Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 11 ottobre 2006, n. 34011
OSSERVA
La Corte di appello di Palermo, con sentenza 19 maggio 2005, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale R. Vito è stato condannato, con riconoscimento di attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia in quanto giudicato colpevole dei delitti di truffa aggravata e continuata, falso (diretto e per induzione) ideologico continuato in atti pubblici commesso da Pubblico ufficiale. Al R., dipendente del comune di S. M. Belice, è contestato di essersi allontanato dal servizio senza "marcare", con la apposita scheda magnetica, le uscite dal luogo di lavoro. In tal modo, secondo il capo di imputazione, egli indusse in errore il funzionario incaricato di redigere delibere e ordini di pagamento, così lucrando il compenso per un numero di ore lavorative superiore a quelle effettivamente prestate.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce: a) violazione di legge non
essendo ravvisabili artifizi e raggiri nella condotta dell'imputato, b)
contraddittorietà e illogicità della motivazione. Argomenta come segue.
R. era proprio colui che, all'interno del settore cui era addetto, ere
competente per il rilascio dei permessi. Lo stesso quindi era esonerato dalle modalità
di segnalazione della presenza in ufficio previste per il personale. Inoltre
l'assenza pretesamente ingiustificata addebitata al ricorrente è relativa a un
lasso di tempo davvero esiguo, anche in considerazione del fatto che lo stesso
aveva facoltà di gestire in maniera "elastica" il suo orario di
lavoro, va anche considerato che nel gennaio dell'anno in questione R. era
solito lasciare il luogo di lavoro alle ore 18,30 (orario in cui i Carabinieri
operanti l'appostamento avevano probabilmente interrotto il loro servizio) per
prestare assistenza durante i lavori di giunta e Consiglio. In realtà
l'imputato svolgeva mansioni equivalenti ai dirigenti, tanto da maturare, nel
mese, un monte-ore di servizio nettamente superiore alle 36, surplus mai remunerato.
È quindi evidente che al R. non sono applicabili criteri rigidi e formalistici
di conteggio delle ore lavorative.
Va poi rilevato che l'arco temporale oggetto di contestazione è quello
immediatamente successivo alla attivazione del sistema di rilevazione
elettronica delle presenze in ufficio; è chiaro quindi che, all'epoca, non era
ancora stato attivato il "codice" che consentiva di segnalare gli
allontanamenti relativi a ragioni di servizio; da ciò discende la mancata
utilizzazione della scheda magnetica.
La Corte infine omette qualsiasi motivazione in ordine al diniego della
attenuante del risarcimento del danno, dal momento che è stato provato documentalmente
che l'imputato ha prestato lavoro oltre l'orario non percependo alcuna
remunerazione. Al proposito scrivono erroneamente i giudici di secondo grado
che «nessuna doglianza risulta formulata con l'atto di appello di guisa che la
pena determinata dal primo giudice deve essere confermata».
La prima censura è infondata.
Invero giurisprudenza ormai risalente - ma condivisibile - di questa Corte (Sez.
II, 30 gennaio 1990, n. 1121, ric. Puccio, Rv 183150) ha affermato che
configura il delitto di truffa aggravata la condotta del Pubblico ufficiale che
abbandona il posto clandestinamente, per compiere attività incompatibile,
nell'orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la
Pubblica amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del
suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse
titolo alla retribuzione.
Nel caso in esame è rimasto accertato che R. si allontanò dal luogo di lavoro e
che, in almeno un'occasione, si recò presso il suo studio professionale. Detti
episodi di allontanamento non furono documentati con la apposita "marcatura"
attraverso il cartellino elettronico.
Il fatto che R. avesse, come sostiene l'impugnante, proprio il compito di
sorvegliare che altri impiegati osservassero l'orario di lavoro, se pur fosse
vero, da un lato, non lo autorizzerebbe a non rispettare - egli per primo -
detto orario, dall'altro aggraverebbe, quantomeno sotto l'aspetto della
valutazione morale della vicenda, la sua posizione.
La Corte siciliana comunque afferma che il Segretario comunale ebbe a chiarire
in udienza che il R. doveva, come gli altri, documentare la suo presenza in
ufficio. Il ricorrente sostiene il contrario, formulando un assunto in frontale
contrapposizione con quello fatto proprio dai giudici di merito, i quali, come
premesso, lo fondano su di un preciso elemento di convincimento emerso nel
corso della istruzione.
Non valutabili in questo sede sono poi le ulteriori affermazioni del ricorrente
(avere egli, nell'ambito del suo rapporto di lavoro, possibilità di osservare
un orario "elastico", avere prestato in altre occasioni lavoro
straordinario non retribuito, essere i fatti addebitati risalenti a un'epoca in
cui ancora non era possibile la rilevazione elettronica delle presenze), anche
perché, in parte, meramente congetturali (non avere i Carabinieri rilevato che,
a volte, egli si tratteneva in ufficio sino alle 18,30, in quanto i militari,
all'ora indicato, avevano "probabilmente" interrotto il servizio di
osservazione e pedinamento).
Come è agevole rilevare, trattasi di affermazioni che presuppongono (più che
allegare) una diversa ricostruzione del fatto e quindi un diverso quadro
probatorio, che l'imputato avrebbe dovuto tentare di costruire nelle fasi di
merito.
Manifestamente infondata è la seconda censura, atteso che la sentenza impugnata
motiva adeguatamente in ordine al diniego della attenuante del risarcimento del
danno (pag. 3, settimo capoverso e ss.). Conseguentemente quando la Corte,
poche righe dopo, afferma che «quanto al trattamento sanzionatorio, nessuna
doglianza risulta formulata», intende evidentemente riferirsi a doglianze
diverse da quella (appena esaminata) del diniego della attenuante ex art. 62,
n. 6, c.p.
Quanto ai capi B) e C), tuttavia, va notato che le Sezioni unite, con la
recente sentenza 10 maggio 2006, n. 15983, ric. Sepe e altro, Rv 233423, hanno
escluso che la falsa attestazione della propria presenza in ufficio (cui può
essere equiparata la omessa segnalazione della assenza) da parte del Pubblico
ufficiale configuri il delitto ex art. 479 c.p. La condotta del R. potrebbe
allora, a ben vedere, essere ricondotta alla fattispecie ex art. 485 c.p., per
la quale tuttavia è prevista la procedibilità a querela (che, nel caso in
esame, manca).
In ragione di tutto quanto finora scritto, la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio limitatamente ai delitti di falso (art. 479 e artt. 48-479 c.p.)
perché il fatto non sussiste.
Nel resto il ricorso va rigettato. Va disposto rinvio alla Corte di appello di
Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste; rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena.