LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 15.12.2010 n. 25338


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -

Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -

Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza



sul ricorso proposto da:

F.N., - ricorrente -


contro


Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente -


nonché


E. - controricorrente -


avverso la sentenza n.81/67/05, depositata in data 11 aprile 2005, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

sentita la difesa svolta per conto dell'E., che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;

Udito il P.G. in persona del Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO


L'Ufficio IIDD di Montichiari notificava a C.E., titolare della ditta L. 2, avvisi di accertamenti relativi agli anni di imposta 1993, 1994 e 1995 ai fini Irpef ed Ilor riguardanti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi presentale congiuntamente dal C. e da sua moglie F.N., tra i quali intercorreva un'impresa familiare. Successivamente l'Ufficio notificava al C. tre cartelle esattoriali relative alle imposte di cui sopra. A seguito del loro mancato pagamento, l'Ufficio notificava tre avvisi di mora anche alla F. la quale, contestando di non aver potuto esercitare il suo diritto di difesa in quanto le cartelle esattoriali erano state intestate e notificate esclusivamente al marito, deducendo di non poter essere ritenuta coobbligata con il marito sia in virtù della convenzione di separazione dei beni stipulata il 24 marzo 1998 sia in virtù del fatto che l'unico titolare dell'impresa familiare fosse il marito, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, la quale lo rigettava. Proponeva appello la contribuente ribadendo le tesi esposte in primo grado. L'ufficio resisteva riaffermando le proprie posizioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza F.N. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, distinto in due profili. L'Agenzia delle Entrate e l'E. Spa resistono con controricorso.


DIRITTO


Con il primo profilo della doglianza, deducendo la violazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, e L. n. 751 del 1976, art. 6, la ricorrente lamenta che la notifica dell'accertamento in rettifica, anche in caso di dichiarazione congiunta presentata dai coniugi, deve essere operata nei confronti di entrambi. La notifica effettuata nei confronti del solo marito, come nella specie, non legittimerebbe l'Ufficio a disporre la riscossione anche nei confronti della moglie.

Inoltre - ed in tale rilievo si sostanzia il secondo profilo fondato su un preteso vizio motivazionale - la CTR con una motivazione scarna ed insufficiente non avrebbe analizzato la situazione di fatto esposta nell'atto di appello e non si sarebbe soffermata sull'originaria illegittimità degli avvisi di mora dovuta all'omessa notifica degli atti presupposti, vale a dire avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, la cui mancanza comporterebbe la nullità dei detti avvisi di mora.

I profili in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente la stessa questione o comunque aspetti sostanzialmente connessi. Sia l'uno che l'altro profilo appaiono manifestamente infondati. A riguardo, vale la pena di premettere che.

come ha già avuto modo di statuire questa Corte, la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta a doppia sottoscrizione, a norma della L. n. 114 del 1977, art. 17, da parte dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, costituisce una facoltà e non un obbligo con la conseguenza che chi presenta una dichiarazione congiunta (ed usufruisce dei vantaggi che possono essere connessi ad una tale forma di dichiarazione) assume su di se anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto (cfr Cass. n. 12371/02).

Ciò premesso, deve osservarsi che, nell'ipotesi suddetta, l'art. 17 citato prevede testualmente che la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli e eseguita nei confronti del marito (comma 3); che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente (comma 4); che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito (ultimo comma).

La lettera della norma è chiarissima e non lascia spazio a interpretazioni di segno contrario (cfr Cass. n. 8335/2000, n. 2021/03, n. 27005/07) per cui deve escludersi l'obbligo ex lege di provvedere alla notifica degli accertamenti e delle cartelle nei confronti di entrambi i coniugi dichiaranti.

Il dato letterale è inoltre confortato dalla ratio legis, fondata sul rilievo dell'unicità della posizione fiscale dei due coniugi, anche se derivante dalla confluenza di redditi prodotti da soggetti diversi, e mirante a privilegiare l'autonoma volontà dei contribuenti, i quali abbiano ritenuto utile e conveniente, nel proprio interesse, dichiarare congiuntamente i propri redditi operando a tal fine una specifica opzione.

Ne deriva che la ricorrente non può dolersi della mancata notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e delle cartelle esattoriali, costituendo tale circostanza il preciso e prevedibile effetto della sua scelta operativa.

Del resto, secondo la giurisprudenza di questa corte, la previsione della L. n. 14 del 1977, art. 17, in tanto è legittima nella prospettiva di cui all'art. 24 Cost., (anche in ipotesi di sopravvenuto venir della convivenza matrimoniale per separazione personale), in quanto resta, comunque, inalterato il diritto della moglie, coniuge codichiarante, a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, mediante impugnazione dell'avviso di mora a lei diretto, con conseguente possibilità di far valere, in tale sede, tutte le ragioni di contrasto opponibili alla pretesa tributaria, anche in relazione alla mancata notifica diretta degli atti precedenti e, in primo luogo, dell'avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 19896/06, n. 2021/03, n.20709/07 in motivazione). Ne è censurabile la sentenza sotto il profilo motivazionale in quanto la corretta individuazione della portata della norma, operata dai giudici di secondo grado, assorbe le sottese questioni di fatto, peraltro pacifiche tra le parti.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida a favore di ciascuna delle controricorrenti in Euro 4.100,00 di cui Euro 100.00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2010