SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 06.12.2005, n. 26670
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16/12/2002 il Tribunale di Ancona,
decidendo sull'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti di M.
Nicola, avverso sentenza del giudice del lavoro della medesima città, rigettava
l'appello, confermando raccoglimento della impugnazione del licenziamento
disciplinare. In motivazione, a differenza del primo giudice - che aveva
accolto la domanda del M. perchè nessun accertamento della violazione a lui
ascritta era intervenuto e che l'atto risolutivo era fondato esclusivamente
sulla sentenza di patteggiamento, che non implicava l'accertamento dei fatti
oggetto dell'imputazione -, decideva la causa sulla preliminare questione della
intempestività dell'azione disciplinare.
Osservava al riguardo che la richiesta di rinvio a
giudizio, emessa sulla base degli atti di indagine ai quali rimanda la sentenza
di patteggiamento ed ai quali aveva accesso la Poste s.p.a., era stata emessa e
comunicata alle poste nell'ottobre - novembre del 1995, sicchè a quel periodo
doveva farsi risalire la conoscenza completa dei fatti contestati. In relazione
a tale data di conoscenza dell'illecito, la contestazione disciplinare avvenuta
l'11 gennaio 1997 appariva tardiva.
Osservava ancora che, se la contestazione doveva
ritenersi riferita a diverso capo dell'art. 34 del contratto collettivo che fa
riferimento a condanna passata in giudicato, interpretato nel senso che le
parti collettive hanno voluto estendere l'efficacia del patteggiamento al
rapporto di lavoro, tale previsione disciplinare di natura pattizia
richiederebbe per la sua efficacia l'affissione del codice disciplinare, non
provata dalla Poste.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due
motivi la Poste Italiane s.p.a, resiste con controricorso il M..
Motivi della decisione
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa
applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 1362 c.c. e vizio di
motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 3, 5) la ricorrente contesta l'intempestività
dall'azione disciplinare sul duplice rilievo che è concesso al datore di lavoro
di attendere l'esito dell'accertamento definitivo in sede penale e che la
disciplina contrattuale, anche se in altro articolo, al prevede espressamente
il giudicato come requisito per l'irrogazione della sanzione espulsiva. Con il
secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del
1970, art. 7 e dei canoni legali di interpretazione dei contratti, censura la
ritenuta necessità di affissione del codice disciplinare nell'ipotesi che si
ritenga il licenziamento fondato su sentenza passata in giudicato.
La censure sono infondate.
Va premesso che il Tribunale non ha condiviso
l'interpretazione della contestazione disciplinare fatta dal giudice di primo
grado e che cioè essa si fondasse sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., ma ha
espressamente ritenuto che essa si basasse sull'autonomo accertamento dei
fatti, che costituiscono il presupposto per l'applicazione della pena
patteggiata, ritenendo che l'accertamento di essi risalga alla data della
richiesta di rinvio a giudizio e la coeva conoscenza da parte del datore di
lavoro danneggiato dal reato degli accertamenti che la motivavano. Va, inoltre
rilevato che la sentenza ha ritenuto che l'altra clausola negoziale prevista
dall'art. 34 c.p.c., che richiede il passaggio in giudicato della condanna si
riferisca a una ipotesi differente dal caso in esame e l'argomentazione che
segue in ordine alla nullità del procedimento disciplinare per omessa
affissione del codice disciplinare, come si evince dall'uso del condizionale,
la misura irrogata si scontrerebbe con l'eccepita marnata pubblicità, deve
ritenersi che abbia natura ipotetica di argomentazione ad abundantiam e,
conseguentemente, l'irrilevanza delle argomentazioni svolte con il secondo
motivo.
L'interpretazione che l'art. 34 c.p.c. del
contratto collettivo, che regola il rapporto, preveda distinte ipotesi di
licenziamento disciplinare, fatta dal Tribunale, appare immune da vizi logici e
giuridici riferendosi il comma che richiede la sentenza passata in giudicato ad
un amplissima previsione di fattispecie per le quali le parti collettive hanno
ritenuto che solo l'accertamento penale dei fatti e della loro gravità sotto i
profili soggettivo ed oggettivo possa stabilire se essi non consentano la
prosecuzione del rapporto.
Il comma invece, al quale rinvia la contestazione
disciplinare, riguarda una ipotesi specifica di lampante gravità dell'avere
ottenuto l'assunzione con documenti falsi, invalidi o con mezzi fraudolenti ed
appare immune da vizi logici l'interpretazione del giudice di merito che per
essa non sia, secondo la regola generale,necessario attendere l'esito del
giudizio penale.
La tesi poi che il datore di lavoro, venuto a
conoscenza dell'illecito disciplinare, possa attendere l'esito del giudizio
penale, senza porre in essere comportamenti che escludano al sua acquiescenza,
è contraria alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato:
Non è ravvisarle una giusta causa di licenziamento
ove la contestazione degli addebiti avvenga a distanza di anni
dall'accertamento, in seguito ad indagine ispettiva interna all'impresa, dei
fatti denunciati poi all'autorità giudiziaria, non essendo necessario attendere
la conclusione del procedimento penale è primo grado, soprattutto quando il
datore di lavoro, come nella specie, si sia astenuto dall'adottare misure
cautelari. (Cass. n. 15383 del 2004) ed anche che: Ai fini dell'accertamento della
sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento,l'intervallo
temporale fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto
contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rivelatore di una
mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di
recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo,
l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere
desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo
dal datore di lavoro, giacchè tali misure - specialmente se l'adozione di esse
sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la
permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione
del licenziamento (Cass. n. 6127 del 1999).
Si deve concludere che è incensurabile la
valutazione del Tribunale della tardività dell'esercizio dell'azione
disciplinare in mancanza di ogni comportamento che escludesse l'acquiescenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle
spese della soccombente. Esse si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese
liquidate in E. 26,00 degli onorari in E. 2000,00, oltre spese generali ed
oneri di legge.
Così
deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2005.