Cassazione -
Sezione lavoro - sentenza 29 settembre - 28 ottobre 2009, n. 22823
Presidente Sciarelli - Relatore Monaci
Svolgimento del processo
Il signor Giorgio Foresta ha convenuto in giudizio la società Sibor sostenendo
di aver lavorato per questa ultima presso il complesso di piscine e servizi di
ristorazione denominato Aquapiper negli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999,
durante i periodi estivi di apertura degli impianti.
Il ricorrente deduceva la natura subordinata dei rapporti di lavoro, da ritenersi
a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, oppure, gradatamente, da
quelle successive, e chiedeva che venisse dichiarata appunto l'esistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal giugno 1995, con
condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e delle
differenze retributive.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità dei
termini apposti ai successivi contratti annuali, e la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società a riammettere
in servizio il lavoratore, a corrispondergli le retribuzioni dall'ottobre 2000,
data di offerta delle prestazioni, e fino al ripristino del rapporto, oltre ad
una somma a titolo di differenze retributive.
Con sentenza n. 5274, in data 24 giugno/10 novembre 2005, la Corte d'Appello di Roma accoglieva in parte l'impugnazione della Sibor, e dichiarava che tra
le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a partire dal
primo giugno 1995 e tuttora in corso, con part-time verticale dal primo giugno
al 15 settembre 1995 di ogni anno.
Condannava perciò la società a riammettere in servizio l'appellato e a
corrispondergli le retribuzioni spettanti, per i mesi sopra indicati, dall'anno
2001 al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione; confermava,
infine, la somma già riconosciuta in primo grado a titolo di differenze
retributive.
Avverso la sentenza di appello, notificata il 14 febbraio 2006, la società
Sibor ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione,
notificato, in termine, il 14 aprile 2006.
L'intimato signor Foresta ha resistito con controricorso notificato, in
termine, il 24 maggio 2006.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1.1. Nel primo motivo di impugnazione la società ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e segg., c.c., 409, n.
3, e 155 c.p.c., 2697, 1325, n. 4, 1362 e segg., e 1372, c.c., nonché la
carenza di motivazione su di un punto essenziale della controversia.
La ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti sulla base della quale il
giudice del merito ha ritenuto che tra le parti fosse intercorso un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, e non di semplici contratti di lavoro autonomo.
1.2. Il motivo è infondato, perché le censure proposte si risolvono nella mera
riproposizione di questioni di fatto, relative alla ricostruzione dei fatti ed
alla valutazione delle prove, che proprio perché tali non possono essere
oggetto di un nuovo esame in questa sede di legittimità.
In realtà, la ricorrente si limita a contrapporre inammissibilmente le proprie
valutazioni a quelle del giudice del merito.
Gli elementi indicati non sono certo significativi: non rileva che sia il
contratto di lavoro a tempo subordinato come quello di lavoro autonomo possano
essere stipulati anche in forma orale, oltre che in forma scritta.
Ugualmente non è rilevante il numero delle ricevute prodotte ed il fatto che si
riferissero soltanto ad alcune mensilità.
Invece, l'osservanza di un orario di lavoro imposto dalle parti può forse non
essere un elemento decisivo, ma costituisce sicuramente un indice significativo
nel senso del carattere subordinato del rapporto.
Né sussiste il lamentato difetto di motivazione.
Al contrario, la motivazione della sentenza poggia su una precisa ricostruzione
e rielaborazione critica degli elementi raccolti, ed in particolare delle
risultanze delle prove testimoniali, e non è scalfita dalle generiche
contestazioni della ricorrente.
2.1. Nel secondo motivo di impugnazione denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1322, 1325, n. 4, 1372 c.c., 1 della legge n. 230/1962
e 112 c.p.c. e nuovamente la carenza e contraddittorietà della motivazione su
punti decisivi della controversia.
Critica la sentenza per avere ritenuto che tra le parti fosse proseguito un
rapporto di lavoro nonostante che per ben cinque anni i successivi rapporti di
lavoro si fossero estinti per concorde volontà delle parti alla fine di ogni
stagione.
Secondo la ricorrente non si poteva sostenere che un rapporto di lavoro possa
proseguire a tempo indeterminato soltanto per un determinato periodo dell'anno,
legato ad esigenze stagionali, dovendosi ritenere, invece, che un rapporto di
lavoro stagionale sia destinato a chiudersi entro un periodo di tempo
determinato dalla sua stessa causa.
