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Corte
di cassazione
Sezioni
unite civili
Sentenza
23 novembre 2006, n. 24862
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La
Corte d'appello di Firenze, con sentenza 451/03, confermando la
decisione del primo giudice, ha declinato la propria
giurisdizione, in favore di quella del giudice amministrativo, a
conoscere della domanda proposta dalla sig.ra L.C. contro la ASL
di Firenze, volta a far dichiarare irritualmente adottato, in
violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990, l'accertamento
della commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
ultimo periodo, l. 68/1999, circa l'impossibilità di essa
disabile a proseguire l'attività nel contesto lavorativo
della s.p.a. Cremonini.
Il giudice d'appello ha dato atto
della giurisprudenza di queste Sezioni unite secondo cui la
valutazione della capacità lavorativa costituisce un atto
di certazione, e sulla conseguente natura di diritto soggettivo
della pretesa azionata e della giurisdizione del giudice
ordinario (Cass., Sez. un., 13665/2002). Ha tuttavia ritenuto che
nel caso di specie l'azione promossa dalla C. si caratterizza,
sia a livello di causa petendi che di petitum, quale domanda
intesa esclusivamente alla invalidazione dell'atto amministrativo
costituito alla valutazione espressa dalla commissione medica
dell'Asl di Firenze, da cui solo in via eventuale e riflessa può
configurarsi il ricorso alla tutela giurisdizionale di un diritto
soggettivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione la C., con cinque motivi.
La ASL intimata si è
costituita con controricorso, eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva.
Le parti hanno depositato memoria
ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
i primi quattro motivi la ricorrente investe la pronuncia di
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 409 c.p.c.,
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.),
in particolare per non avere rilevato l'interesse ad agire della
C. nel vedere dichiarare la illegittimità
dell'accertamento della commissione medica e per la
contraddittorietà tra le premesse, nelle quali la sentenza
impugnata dichiara di aderire alla giurisprudenza di questa
Corte, e le conclusioni della stessa, con cui se ne discosta.
I
quattro motivi, da esaminare congiuntamente per la loro
connessione, sono fondati.
Il giudice d'appello ha citato,
ma mal interpretato la giurisprudenza di questa Corte in subiecta
materia.
La tutela giurisdizionale è tutela di
diritti (artt. 24 Cost., 2907 c.c., 99, 278 c.p.c.). I fatti
possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del
diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per
sé, per gli effetti possibili e futuri.
Non sono
perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di
fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi
frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale
può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo
nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè
nella sua interezza. Ad es., per quanto riguarda i diritti
previdenziali, non può formare oggetto di domanda
l'accertamento di un fatto nocivo, come di una malattia
professionale, di grado tale da non costituire presupposto
sufficiente per la nascita di un diritto previdenziale (Cass.,
Sez. un., 6468/1988).
Tuttavia, in casi predeterminati per
legge, l'ordinamento consente che dei fatti siano accertati
separatamente dal diritto che la parte pretende di fondare su di
essi, in considerazione dell'interesse generale o del privato (lo
stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696
c.p.c., la verità di un documento: art. 220 c.p.c. sulla
verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c. sulla
querela di falso).
Il caso presente è uno di
questi.
I fatti di causa sono avvenuti sotto la vigenza
della l. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili).
L'art. 10, comma 3, di detta legge, ripetendo
analoga disposizione della abrogata l. 482/1968, prevede che il
datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le
condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa
delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato
presso l'azienda. L'accertamento è svolto dalla
commissione di cui all'art. 4 l. 104/1992, e cioè la
stessa commissione, opportunamente integrata, prevista dall'art.
1, comma 1, l. 295/1990; tale norma stabilisce che la commissione
medica operante nell'ambito di ciascuna unità sanitaria
locale effettua gli accertamenti sanitari necessari non solo ai
fini dell'attribuzione di pensioni, assegni o indennità a
carico di pubbliche amministrazioni, ma anche "per usufruire
di benefici diversi da quelli innanzi indicati". Ed il comma
8 del medesimo art. 1 dispone che contro gli accertamenti della
commissione medica della unità sanitaria locale è
ammesso ricorso al Ministero del tesoro, che decide sentita la
commissione medica centrale, e contro questa decisione è
ammessa tutela giurisdizionale avanti al giudice ordinario.
