che si perverrebbe così
all'inammissibile risultato di rendere di fatto insindacabile.
Occorre allora riuscire a cogliere la linea di discrimine - talora
sottile, ma mai inesistente - tra l'operazione intellettuale
consistente nel vagliare l'intrinseca tenuta logica della motivazione
dell'atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece
nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno
opinabili, inerenti al merito dell'attività amministrativa di cui si
discute. Altro è l'illogicità di una valutazione, altro è la non
condivisione di essa. Un conto è stabilire quali criteri di valutazione
l'amministrazione intende privilegiare nel compiere una certa scelta, a
quali elementi essa intende dare maggior peso ed a quali un peso minore
o come ritiene di dover contemperare i primi con i secondi, altro conto
è motivare la concreta applicazione di quei medesimi criteri nel caso
concreto. L'insindacabilità della valutazione discrezionale
dell'amministrazione ad opera del giudice non esclude che sia invece
sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri
ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora,
manifesti l'illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione
nella fattispecie concreta.
Ciò posto, è evidente che, per vedere accolta la propria doglianza,
l'amministrazione ricorrente non avrebbe potuto limitarsi - come invece
ha fatto - a denunciare che la pronuncia del Consiglio di Stato "sembra
lambire l'esercizio di un potere valutativo di merito", ma avrebbe
dovuto evidenziare se ed in qual punto il riesame della motivazione
della delibera consiliare, da parte di quel giudice, sia andato oltre i
limiti di un sindacato di logicità e non contraddittorietà. Limiti che
non possono dirsi trascesi sol perchè l'impugnata sentenza discorre dei
requisiti dei due candidati che concorrevano al conferimento del
medesimo incarico: volta che quei rilievi appaiono espressamente
finalizzati ad evidenziare l'incongruità logica di una motivazione la
quale, premessa l'eccellenza delle qualità professionali di entrambi i
candidati, ha poi fatto leva sulla versatilità e sulle conoscenze
ordinamentali di uno di essi senza dar conto delle ragioni per le quali
ha considerato che tali elementi dovessero prevalere sulla varietà di
esperienze professionali (e specificamente dirigenziali) dell'altro.
Non è dunque l'uso come parametro di valutazione dei suaccennati
criteri della versatilità e dell'esperienza in materia ordinamentale ad
essere stato censurato dal giudice amministrativo, bensì
l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione addotta nella
delibera del CSM per giustificare come essi sono stati applicati dal
medesimo CSM soppesando e comparando la storia professionale dei due
candidati in concorso. E che un tale giudizio non abbia invaso la sfera
riservata alle determinazioni discrezionali di competenza
dell'amministrazione è confermato dall'ovvio ma pur espresso rilievo,
contenuto nell'impugnata sentenza, secondo cui l'annullamento della
delibera in questione non pregiudica in alcun modo "le ulteriori
determinazioni che l'Amministrazione assumerà":
stando ciò a significare che il Consiglio di Stato non ha inteso - nè
certo avrebbe potuto - operare esso stesso una qualche valutazione
comparativa tra i magistrati che si erano candidati alla carica di
presidente della Corte d'appello di (OMISSIS), bensì solo far venire
meno l'atto amministrativo, viziato da eccesso di potere, che quella
valutazione aveva operato, lasciando così aperto ogni spazio al CSM
nella determinazione del contenuto di una nuova eventuale successiva
delibera, adeguatamente motivata e non affetta da un analogo vizio.
4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con l'enunciazione del seguente principio di diritto.
"Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice
amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una
deliberazione con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha
conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di
valutazione adottati dall'amministrazione e la scelta degli elementi ai
quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulli la
suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto
dall'insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione
in base alla quale il Consiglio Superiore ha dato conto del modo in
cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati
applicati per soppesare la posizione di contrapposti candidati".
5. La peculiarità della vicenda e la già rilevata difficoltà di
cogliere di volta in volta la linea di discrimine tra sindacato di
merito e di legittimità nell'ambito del giudizio amministrativo
suggeriscono di compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2012