2.2. Il motivo è infondato, e, in ogni caso, parzialmente inammissibile.
Nell'ordinamento italiano tutti i negozi giuridici, anche quelli non
specificamente previsti dalla normativa (sia codicistica che speciale), sono
ammessi se non specificamente vietati; l'art.1322 c.c. dispone, infatti, che
“le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge [...].
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi
una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.”.
La norma vale non solo per i contratti in genere, ma anche per quelli di
lavoro.
Tanto premesso in linea di principio, va rilevato, con riferimento più
specifico al caso di specie, che esistono attività economiche che si svolgono
soltanto in determinati periodi dell'anno, e che richiedono perciò personale (o
un supplemento di personale) solo in questi periodi.
La limitazione della prestazione a questi periodi e l'attribuzione al rapporto
di una forma di stabilità funzionale alla sua periodica ripetizione risponde
così ad esigenze pratiche di entrambe le parti: è interesse dei lavoratori lo
svolgimento di un'attività lavorativa in quel determinato periodo dell'anno
(oppure almeno in esso), ma è interesse del datore di lavoro poter contare per
quel periodo sull'apporto lavorativo di personale già conosciuto e già a
conoscenza del lavoro da svolgere.
Queste opposte esigenze appaiono sicuramente meritevoli di tutela, come
richiesto dall'art. 1322 c.c., e non vi è perciò per non riconoscere validità
ai contratti destinati a soddisfarle.
La contrattazione collettiva ha elaborato a questo fine la figura appunto del
cosiddetto part-time verticale.
La limitazione temporale in questo caso non fa riferimento, come nel più comune
part-time orizzontale, al periodo giornaliero, o settimanale, di svolgimento
della prestazione, ma alla sua ripetizione anno per anno in un periodo di tempo
determinato (oppure in più periodi determinati).
In sostanza la prestazione part-time si svolge soltanto nel corso di un
determinato periodo dell'anno, quello in cui esigenze di carattere economico la
rendono necessaria - come appunto nel caso di specie che si riferiva ad
attività svolte in un complesso di piscine all'aperto, operative soltanto nella
stagione in cui la temperatura è più elevata - ed in questo periodo limitato si
svolge a tempo pieno (o addirittura con un sovrappiù di ore straordinarie).
Il part-time verticale è perfettamente lecito ed ammissibile non solo quando
previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche quando concordato dalle
parti singole (anche soltanto nel senso di essere imposto dal datore ed accettato
dal prestatore).
Una volta che si ammetta, come si deve ammettere, la piena legittimità di
questa forma negoziale, la sua ammissibilità deve estendersi necessariamente
anche ai rapporti orali, non formalizzati.
Sul piano della violazione di legge il secondo motivo di impugnazione è dunque
infondato.
2.3. In linea di fatto, il giudice del merito ha ritenuto, in base alla propria
ricostruzione dei fatti, che nel caso di specie, in cui il signor Foresta
svolgeva le proprie prestazioni periodicamente anno per anno nei periodi di
apertura degli impianti, ci si trovasse appunto di fronte ad una ipotesi di
part-time verticale.
La società lo contesta anche in linea di fatto, ma questa censura è
inammissibile per le stesse ragioni, già esposte, per cui sono inammissibili
quelle contenute nel primo motivo di impugnazione; anche in questo caso la
ricorrente ripropone inammissibilmente questioni di fatto non suscettibili di
un nuovo esame in questa fase di legittimità.
Anche su questo punto, peraltro, la decisione appare correttamente ed
adeguatamente motivato, né appare toccato dalle critiche generiche della Sibor.
Va escluso, in particolare, che il rapporto a tempo indeterminato sia stato
interrotto a causa dello svolgimento di altre attività lavorative, perché
queste ultime erano anche esse di carattere stagionale, e - come precisato
dalla sentenza a pag. 5 della motivazione - concernevano lavori svolti in
periodi ed orari diversi; è connaturato con la struttura del part-time
verticale e con le esigenze a cui è destinato ad assolvere che il prestatore
sia obbligato a porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative
nel corso dei periodi, già noti, in cui si svolgerà quella certa attività e
sarà necessario il suo apporto.
Ciò significa, però, che negli altri periodi dell'anno, in concreto quelli in
cui il centro non sarà operativo, il prestatore è libero di disporre altrimenti
delle proprie energie, e perciò anche di svolgere una diversa attività
lavorativa, che sia a sua volta temporanea, o comunque tale da non interferire
con l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti del datore di lavoro.
3. In conclusione dunque il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 27,00, oltre ad Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA.