LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sentenza 27.5.2010 n. 32212

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -

Dott. LANZA Luigi - Consigliere -

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere -

Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da:

P.T. N. IL (OMISSIS);


avverso la sentenza n. 541/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/04/2008; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA, che ha concluso per il rigetto; Udito il difensore avv. Sarno.

Fatto


1. P.T. Era imputata del reato di cui agli artt. 81 e 348 c.p. Per avere, con più azioni esecutive di un disegno criminoso, esercitato abusivamente la professione di insegnante pur essendo priva della relativa specializzazione, fino all’aprile 2003, in relazione all’insegnamento delle materie di italiano e storia presso l’ (OMISSIS).

La Corte d’appello ambrosiana ha con sentenza del 29.4-26.6.2008 confermato la condanna alla pena di giustizia, inflittale dal Tribunale di Milano il 3.3.2006.

2. Ricorre l’imputata per cassazione, a mezzo del difensore fiduciario, sui seguenti motivi:

• violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.: secondo la ricorrente dall’analisi della disciplina speciale, quale anche approfondita al dibattimento, sarebbe emerso che l’abilitazione non era richiesta per l’insegnamento nelle scuole paritarie o non paritarie nel biennio 2002-2003 in cui la P. aveva insegnato presso la (OMISSIS) per chi, come lei, aveva in precedenza già insegnato sia pure in altra scuola; la condanna sarebbe allora intervenuta per la pretesa mancanza della laurea, fatto diverso da quello contestato, in rapporto non di continenza ma di incompatibilità, anche quanto al dolo, e sul quale l’imputata non avrebbe potuto difendersi; la documentazione relativa alla falsità della certificazione di laurea e del curriculum sottoscritto, acquisita in atti, sarebbe irrilevante, perché nella sua denuncia contro il dirigente scolastico della (OMISSIS) ( G.) - prodotta dalla difesa – entrambi i documenti sarebbero stati disconosciuti dalla P., pur rimasta contumace, mentre i procedimenti relativi a tali documenti si sarebbero poi definiti con provvedimenti favorevoli (artt. 640 e 485 c.p. Archiviato; art. 489 c.p. Assoluzione per insussistenza del fatto), sicchè la sola deposizione del G. sarebbe stata insufficiente;

• violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla L. n. 62 del 10 marzo 2000, artt. 4, 4 bis e t e successive modifiche ed alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico: alla luce della normativa succedutasi in materia, nel biennio in questione la P. avrebbe potuto insegnare anche se priva di abilitazione – in quanto la condizione dell’essere già in servizio non doveva intendersi riferita alla medesima scuola – essendosi la fase transitoria conclusa solo con l’inizio del successivo anno scolastico.

In ogni caso, per la documentazione prodotta dalla difesa vi era incertezza sulla natura paritaria o meno della scuola (OMISSIS), essendo sul punto insufficiente la sola parola del G., tenuto poi conto che l’ente proprietario del (OMISSIS) (e datore di lavoro della P.) era l’(OMISSIS), certamente privo della qualifica di scuola paritaria, e che nel contratto di lavoro nessun riferimento si faceva al riconoscimenti della parità per la (OMISSIS), sicchè sarebbe stata oggettivamente inconoscibile e comunque inesigibile la conoscenza dell’effettiva situazione della scuola (OMISSIS).

Tutto ciò avrebbe dovuto quantomeno rilevare ai sensi dell’art. 47 c.p., per l’inevitabile errore sulla necessità di determinati titoli abilitativi o di studio;

violazione di legge e vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio: la Corte distrettuale avrebbe disatteso la richiesta di diminuzione della pena con un apprezzamento di merito basato in realtà sulla condotta che integra per sé già la fattispecie di reato; il richiamo all’indulto sarebbe inconferente rispetto alle esigenze di risocializzazione proprie della sostituzione della pena detentiva, chiesta dall’appellante e sulla quale la Corte milanese avrebbe omesso la motivazione.


Diritto


3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi proposti sono o diversi da quelli consentiti nel giudizio di legittimità o generici o manifestamente infondati.

Consegue la condanna della P. al pagamento delle spese processuali e della somma – equa in relazione al caso – di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

I primi due motivi costituiscono mera riproposizione di questioni, in fatto o in diritto, già espressamente affrontate e disattese dai due Giudici del merito, in modo conforme tra loro, con argomentazioni che esprimono apprezzamenti di stretto fatto sorretti da specifica motivazione, immune dai soli vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1: ciò vale per i punti della decisione afferenti la presunta violazione della conformità della contestazione alla decisione (atteso che entrambi i Giudici del merito hanno condivisibilmente spiegato che il possesso della laurea costituiva il presupposto primo dell’insegnamento, in relazione alle materie concretamente insegnate dalla ricorrente), la non veridicità della documentazione acquisita in ordine ai titoli vantati dalla donna (con l’osservazione che nessun contrasto di giudicati vi è, posto che la ricorrente non dice che la sua assoluzione per insussistenza del fatto atteneva all’essere stata fin dall’origine prodotta solo una copia non autentica, non per l’accertata effettività del conseguimento della laurea o genuinità della documentazione, mentre il secondo proscioglimento attiene sempre ad aspetti in rito), all’essere stati tali punti ampiamente dibattuti al dibattimento nella pienezza del contraddittorio, alla correlazione tra la documentazione prodotta al G. e l’elemento psicologico, all’irrilevanza della natura dell’ente proprietario/gestore della scuola rispetto all’inquadramento di quest’ultima.

Su tali punti, come detto, la ricorrente si limita a dedurre nuovamente la propria lettura dei fatti, sostanzialmente sollecitando una rivalutazione nel merito della valutazione in modo conforme espressa dai due Giudici del merito, dopo aver analizzato tutti gli aspetti dedotti dalla diligente difesa.

Il terzo motivo è pure manifestamente infondato: la Corte distrettuale ha espresso una valutazione specifica e complessiva sull’adeguatezza al caso della sanzione nei termini in cui è stata applicata in primo grado, con motivato apprezzamento di merito assorbente di ogni questione sul punto.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2010