SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 7 novembre 2006, n. 2372
(Pres. Ciciretti – est. Monaci)
Svolgimento del processo
La
prof. A. C. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Trento il Centro di
Formazione Professionale Università Popolare del Trentino, di
cui era stata dipendente in qualità di insegnante, con le
mansioni di direttrice di una unità operativa, impugnando una
sanzione disciplinare irrogatale il 19 aprile 2001 ed il successivo
licenziamento intimatole il 29 gennaio 2002.
Il primo giudice
dichiarava la nullità della sanzione disciplinare e respingeva
le altre domande.
Questa decisione è stato confermato
dalla Corte d’appello di Trento con sentenza 351/04 in data 10
giugno 131 agosto 2004. notificato il 24 settembre 2004.
Per quanto ancora interessa ai fini di questo giudizio, vale a dire la legittimità del licenziamento, il giudice d’appello riteneva che il comportamento complessivo tenuto dalia dipendente in occasione dell’affidamento di un nuovo incarico di insegnamento di informatica ed, in particolare, le dichiarazioni che aveva fatte pubblicamente al consiglio di classe, avessero superato i limiti del diritto di critica e sconfinassero nell’area dell’illecito comportando la denigrazione dell’istituzione da cui dipendeva.
Contro questa pronunzia la prof. A. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, notificato, in termine, il 23 novembre 2004.
Resisteva il Centro di Formazione Professionale Università Popolare del Trentino con controricorso notificato, in termine, il 30 dicembre 2004.
Motivi della decisione
1.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia
l’insufficiente e contraddittoria motivazione, la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. circa gli oneri
probatori sui fatti che costituiscono una giusta causa di
licenziamento.
Secondo il ricorso io sentenza, pur affermando
che le dichiarazioni della prof. A. potevano in astratto
giustificarsi come espressione del diritto di critica, aveva ritenuto
che la divulgazione di esse a mezzo stampa avrebbe costituito la
dimostrazione che t’interessata non intendeva esercitare il
diritto di critica, ma denigrare l’istituzione sua datrice di
lavoro.
Il ricorso argomentava che la signora A. rispondeva,
però, soltanto di quello che aveva fatto o detto
personalmente, e non di come la stampa riportava le sue parole e le
sue azioni.
L’articolo di stampa menzionato dalla sentenza non poteva esserle riferito; l’ente datore non le aveva contestato di avere messo a disposizione dei giornalisti le dichiarazioni che questi ultimi avevano riportate, e, comunque, sarebbe stato onere dell’Università Popolare di dare prova della circostanza.
2.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, della
legge 300/70.
Ricorda che non era stato affisso
preliminarmente il codice disciplinare, e contesta l’interpretazione
della Corte d'Appello secondo cui in quei caso l’affissione
preventiva non sarebbe stato necessaria perché la sanzione
espulsiva si basava sulla violazione d’obblighi di carattere
generale contenuti nel codice civile, osservando che, in ogni modo,
quelle violazioni avrebbero potuto comportare in astratto sanzioni
differenti, e che perciò dovevano essere specificate mediante
l’affissione le sanzioni effettivamente applicabili nei singoli
casi.
La Corte d'Appello, inoltre, avrebbe dovuto tenere conto
del comportamento della signora A. alla luce dell’intera
vicenda in cui era maturato e, con riguardo al criterio di
proporzionalità della sanzione, valutare le attenuanti ed i
motivi.
3. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo di impugnazione, che propone una questione di carattere pregiudiziale, quella della legittimità, o meno, dei procedimenti espulsivi in caso di mancato preventiva esposizione disciplinare ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della legge 300/70.
Il motivo non è fondato.
Secondo
la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il carattere
ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la
necessitò dello preventiva contestazione degli addebiti
(ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione
collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e
della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta
invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa
o giustificato motivo (già previsto dagli articolo 1 e 3 della
legge 604/66) debbo essere esercitato in ogni caso previa inclusione
dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del
medesima. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in
relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente
sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non
già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni
dell’imprenditore». (Cass. civile, 13906/00, nello stesso
senso, 3949/89; 2963/91; 1974/94, 5434/03; 12500/03; 12735/03;
13194/03: mentre le sentenze 17763/04 e 10201/04, estendono questo
principio anche alle sanzioni conservative).
Nel caso di
specie, secondo la valutazione della sentenza impugnata, la
lavoratrice avrebbe denigrato il proprio datore di lavoro, e perciò
di un comportamento, contestatole formalmente e poi sanzionato con il
provvedimento espulsivo, che risponde al criterio indicato dalla
giurisprudenza, consistendo nella violazione di regole di convivenza
civile, che impongono il reciproco rispetto e che sono radicate nella
coscienza sociale, e che come tali non necessitavano di essere
portate specificamente a conoscenza dei dipendenti.
4. Sempre
nel secondo motivo la ricorrente lamento anche che la Corte d'Appello
non avrebbe valutato il comportamento della signora A. alla luce
dell’intera vicenda e non avrebbe tenuto conto delle attenuanti
e dei motivi.
Questo profilo la censura è
inammissibile, perché si risolve nella richiesta di una nuova
valutazione dei fatti, del comportamento complessivo addebitato alla
lavoratrice, mentre, proprio perché non è giudice del
fatto, non rientra nei poteri del giudice di legittimità
sostituire una proprio valutazione nel merito dei fatti (e perciò
anche dei comportamenti delle porti) o quella del giudice del fatto,
ove quest’ultimo sia stato motivata in modo coerente, così
come è avvenuto nel caso in esame: in particolare, il giudice
di legittimità non ha il potere di rivalutare i motivi del
comportamento addebitato, e le eventuali attenuanti.
