Svolgimento del processo
Con separati atti di citazione L.F. e L.A., premesso che in data
10.8.1993 si trovavano a bordo di un'autovettura condotta dal
proprietario T.D. ed assicurata con la Tirrenia assicurazioni spa in
l.c.a., esponevano che al chilometro 999+200 della s.s.16 l'auto finiva
fuori strada ed esse riportavano lesioni personali. Ciò premesso,
convenivano in giudizio il T., la Tirrena in l.c.a. e la RAS, quale
impresa designata dal FGVS, per ottenere il risarcimento dei danni
subiti. In esito ai giudizi riuniti, in cui si costituivano la RAS
eccependo la carenza di legittimazione passiva ed interveniva la Nuova
Tirrena, ora Groupama, quale cessionaria della Tirrena, il Tribunale di
Taranto accoglieva le domande attrici. Avverso tale decisione proponeva
appello la Nuova Tirrena ed in esito al giudizio la Corte di Appello di
Lecce con sentenza depositata in data 26 gennaio 2009 riformava
parzialmente la decisione impugnata. Avverso la detta sentenza L.F. e
L.A. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre
motivi. Resiste con controricorso la Groupama, la quale ha altresì
depositato memoria difensiva ex art.378 cpc.
Motivi della decisione
La prima, doglianza, svolta dalle ricorrenti, si articola sotto il
profilo della violazione e falsa applicazione degli artt.182, 325 3 327
cpc e si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe
dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché la procura alle
liti era stata rilasciata, in nome e per conto di una società di
capitale, da un soggetto qualificatosi come procuratore speciale che
non aveva depositato tale procura speciale agli atti entro la scadenza
del termine per l'impugnazione.
La censura è infondata alla luce dell'orientamento, ormai consolidato
della giurisprudenza di legittimità, quanto al governo probatorio in
tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche. Ed invero,
le Sezioni Unite hanno statuito a riguardo il principio di diritto
secondo cui la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore
non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui
l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal
legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di
rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o
dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il
potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità
legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel
caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della
persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi
agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione,
però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della
controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di
sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della
qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il
soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona
giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente
idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona
giuridica stessa. (Sez. Un. ord. 20956/07). Giova aggiungere che nel
caso di specie la società assicuratrice ha comunque esibito copia
autentica della procura notarile a confutazione delle contestazioni
mosse dalle appellate.
Passando all'esame della seconda doglianza, deve rilevarsi che la
censura viene articolata dalla ricorrente L.F. attraverso due profili:
il primo, per violazione degli artt.2043, 2056, 2697 e 1226 cc, il
secondo per errata, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ed
invero, la Corte d'appello - così scrive la ricorrente - avrebbe
erroneamente fatto discendere l'insussistenza di un danno patrimoniale
dalla mancanza di un'attività lavorativa a distanza di nove anni dal
sinistro perché la danneggiata era ancora dedita agli studi
universitari trascurando che il danno patrimoniale da ridotta capacità
lavorativa specifica spetta anche ad uno studente senza lavoro con
salutazione su base prognostica in forza di prova presuntiva.
La censura è fondata in relazione al vizio motivazionale dedotto. A
riguardo, vale la pena di osservare che la Corte territoriale, dopo
aver premesso che l'esame elettromiografico aveva evidenziato
"l'assenza di attività volontaria a carico dei muscoli, estensore
comune delle dita, estensore radiale ed ulnare del carpo", ha affermato
che la perdita della capacità lavorativa specifica (a 17 anni) era
stata fisicamente accertata, in relazione al tipo di attività per la
quale stava studiando l'infortunata, vale a dire quella di dottoressa
in chimica e tecnica farmaceutica, attività la quale richiede l'uso di
entrambe le due braccia in laboratorio, come evidenziato nella CTU (a
pag. 3).
Ciò malgrado, poiché all'atto della perizia, effettuata nove anni dopo
il sinistro, la ragazza era ancora dedita agli studi universitari di
chimica e tecnica farmaceutica e non risultava quindi una perdita
patrimoniale derivata dalla perdita della capacità lavorativa
specifica, la somma risarcitoria determinata dal giudice di prime cure
per 15 punti di riduzione della capacità lavorativa specifica doveva
essere ridotta.
