Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 3 febbraio 2006, n. 2417
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il
19 novembre 2002 il prefetto di Pescara disponeva l'espulsione dal territorio
nazionale del cittadino algerino K.O. per non essere in possesso di titolo per
rimanere in Italia per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Il tribunale di Pescara con ordinanza 15 aprile 2003 accoglieva l'opposizione
del K., disapplicando il decreto 24 ottobre 2002 con cui il questore di Pescara
aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante il TAR Abruzzo,
Sezione distaccata di Pescara, avesse dichiarato irricevibile l'impugnazione
del K. in quanto tardiva. Osservava il Tribunale che il mancato rinnovo del
permesso di soggiorno si fondava sulla mancata disponibilità da parte del K. di
un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento.
Peraltro al momento in cui era stato pronunciato il decreto l'opponente
risultava assunto a tempo indeterminato a far tempo dal 15 luglio 2002 e dunque
da circa quattro mesi presso una ditta di Torre dei Passeri quale operaio
comune. Ad avviso del tribunale la disciplina vigente (artt. 4, comma 3, 5,
comma 5, 6, comma 5, d.lgs. 286/1998) nel prevedere che all'atto dell'ingresso
in Italia o al momento del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero debba
dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza, si riferiva ad un
requisito avente carattere di attualità. Non era pertanto rilevante che il K.
non avesse dimostrato il possesso di redditi per l'anno 2001.
Avverso l'ordinanza del tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione
il prefetto di Pescara con unico motivo. Il K. non ha svolto attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con l'unico motivo di ricorso il prefetto di Pescara deduce violazione degli
artt. 13, comma 2, 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, d.lgs. 286/1998 e
difetto di motivazione. L'art. 5 del d.lgs. 286/1998 prevede che il permesso di
soggiorno debba essere rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti
per l'ingresso in Italia, tra cui anche la disponibilità di mezzi di
sussistenza. Lo stesso principio è affermato anche dall'art. 4, comma 3, d.lgs.
286/1998. Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. l'ingresso in Italia dello straniero
è subordinato al visto del consolato italiano presso lo Stato di origine,
previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta
provvisorio della questura competente.
2. Nel caso di K. questi, entrato irregolarmente in Italia, aveva beneficiato
della sanatoria di cui al d.P.C.M. 16 ottobre 1998, che era subordinata alla
dimostrazione della possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. Egli
peraltro aveva poi lavorato soltanto per quattro mesi, non dimostrando per
tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro subordinato.
3. Il ricorso non è fondato.
Va premesso che in questo caso non viene in esame, perché non è oggetto dei
motivi di ricorso, la questione dei limiti del potere del giudice ordinario in
sede di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello
straniero, ed in particolare se il tribunale potesse sindacare nel merito il
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno al fine di stabilire
l'illegittimità del decreto di espulsione.
Il Tribunale di Pescara ha ritenuto di disapplicare il provvedimento di diniego
del permesso di soggiorno ed ha conseguentemente affermato l'illegittimità del
provvedimento di espulsione, perché il K., pur risultando privo di adeguati
mezzi di sussistenza per l'anno 2001, all'atto della richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno, era invece titolare di un rapporto di lavoro subordinato
a partire dal 15 luglio 2002 (il permesso di soggiorno precedentemente
rilasciato scadeva il 18 settembre 2002).
L'amministrazione ricorrente osserva in senso contrario che non è sufficiente
il possesso attuale di un reddito di lavoro, requisito che deve invece
sussistere sin dal momento della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno, perché la ratio della disciplina dettata dagli artt. 4, comma 3 e 5,
del d.lgs. 286/1998, è di impedire l'ingresso o la permanenza in Italia a
soggetti privi di adeguati mezzi di sussistenza, che potrebbero pertanto essere
dediti a traffici delittuosi o ad attività illecite in generale.
Osserva la Corte che ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 il permesso
di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è
stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
d.lgs. l'ingresso in Italia è consentito allo straniero che dimostri "la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno". Ai sensi dell'art. 6, comma 5, "per le verifiche previste
dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, di lavoro o da
altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato".
Dal complesso di queste disposizioni risulta evidente che la disponibilità di
mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui viene chiesto il rilascio
del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo. Il legislatore ha tuttavia
previsto che si debba tener conto dei "nuovi elementi" che consentano
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, d.lgs.
286/1998). Di conseguenza la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene
presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in
cui l'autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi. In altri termini
occorre far riferimento non alla situazione pregressa dello straniero, ma alle
sue condizioni attuali.
Era pertanto illegittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno in
favore del K., nel momento in cui questi aveva potuto dimostrare di svolgere
una regolare attività lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non al 2001, vale
a dire all'anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo del permesso
di soggiorno.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esime dalla
pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.