SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 4 marzo – 23 giugno 2010, n. 23979
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 18 ottobre 2008 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto F.V. E V.L. M.M. Responsabili del delitto di ingiuria in danno di F.R., per avere ciascuno di essi, in due diversi momenti, leso l’onore e il decoro della persona offesa attribuendo a suo figlio il possesso di droga (per il quale, a loro dire, aveva anche subito il sequestro dell’autovettura); ha quindi tenuto ferma la loro condanna alle pene di legge, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo ciascuno un solo motivo di identico tenore. Con esso contestano la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo trattarsi al più del reato di diffamazione in danno del figlio del querelante, il quale da parte sua non ha invece proposto querela.
I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.
Le censure con essi proposte, invero, ribadiscono l’assunto a tenore del quale la persona offesa del reato dovrebbe essere individuata non in F.R., ma nel di lui figlio, quale unico destinatario delle espressioni offensive: assunto già efficacemente disatteso dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
Ha considerato, infatti, la Corte d’Appello che la menzione, fatta da entrambi gli imputati, a uno stato di tossicodipendenza del figlio del F. e al sequestro dell’autovettura da lui asseritamente subito, per tale ragione, ha avuto efficacia lesiva dell’autorevolezza dell’odierna parte civile nel suo ruolo genitoriale, nonché dell’onore e del decoro suo e della sua famiglia, recante in sé – nel quadro descrittivo risultante dalle frasi rivoltegli – una situazione spregevole quantomeno dal punto di vista sociale.
Il ricorrente impugna tale linea argomentativa soltanto parzialmente, trascurando il preciso – e condivisibile – riferimento all’offesa recata al F. attraverso il dispregio di un componente della sua famiglia e, quindi, del patrimonio affettivo di cui la famiglia stessa è parte integrante; e già tale rilievo farebbe salva la ratio giustificativa del deliberato. Ma anche là, dove la Corte territoriale ha posto in luce la lesione dell’autorevolezza del F. nel suo ruolo genitoriale, la censura mossa dal ricorrente si rivela inconsistente; ed invero, dal punto di vista fattuale, la frasi pronunciate dagli imputati – così come emerse dall’accertamento insindacabilmente scaturito dal giudizio di merito – contengono un ben apprezzabile richiamo alle responsabilità genitoriali della persona offesa, evidenziato per un verso dal riferimento al sequestro della vettura di sua proprietà per fatto del figlio, e per altro verso dall’espressione “tu stai attento a tuo figlio”, che per l’appunto si traduce in un rimprovero di scarsa attenzione verso i compiti facenti capo ad un padre; dal punto di vista giuridico, poi, non vi è dubbio che l’autorevolezza nell’espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualità che, nell’apprezzamento dei consociati, contribuisce all’onore e al decorso di una persona: sicchè la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce un’offesa penalmente rilevante sotto il profilo di cui all’art. 594 c.p..
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Stante l’esito dal giudizio di legittimità, spetta alla parte civile la rifusione delle ulteriori spese qui sostenute; la relativa liquidazione è effettuata in Euro 1.200,00 da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed entrambi in solido alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.