Il vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente deve ritenersi
sussistente. Ed invero, fermo il principio di diritto, secondo cui il
danno patrimoniale de quo deve essere accertato in concreto attraverso
la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa
produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza,
di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica, di
attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni
personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla
produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o
ridotte (così Cass. n. 10074/2010), e fermo restando che la prova del
danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche
presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno
(ex plurimis Cass. civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291), si deve
sottolineare che, ove occorra valutare il lucro cessante di un minore
menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va
svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base
agli studi compiuti o che si stanno portando a termine (in tal senso,
tra le varie cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678).
Ciò premesso, occorre osservare che la decisione all'esame contravviene
ai principi sopra riportati, laddove assume che la L.M. , essendo
ancora studentessa proprio in chimica e tecnica farmaceutica, non ha
provato di aver subito alcuna perdita patrimoniale a causa
dell'incidente patito, per cui doveva escludersi la voce risarcitoria
attribuitale dal giudice di primo grado. Ed invero, il ragionamento
della Corte di merito si fonda sulla sola assenza di attività
lavorativa attuale, derivante dal fatto che l'infortunata era ancora
dedita agli studi universitari, senza spendere alcuna considerazione
sul fatto che il danno patrimoniale futuro deve essere valutato su base
prognostica e che il danneggiato può avvalersi a tal fine anche delle
presunzioni. I giudici di seconde cure in definitiva hanno omesso di
considerare, come invece avrebbero dovuto, se, alla luce degli
accertamenti che si sarebbero potuto compiere, si sarebbe potuto
presumere, fondatamente o meno, una riduzione della capacità di
guadagno della L.M., in termini di certezza o di elevata probabilità,
così da pervenire ad una decisione diversa nella sua sostanza. L'omessa
considerazione de qua inficia la correttezza del percorso motivazionale
adottato dalla Corte territoriale.
Resta da esaminare l'ultima doglianza, per violazione e/o falsa
applicazione degli artt.1123, 1224, 2056, 2058 cc nonché per
motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, perché la Corte
di Appello avrebbe sbagliato nel ritenere che, nell'obbligazione
risarcitoria da fatto illecito, quando la somma liquidata per capitale
sia stata rivalutata al momento della decisione, debbano essere
riconosciuti gli interessi legali a far tempo dalla data della
decisione, così escludendo gli interessi compensativi a far data dal
sinistro sulla somma via via rivalutata.
Anche tale censura è fondata. Ed invero, si deve tener presente che
interessi e rivalutazione adempiono a funzioni diverse. Se la
rivalutazione serve a mantenere nel tempo il rapporto di equivalenza
fra danno subito e suo risarcimento in moneta, gli interessi mirano a
compensare il pregiudizio subito per la mancata tempestiva
disponibilità della somma, atta a risarcire il danno, nel tempo in cui
doveva essere prestata. Infatti, "non sarebbe vero ed integrale il
risarcimento del danno, se non si liquidasse, attraverso il sistema
degli interessi compensativi, anche il danno da ritardo." (cfr Cass. n.
10884/07).
Ciò premesso, si deve aggiungere che, come ha già avuto modo di
statuire questa Corte, "qualora la liquidazione del danno da fatto
illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori
monetari esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener
conto della svalutazione verificatasi a partire dal giorno
dell'insorgere del danno, essendo dovuto al danneggiato soltanto il
risarcimento del mancato guadagno (o lucro cessante) provocato dal
ritardo nella liquidazione. Tale risarcimento può avvenire attraverso
la liquidazione di interessi ad un tasso stabilito dal giudice del
merito valutando tutte le circostanze del caso, ma gli interessi non
possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma
rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va
risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso
tra la data del sinistro e quella della liquidazione. Inoltre,
sull'importo liquidato all'attualità della data della pronuncia possono
essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella
misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe
costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del credito
(coincidente con quella dell'evento dannoso), ovvero mediante
l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità ma ad
un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da
considerare, ovvero attraverso il riconoscimento degli interessi legali
sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia
computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato anno
per anno dalla data dell'illecito" (Cass. n. 3931/2010).
Considerato che la sentenza impugnata non è in linea con i principi
richiamati, ne consegue che il secondo ed il terzo motivo del ricorso
per cassazione in esame, siccome fondati, devono essere accolti e che
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione.
Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da
condursi nell'osservanza del principi richiamati, la causa va rinviata
alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà
anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il
primo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa
alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà
anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di
legittimata.