5. Anche
il primo motivo di impugnazione è infondato.
Nel
merito, sotto il profilo della violazione di legge è
parzialmente inammissibile, nella misura in cui ripropone questioni
di fatto, che in quanto tali (indipendentemente da possibili vizi di
motivazione) non possono essere riesaminate nel giudizio di
legittimità, mentre per il resto, appunto sotto il profilo del
difetto di motivazione, è infondato.
La ricorrente
lamenta, infatti, innanzi tutto che la sentenza impugnata avrebbe
rinvenuto la causa giustificativa del provvedimento espulsivo nel
fatto che le gravi critiche rivolte dalla lavoratrice all’Università
Popolare di Trento avessero trovato una forte risonanza sulla stampa
locale e rileva che «la
signora A., come chiunque altro, risponde di ciò che
personalmente ha detto e fatto, e non di come io stampa riporto le
sue parole e le sue azioni».
Questa
critica è infondato perché io lettura della sentenza
impugnata dimostra che il giudice ha ritenuto giustificato il
licenziamento perché la dipendente aveva rivolto, in una
riunione pubblica, quelle gravi critiche all’Università
Popolare, non perché queste ultime erano state riportate sulla
stampa locale.
È
vero che la sentenza ha ritenuto (a pag. 28) che sia stato la signora
A. ad informare dei fatti la stampa, ma non si è basata su
questo elemento nel valutare la gravità dell’addebito, e
la conseguente legittimità del recesso, ritenendo piuttosto
che la divulgazione dei fatti alla stampa costituiva un indice della
volontà dello dipendente di denigrare la struttura, e valeva
perciò ad escludere che i fatti addebitati alla lavoratrice
potessero costituire soltanto un esercizio, di per se legittimo, del
diritto di critica, e che come tali non fossero suscettibili di
sanzioni.
Come giustamente rileva la resistente a pag. 22 del
controricorso, io sentenza non ha ritenuto affatto che se il
contenuto delle dichiarazioni della prof. A. non fossero state
pubblicizzate, quest’ultima avrebbe potuto fruire dell’esimente
dell’esercizio del diritto di critica.
Secondo la
sentenza, la divulgazione dei fatti a mezzo stampa non era un
elemento costitutivo della fattispecie posta a base del recesso, e
che il giudice aveva ritenuto giustificativo del licenziamento, ma
piuttosto un mezzo di prova, riferito all’elemento psicologico
che aveva motivato la condotta della ricorrente, della volontarietà
del danno che aveva cagionato (o che aveva tentato di cagionate) alla
datrice di lavoro.
6. Come in qualsiasi giudizio di
impugnazione di licenziamento. il giudice doveva accertare se il
provvedimento fosse legittimo, o meno, e perciò se fosse
fondato l’addebito contestato alla lavoratrice. ed indicato
dalia Università Popolare come giusta causa del
licenziamento.
L’accertamento del giudice di merito
doveva essere riferito a quella specifica causa di licenziamento
esposta dalla datrice di lavoro, non poteva prescindere da essa.
Nel
caso di specie era stato addebitato alla lavoratrice di avere
espresso pubblicamente, ed in forma polemica, aspre critiche allo
struttura. non di averle divulgate a mezzo stampa, e perciò
l’oggetto dell’accertamento demandato al giudice, e cui
il giudizio era circoscritto, era costituito da quel comportamento,
da quelle critiche, e non dalla comunicazione dei fatti ai giornali,
la sentenza, infatti, riporta per esteso, alle pagine da 21 a 25, la
lettera di contestazione, e quest’ultima, molto
dettagliatamente, fa riferimento agli avvenimenti del 7 gennaio 1970,
e specificamente alle critiche, alle polemiche ed alle ingiurie che
la prof. A. avrebbe esternate pubblicamente nel corso di una riunione
del collegio dei docenti.
La lettera di contestazione fa
riferimento alla pubblicazione (in particolare sul giornale “L’Adige”
del successivo giorno 9 gennaio, due giorni dopo gli eventi) soltanto
come ulteriore prova dei fatti, ma non come addebito.
La
sentenza stessa, del resto, riferisce in narrativa, a pagina 11, che
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente
aveva allegato di essere stata licenziata in tronco per i fatti
avvenuti il 7 gennaio 2002, quando era intervenuta nel corso di
quella riunione.
7. La censura è infondata anche sotto
il profilo del difetto di motivazione perché la motivazione in
fatto della sentenza impugnata, è dettagliata (si snoda
attraverso molte pagine fitte, e riporta la trascrizione per esteso
di alcuni documenti), completa e puntuale.
La ricorrente, in
realtà, non formula critiche sulla completezza o sulla
coerenza logica della ricorrente, e neppure contesta sostanzialmente
la ricostruzione dei fatti contenuta dal giudice, ma contrappone a
quella della Ca una propria valutazione di questi stessi fatti.
8.
Il ricorso perciò è infondato, e deve essere
respinto.
In applicazione del criterio della soccombenza la
ricorrente deve essere condannata alle spese del grado, che si
liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 40 oltre ad euro 2000 per onorari, oltre ad Iva e Cpa.