LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 10.11.2010 n. 22855
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 27388-2006 proposto da:
COOPERATIVA SERVIZI VARI SRL IN LIQUIDAZIONE - ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimati -
avverso la sentenza n. 125/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 05/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società cooperativa a r.l. In liquidazione Servizi Vari impugnava l’accertamento notificatole per le imposte dirette dovute per l’anno 1994. La CTP di Milano respingeva il ricorso e la CTR della Lombardia ne confermava la decisione. La contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza d’appello. L’Amministrazione finanziaria non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al contribuente, che aveva omesso di effettuare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti a lavoratori dipendenti, ed aveva omesso di versare l’importo delle trattenute non operate in tesoreria, sono state irrogate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14. La CTR ha ritenuto corretta l’applicazione congiunta delle due sanzioni, osservando che sì tratta di comportamenti distinti e distintamente sanzionati.
Col primo motivo di ricorso è denunciata “violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 52 e art. 112 c.p.c. Ed omessa decisione su punto decisivo della controversia”. Si assume che la CTR abbia omesso di pronunciare su un motivo di gravame formulato nell’atto di appello, col quale si sarebbe lamentata la violazione della L. n. 326 del 2003 “che all’art. Comma 2 del citato art. 7 stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non espone i presupposti di fatto della questione che sottopone all’esame della Corte e non riproduce il tenore della doglianza che lamenta sia stata trascurata dal giudice d’appello.
Col secondo motivo è dedotta “violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14”. Si insiste nella tesi, respinta dai giudici di merito, che le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14 non possono concorrere, “perché è del tutto teorica l’ipotesi del datore di lavoro che ometta di effettuare la trattenuta e provveda egualmente a versare in esattoria l’importo relativo”. Riprendendo una tesi accolta da questa corte in una non recente sentenza (10568/1994), si assume che entrambe le previsioni legislative presupporrebbero il mancato versamento in esattoria, e sanzionerebbero in misura più grave il caso in cui fosse stata operata la trattenuta rispetto a quello in cui la trattenuta non fosse stata affatto operata, perché in quest’ultimo caso resterebbe impregiudicata la pretesa erariale nei confronti del lavoratore.
Il motivo non è fondato.
L’unico precedente in materia, peraltro favorevole alla ricorrente, è quello di Cass., 1^, 10568/1995, secondo cui “nel caso di omessa effettuazione di ritenuta d’acconto, vanno applicate le sole sanzioni previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 95 (ora: D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13), e non anche quelle previste dall’art. 92, stesso D.P.R. (ora, art. 14, D.Lgs. Citato), relative al caso in cui il sostituto d’imposta, dopo aver operato la ritenuta d’acconto, non ne effettui il versamento, non essendo configuratile una sostanziale duplicazione di sovrattasse di identica natura a carico dello stesso contribuente”.
In contrario, tuttavia, si puntualizza che le condotte sanzionate sono diverse, trattandosi di inosservanza dell’obbligo di esecuzione delle ritenute nel primo caso e di inosservanza (totale o parziale) dell’obbligo di versamento nel secondo. E, mentre il rilievo che si legge nella decisione richiamata (essere “del tutto teorica l’ipotesi del datore di lavoro che ometta di effettuare la trattenuta e provveda egualmente a versare in esattoria l’importo relativo”) si esaurisce in una notazione priva di effettiva rilevanza giuridica – d’altronde, afferendo l’omissione iniziale a “costi” dell’impresa, sarebbe ben difficile esporli ed, al tempo stesso, sottrarsi alle ritenute corrispondenti -, deve considerarsi che sia il previgente art. 95 sia l’attuale art. 14 – di identico contenuto – dispongono la medesima sanzione del 20% dell’ammontare non trattenuto (che potrebbe anche non corrispondere a quello non versato), il primo, facendo espressamente “salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 92 quando sia stato omesso il versamento” ed, il secondo, facendo espressamente “salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13 per il caso di omesso versamento”.
La tecnica è quella normalmente adoperata in tema di concorso apparente di norme (arg. Art. 15 cod. pen.), e non consente dubbi circa il concorso di entrambe le violazioni e, quindi, delle sanzioni conseguenti. né sussiste alcuna controindicazione nel pericolo di duplicazione delle sanzioni, proprio per la rilevata autonomia delle condotte sanzionate, la quale non consente di ritenere assorbito l’omesso versamento nella omessa esecuzione delle ritenute.
Ne deriva il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese, per non aver svolto gli intimati attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010