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Corte
di cassazione
Sezione
lavoro
Sentenza
7 novembre 2006, n. 23726
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La
prof. A.C. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Trento il Centro
di Formazione Professionale - Università Popolare del
Trentino, di cui era stata dipendente in qualità di
insegnante, con le mansioni di direttrice di una unità
operativa, impugnando una sanzione disciplinare irrogatale il 19
aprile 2001 ed il successivo licenziamento intimatole il 29
gennaio 2002.
Il primo giudice dichiarava la nullità
della sanzione disciplinare e respingeva le altre
domande.
Questa decisione è stato confermata dalla
Corte d'appello di Trento con sentenza 351/2004 in data 10
giugno-31 agosto 2004, notificata il 24 settembre 2004.
Per
quanto ancora interessa ai fini di questo giudizio, vale a dire
la legittimità del licenziamento, il giudice d'appello
riteneva che il comportamento complessivo tenuto dalla dipendente
in occasione dell'affidamento di un nuovo incarico di
insegnamento di informatica ed, in particolare, le dichiarazioni
che aveva fatte pubblicamente al consiglio di classe, avessero
superato i limiti del diritto di critica e sconfinassero
nell'area dell'illecito comportando la denigrazione
dell'istituzione da cui dipendeva.
Contro questa pronunzia
la prof. A. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi,
notificato, in termine, il 23 novembre 2004.
Resisteva il
Centro di Formazione Professionale - Università Popolare
del Trentino con controricorso notificato, in termine, il 30
dicembre 2004.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia
l'insufficiente e contraddittoria motivazione, la violazione e
falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. circa gli oneri probatori
sui fatti che costituiscono una giusta causa di
licenziamento.
Secondo il ricorso la sentenza, pur
affermando che le dichiarazioni della prof. A. potevano in
astratto giustificarsi come espressione del diritto di critica,
aveva ritenuto che la divulgazione di esse a mezzo stampa avrebbe
costituito la dimostrazione che l'interessata non intendeva
esercitare il diritto di critica, ma denigrare l'istituzione sua
datrice di lavoro.
Il ricorso argomentava che la signora
A. rispondeva, però, soltanto di quello che aveva fatto o
detto personalmente, e non di come la stampa riportava le sue
parole e le sue azioni.
L'articolo di stampa menzionato
dalla sentenza non poteva esserle riferito; l'ente datore non le
aveva contestato di avere messo a disposizione dei giornalisti le
dichiarazioni che questi ultimi avevano riportate, e, comunque,
sarebbe stato onere dell'Università Popolare di dare prova
della circostanza.
2. Con il secondo motivo di
impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 7, comma 1, della l. 300/1970.
Ricorda
che non era stato affisso preliminarmente il codice disciplinare,
e contesta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui in
quel caso l'affissione preventiva non sarebbe stata necessaria
perché la sanzione espulsiva si basava sulla violazione
d'obblighi di carattere generale contenuti nel codice civile,
osservando che, in ogni modo, quelle violazioni avrebbero potuto
comportare in astratto sanzioni differenti, e che perciò
dovevano essere specificate mediante l'affissione le sanzioni
effettivamente applicabili nei singoli casi.
La Corte
d'appello, inoltre, avrebbe dovuto tenere conto del comportamento
della signora A. alla luce dell'intera vicenda in cui era
maturato e, con riguardo al criterio di proporzionalità
della sanzione, valutare le attenuanti ed i motivi.
3. Il
ricorso è infondato e non può trovare
accoglimento.
Deve essere esaminato preliminarmente il
secondo motivo di impugnazione, che propone una questione di
carattere pregiudiziale, quella della legittimità, o meno,
dei procedimenti espulsivi in caso di mancato preventiva
esposizione disciplinare ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della
l. 300/1970.
Il motivo non è fondato.
Secondo
la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il carattere
ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la
necessità dello preventiva contestazione degli addebiti
(ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione
collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e
della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta
invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta
causa o giustificato motivo (già previsto dagli artt. 1 e
3 della l. 604/1966) debba essere esercitato in ogni caso previa
inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed
affissione del medesimo. Tali ultimi adempimenti non sono,
infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia
o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale
minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o
nelle determinazioni dell'imprenditore» (Cass. civ.,
13906/2000, nello stesso senso, 3949/1989; 2963/1991; 1974/1994,
5434/2003; 12500/2003; 12735/2003; 13194/2003: mentre le sentenze
17763/2004 e 10201/2004 estendono questo principio anche alle
sanzioni conservative).
Nel caso di specie, secondo la
valutazione della sentenza impugnata, la lavoratrice avrebbe
denigrato il proprio datore di lavoro, e perciò di un
comportamento, contestatole formalmente e poi sanzionato con il
provvedimento espulsivo, che risponde al criterio indicato dalla
giurisprudenza, consistendo nella violazione di regole di
convivenza civile, che impongono il reciproco rispetto e che sono
radicate nella coscienza sociale, e che come tali non
necessitavano di essere portate specificamente a conoscenza dei
dipendenti.
4. Sempre nel secondo motivo la ricorrente
lamenta anche che la Corte d'appello non avrebbe valutato il
comportamento della signora A. alla luce dell'intera vicenda e
non avrebbe tenuto conto delle attenuanti e dei motivi.
