LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 13 dicembre 2010 n. 25144


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso xxx/2007 proposto da:

D.L.F., - ricorrente -


contro


COLABETON - controricorrente -


avverso la sentenza n. xxx/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/06/2007 R.G.N. 59/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato IMPROTA PAOLO per delega VALENTI FABIO; udito l’Avvocato GOBBI GOFFREDO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con ricorso notificato il 16-21 novembre 2007, D.L. F., responsabile dell’impianto di (OMISSIS) della società p.a. Colabeton, con compiti comprendenti anche la riscossione dei crediti della società nei confronti dei clienti, ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 18 giugno 2007, con la quale la Corte d’appello di Lecce aveva confermato la decisione del giudici di primo grado, di rigetto della sua domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa, intimatogli con lettera del 22 aprile 2004, avendo rilevato in numerose occasioni (specificate nelle tre lettere di contestazione disciplinare) una divergenza nei tempi intercorsi tra l’incasso in contanti da alcuni clienti per la fornitura di calcestruzzo e la consegna degli stessi presso gli uffici preposti al versamento in banca.

Resiste alle domande di annullamento della sentenza di appello la Colabeton s.p.a. Con rituale controricorso.


Diritto


1 – Col primo motivo di ricorso il D. deduce l’insufficienza e contraddittorietà della sentenza e la mancata affissione del codice disciplinare e del regolamento aziendale.

Sostiene che, contrariamente a quanto accertato dalla Corte territoriale, sarebbe mancata la prova della esistenza di un regolamento aziendale relativo alle modalità di gestione del credito, che in realtà sarebbero state molto più elastiche di quanto sostenuto dal datore di lavoro.

In ordine a tali modalità sarebbe poi comunque mancata la pubblicità in sede di affissione del codice disciplinare.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha infatti dichiarato infondata la eccezione di mancata affissione del codice disciplinare e del regolamento aziendale “atteso che i testimoni escussi (...) hanno confermato che presso l’impianto di Copertine era affisso in bacheca lo stralcio del C.C.N.L. Relativo alle infrazioni disciplinari e alle connesse sanzioni”.

Il ricorrente obietta in questa sede che tale motivazione sarebbe parziale, in quanto lo stralcio del C.C.N.L. Affisso non comprenderebbe le modalità di riscossione dei crediti dai clienti e del relativo versamento, che del resto non sarebbero state oggetto di un preciso regolamento aziendale scritto.

Tale censura non è peraltro specificata con la riproduzione del testo del C.C.N.L. In parola e comunque documentata con la produzione di quest’ultimo o con la precisa indicazione della sua eventuale collocazione negli atti di causa, come richiesto, a pena di inammissibilità e improcedibilità del motivo di ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., al riguardo, da ultimo, Cass. S.U. n. 7161/10 e 20075/10), applicabili al ricorso in esame alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 5, 7 e art. 27, comma 2.

2 – Col secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell’art. 2119 c.c. E degli artt. 97 e 98 del C.C.N.L. Di categoria; per la manifesta sproporzione tra i fatti addebitati e la sanzione infinta; per la contestuale insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’accertamento dell’infrazione e alla valutazione della sua gravità.

In proposito, il ricorrente segnala:

• che i ritardi nella consegna di denaro addebitatigli erano stati 18, di cui solo otto di notevole consistenza, per un importo complessivo di Euro 6.760,00 mentre le operazioni compiute nel corso del rapporto erano state migliaia, per un incasso annuale che aveva raggiunto, ad es., nel 2002 quasi un milione di Euro;

• che durante l’intero rapporto di lavoro non era risultato a suo carico alcun ammanco, ma solo i pochi ritardi in questione;

• che non sarebbe attendibile l’unico teste che aveva riferito che il ricorrente, piangendo, avrebbe in una occasione giustificato il ritardo con problemi familiari, promettendo di effettuare il versamento nei giorni successivi;

e, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di giusta causa di licenziamento e di necessaria proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all’infrazione, conclude nel senso che i giudici di merito avrebbero errato., anche alla luce del contenuto degli art. 97 e 98 del C.C.N.L., nel ritenere nel caso in esame la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento.

Anche il secondo motivo è infondato.

A parte, infatti l’inammissibilità del richiamo ad alcuni articoli del C.C.N.L. Per le medesime ragioni poste a sostegno della ritenuta inammissibilità del primo motivo, va ricordato, sul piano della dedotta violazione di norme di legge, che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, la giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 c.c., quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella dell’art. 2119 c.c., che, in tema di licenziamento per giusta causa, detta una tipica “norma elastica”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca (cfr., per tutte, Cass. 12 agosto 2009 n. 18247 e 15 aprile 2005 n. 7838 nonché, con riferimento ad altre clausole generali, Cass. 6 aprile 2006 n. 8017).

Analogo discorso è riferibile alla nozione legale di proporzionalità della sanzione disciplinare di cui all’art. 2108 c.c., anch’essa evocata nel presente giudizio.

Ciò premesso in via di principio, si rileva che nel caso in esame il ricorrente, con le censure riassunte, non procede ad estrarre dalla applicazione che la sentenza impugnata fa della nozione di giusta causa (che la sentenza stessa indica come ripresa nel contratto collettivo dalla nozione legale, ad essa associando alcune esemplificazioni) una specificazione puntuale ed astratta per poi censurarla ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto errata in diritto e contrastante con l’integrazione della norma operata dalla giurisprudenza di questa Corte, ma si limita, invocando tale giurisprudenza nelle sue varie esplicazioni, a rivalutare le risultanze istruttorie in ordine ai fatti contestatigli per ridimensionarne la rilevanza sul piano disciplinare rispetto a quanto accertato e valutato dai giudici di merito, concludendo pertanto nel senso della non riconducibilità del fatto alla fattispecie legale.

Con tale operazione, il ricorrente, limitando sostanzialmente le proprie censure alla motivazione della sentenza impugnata (nonostante la formale deduzione di vizi di violazione di legge), tenta in realtà di proporre a questa Corte, in maniera non consentita dal nostro Ordinamento processuale, una diversa valutazione di merito in ordine ai fatti e alle prove operata in maniera ragionevole nei due gradi di giudizio.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, ti ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come operato in dispositivo.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 24,00 per esborsi ed Euro 2000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010