Con
questa disposizione il legislatore sancisce che la valutazione
dello stato sanitario operato dalla commissione è un bene
giuridico in sé autonomamente tutelabile, sia da parte del
disabile, il quale ha interesse al corretto accertamento, per
qualsiasi effetto riflesso sui propri diritti, da chiedere
eventualmente e successivamente in sede amministrativa, o per le
prestazioni pecuniarie, o per gli aspetti occupazionali; sia,
correlativamente, del datore di lavoro, che ha analogo interesse,
a norma dell'art. 10, comma 3, citato, all'accertamento, per
basarvi provvedimenti rientranti nel potere datoriale
giustificato.
La competenza delle commissioni mediche ad
accertare le minorazioni fisiche, non soltanto ai fini di
corresponsione di prestazioni in denaro, fu confermata con la l.
104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate), la quale, allo scopo di
assicurare la massima autonomia possibile alla persona minorata
ed il suo recupero funzionale e sociale (art. 1), previde
l'integrazione delle commissioni stesse con un operatore sociale
e con un esperto dei casi da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali (art. 4).
Ulteriore conferma
venne dall'art. 11 della l. 537/1993 (interventi correttivi in
materia di finanza pubblica), il quale (comma 1, lett. b)
distinse fra il procedimento di accertamento sanitario, ossia di
accertamento della minorazione, e procedimento "per la
concessione delle provvidenze" ossia per il riconoscimento
del diritto (estraneo alla materia qui controversa) a prestazioni
assistenziali pecuniarie, ma mantenne per il primo la competenza
de qua, attribuendo ai prefetti la competenza per il
secondo.
Dalle norme citate la giurisprudenza di queste
Sezioni unite ha desunto che le controversie in materia di
accertamenti sanitari dell'invalidità civile espletati
dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice
ordinario, come espressamente previsto dall'art. 1, comma ottavo,
della l. 295/1990, non solo quando il riconoscimento di tale
qualità è funzionale all'erogazione delle
prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle
leggi 118/1971 e 18/1980), ma anche quando l'interessato deduca
l'esistenza della propria condizione invalidante quale
presupposto per il riconoscimento di ulteriori diritti, come ai
fini del collocamento obbligatorio (Cass., Sez. un., 591/1999;
522/2000; 13665/2002).
Le stesse Sezioni unite hanno
rilevato, da un lato, che a suddette commissioni compete una
discrezionalità tecnica, non amministrativa, ossia non
spetta alcun potere autoritativo a cui possa contrapporsi un
interesse legittimo del soggetto privato, tutelabile solo
attraverso la giurisdizione amministrativa; dall'altro lato, che
una siffatta attività di mero accertamento e valutazione
puramente tecnica, svolta dalle commissioni, è
ontologicamente sempre la medesima sia che serva al
riconoscimento o alla negazione del diritto a pensione o ad
assegno di invalidità civile, ecc., sia che si configuri
come strumentale ad altri benefici, quale il collocamento
obbligatorio ex legge 482/1968 (ora legge 68/1999 - Norme per il
diritto al lavoro dei disabili).
Da tali principi, nei
quali i profili di giurisdizione e di interesse ad agire sono
strettamente connessi, consegue, per quanto riguarda la
specificità del caso presente, che "Le controversie
in materia di accertamento della possibilità di
inserimento del disabile in un determinato contesto lavorativo,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 68/1999 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili) investendo un atto di certazione della
commissione medica di cui all'art. 1, commi 1 e 8, l. 295/1990,
con riflessi sul diritto soggettivo alla stabilità del
collocamento obbligatorio, promosse sia dal lavoratore sia dal
datore di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice
ordinario".
La sottile distinzione posta dalla
sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza di
questa Corte, all'interesse sotteso all'azione della ricorrente,
e si risolve in un inutile aggravio della sollecita definizione
del processo, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 111,
comma 2, della Costituzione.
L'accoglimento dei primi
quattro motivi assorbe il quinto, attinente agli aspetti
procedurali dell'accertamento.
La eccezione sollevata
dalla ASL di Firenze, di difetto della propria legittimazione
passiva, che spetterebbe alla Provincia di Firenze, attiene al
merito.
Il ricorso va pertanto accolto, va dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata
cassata, e gli atti restituiti al primo giudice (Tribunale di
Firenze, sezione lavoro), a norma dell'art. 382 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,
cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di
Firenze, sezione lavoro.
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