Questo
profilo di censura è inammissibile, perché si
risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti, del
comportamento complessivo addebitato alla lavoratrice, mentre,
proprio perché non è giudice del fatto, non rientra
nei poteri del giudice di legittimità sostituire una
propria valutazione nel merito dei fatti (e perciò anche
dei comportamenti delle parti) a quella del giudice del fatto,
ove quest'ultima sia stata motivata in modo coerente, così
come è avvenuto nel caso in esame: in particolare, il
giudice di legittimità non ha il potere di rivalutare i
motivi del comportamento addebitato, e le eventuali
attenuanti.
5. Anche il primo motivo di impugnazione è
infondato.
Nel merito, sotto il profilo della violazione
di legge è parzialmente inammissibile, nella misura in cui
ripropone questioni di fatto, che in quanto tali
(indipendentemente da possibili vizi di motivazione) non possono
essere riesaminate nel giudizio di legittimità, mentre per
il resto, appunto sotto il profilo del difetto di motivazione, è
infondato.
La ricorrente lamenta, infatti, innanzi tutto
che la sentenza impugnata avrebbe rinvenuto la causa
giustificativa del provvedimento espulsivo nel fatto che le gravi
critiche rivolte dalla lavoratrice all'Università Popolare
di Trento avessero trovato una forte risonanza sulla stampa
locale e rileva che «la signora A., come chiunque altro,
risponde di ciò che personalmente ha detto e fatto, e non
di come la stampa riporta le sue parole e le sue azioni».
Questa
critica è infondata perché la lettura della
sentenza impugnata dimostra che il giudice ha ritenuto
giustificato il licenziamento perché la dipendente aveva
rivolto, in una riunione pubblica, quelle gravi critiche
all'Università Popolare, non perché queste ultime
erano state riportate sulla stampa locale.
È vero
che la sentenza ha ritenuto (a pag. 28) che sia stata la signora
A. ad informare dei fatti la stampa, ma non si è basata su
questo elemento nel valutare la gravità dell'addebito, e
la conseguente legittimità del recesso, ritenendo
piuttosto che la divulgazione dei fatti alla stampa costituiva un
indice della volontà dello dipendente di denigrare la
struttura, e valeva perciò ad escludere che i fatti
addebitati alla lavoratrice potessero costituire soltanto un
esercizio, di per sé legittimo, del diritto di critica, e
che come tali non fossero suscettibili di sanzioni.
Come
giustamente rileva la resistente a pag. 22 del controricorso, la
sentenza non ha ritenuto affatto che se il contenuto delle
dichiarazioni della prof. A. non fossero state pubblicizzate,
quest'ultima avrebbe potuto fruire dell'esimente dell'esercizio
del diritto di critica.
Secondo la sentenza, la
divulgazione dei fatti a mezzo stampa non era un elemento
costitutivo della fattispecie posta a base del recesso, e che il
giudice aveva ritenuto giustificativo del licenziamento, ma
piuttosto un mezzo di prova, riferito all'elemento psicologico
che aveva motivato la condotta della ricorrente, della
volontarietà del danno che aveva cagionato (o che aveva
tentato di cagionare) alla datrice di lavoro.
6. Come in
qualsiasi giudizio di impugnazione di licenziamento, il giudice
doveva accertare se il provvedimento fosse legittimo, o meno, e
perciò se fosse fondato l'addebito contestato alla
lavoratrice ed indicato dalla Università Popolare come
giusta causa del licenziamento.
L'accertamento del giudice
di merito doveva essere riferito a quella specifica causa di
licenziamento esposta dalla datrice di lavoro, non poteva
prescindere da essa.
Nel caso di specie era stato
addebitato alla lavoratrice di avere espresso pubblicamente, ed
in forma polemica, aspre critiche allo struttura, non di averle
divulgate a mezzo stampa, e perciò l'oggetto
dell'accertamento demandato al giudice, e cui il giudizio era
circoscritto, era costituito da quel comportamento, da quelle
critiche, e non dalla comunicazione dei fatti ai giornali; la
sentenza, infatti, riporta per esteso, alle pagine da 21 a 25, la
lettera di contestazione, e quest'ultima, molto dettagliatamente,
fa riferimento agli avvenimenti del 7 gennaio 2002, e
specificamente alle critiche, alle polemiche ed alle ingiurie che
la prof. A. avrebbe esternate pubblicamente nel corso di una
riunione del collegio dei docenti.
La lettera di
contestazione fa riferimento alla pubblicazione (in particolare
sul giornale "L'Adige" del successivo giorno 9 gennaio,
due giorni dopo gli eventi) soltanto come ulteriore prova dei
fatti, ma non come addebito.
La sentenza stessa, del
resto, riferisce in narrativa, a pagina 11, che nel ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente aveva
allegato di essere stata licenziata in tronco per i fatti
avvenuti il 7 gennaio 2002, quando era intervenuta nel corso di
quella riunione.
7. La censura è infondata anche
sotto il profilo del difetto di motivazione perché la
motivazione in fatto della sentenza impugnata è
dettagliata (si snoda attraverso molte pagine fitte, e riporta la
trascrizione per esteso di alcuni documenti), completa e
puntuale.
La ricorrente, in realtà, non formula
critiche sulla completezza o sulla coerenza logica della
ricorrente, e neppure contesta sostanzialmente la ricostruzione
dei fatti sostenuta dal giudice, ma contrappone a quella della
Corte d'appello una propria valutazione di questi stessi
fatti.
8. Il ricorso perciò è infondato, e
deve essere respinto.
In applicazione del criterio della
soccombenza la ricorrente deve essere condannata alle spese del
grado, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in
euro 40 oltre ad euro 2000 per onorari, oltre ad Iva e Cpa.
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