Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 16 ottobre 2006, n. 22216
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato
il 19 dicembre 2002 H.R., cittadino marocchino, chiedeva al Tribunale per i
minorenni presso la Corte di appello di Ancona la sospensione o la revoca del
provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti
dal Prefetto di Pesaro e Urbino adducendo al riguardo le esigenze di tutela
della salute e della crescita psico-fisica della figlia minore H.I. nata in
Urbino il 3 marzo 2002 dal matrimonio da lui contratto con la cittadina
marocchina K.S. Esponeva il ricorrente che la minore era stata iscritta nel
permesso di soggiorno di cui godeva la madre ed aveva sviluppato tutti i suoi
affetti e interessi in Italia in quanto egli, pur versando in condizione di
clandestinità aveva sempre prestato cure ed affetto alla figlia, provvedendo ai
suoi bisogni ed avviandola alla frequenza della scuola materna e sosteneva che
la minore avrebbe subito un grave trauma dall'improvviso allontanamento del
padre.
Con decreto del 16 ottobre 2003 il Tribunale per i minorenni accoglieva
l'istanza autorizzando il ricorrente a restare in Italia per tre anni, salvo
ulteriore proroga.
Contro il provvedimento proponevano reclamo il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni e il Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Ancona - Sezione minori, la quale, con decreto del 7-8 maggio
2004, ne disponeva la revoca.
Osservava la Corte che in linea di massima la tutela del minore straniero
costituiva compito demandato alla Pubblica Amministrazione, rispetto alla cui
attuazione l'intervento del giudice civile o amministrativo aveva luogo solo in
sede di impugnativa o di controllo dei provvedimenti amministrativi, con le
sole eccezioni costituite dalla decisione sulla richiesta del questore di
espulsione del minore e dell' autorizzazione all'ingresso od alla permanenza
del familiare del minore che si trovasse nel territorio nazionale giustificata
da gravi motivi connessi con il suo sviluppo psico-fisico, in una situazione,
cioè di emergenza nelle quali si determinasse un pericolo attuale per il minore
e la conseguente necessità della presenza di un familiare che se ne prendesse
cura per un tempo stabilito e finché permanessero le condizioni che la avevano
determinata. Tale autorizzazione non poteva essere invece concessa in funzione
della regolarizzazione o della sanatoria dell'ingresso ovvero della permanenza
in Italia del familiare, considerato che la fattispecie del ricongiungimento
familiare trovava la sua compiuta disciplina nella legge la quale rimetteva al
questore di provvedere sulle relative istanze salvo il ricorso al tribunale
ordinario contro il provvedimento negativo. Né, infine, valeva il principio del
superiore interesse del minore poiché esso non poteva essere invocato per
consentire la deroga alla disciplina dell'immigrazione, ma doveva trovare
attuazione solo nel rispetto delle norme che lo regolavano, nell'ambito delle
relazioni familiari.
Contro il provvedimento ricorre per cassazione H.R. con due motivi.
Non hanno presentato difese il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Ancona a il Procuratore generale presso la Corte d'appello
di Ancona.
Con ordinanza del 15 aprile-11 giugno 2005, n. 12375, è stata disposta la rimessione
degli atti al Primo Presidente che ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite
per la decisione del contrasto di giurisprudenza verificatosi circa la natura
contenziosa del procedimento camerale e la definitività dei provvedimenti in
materia minorile di cui all'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e,
quindi, la loro ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente
esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso straordinario per
cassazione contro il provvedimento camerale del tribunale per i minorenni, che
ha formato oggetto di decisioni contrastanti.
Il contrasto di giurisprudenza trae origine da una recente pronuncia (Cass. 4
marzo 2005, n. 4798) la quale, pur dando atto di una prevalente giurisprudenza
contraria la quale si limiterebbe ad ammettere implicitamente il ricorso
straordinario per cassazione contro i provvedimenti del tribunale per i
minorenni in materia di autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia
del familiare di un minore per un periodo di tempo determinato ai sensi
dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha escluso che nella
specie potessero ravvisarsi i requisiti della decisorietà e della definitività
del provvedimento in contestazione.
Tali considerazioni, che hanno indotto la Corte a ritenere inammissibile il
ricorso straordinario per cassazione, si fondano, rispettivamente, sul rilievo
che provvedimento autorizzatorio sarebbe finalizzato esclusivamente a governare
gli interessi dei minori, com'era confermato dal rilievo che sarebbe
impossibile l'identificazione di un soggetto portatore di un contrapposto
diritto o interesse sulla cui attribuzione sorga controversia non ché dal concorrente
rilievo che il provvedimento non è definitivo essendo possibile la sua revoca
prima della scadenza del termine quando vengano meno i gravi motivi che ne
abbiano giustificato il rilascio.
L'affermazione secondo cui il contrario orientamento dominante avrebbe sempre
ammesso solo per implicito il ricorso straordinario per cassazione non
corrisponde, peraltro, al reale stato della giurisprudenza la quale, tra le
tante pronunce che hanno pronunciato in materia senza affrontare la questione
dell'ammissibilità del ricorso (Cass. 17 settembre 2001, n. 11624; 14 marzo
2002, n. 3701; 19 marzo 2002, n. 3991; 21 giugno 2002, n. 9088; 22 maggio 2003,
n. 8033; 8 agosto 2003, n. 11951; 14 novembre 2003, n. 17194; 3 marzo 2004, n.
4301) annovera due sentenze emesse in pari data (Cass. 14 giugno 2002, nn. 8510
e 8511) le quali hanno ribadito, con ampiezza di argomentazioni, la tesi
prevalente dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.
Tali argomentazioni hanno trovato ulteriore sviluppo in una recentissima
sentenza redatta dal medesimo estensore (Cass. 11 gennaio 2006, n. 396), la
quale, replicando con diffusa motivazione alle argomentazioni poste a
fondamento della sentenza n. 4788 del 2005, ribadisce la validità
dell'orientamento prevalente attraverso le seguenti considerazioni: a) che il
provvedimento emesso ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha
carattere decisorio in quanto esso non ha per oggetto esclusivo l'interesse del
minore ma prende in considerazione un delicato e complesso equilibrio di
posizioni giuridiche diverse facenti capo, da una parte, al minore il quale,
avendo il diritto a restare in Italia, ha anche il diritto ad esservi assistito
da un familiare ancorché privo del permesso di soggiorno, e, dall'altra, al
familiare che ha il diritto di assistere il minore in Italia; b) che tali
diritti sono tutti funzionali al rispetto del diritto all'unità familiare e
alla reciproca assistenza tra i suoi membri - cui si intitola il titolo quarto
della citato decreto legislativo, che comprende gli artt. da 28 a 33 - e che
si, rivela particolarmente significativo allorquando del nucleo familiare
facciano parte minori, com'è confermato dal rilievo che i provvedimenti
giurisdizionali ed amministrativi finalizzati ad attuare tale diritto debbono
considerare "con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo" (art. 28, comma 3); c) che il provvedimento è diretto a
comporre una controversia per l'attribuzione di un bene della vita consistente
nella eccezionale concessione al minore di essere assistito in Italia da un suo
familiare e nella concessione al familiare del diritto di entrare in Italia
senza permesso di soggiorno e di rimanervi per un periodo determinato e a
precise condizioni; d) che il provvedimento è definitivo, in quanto
suscettibile di revoca solo in ipotesi verificabili dopo la sua pronuncia, e
cioè per il venir meno dei gravi motivi che ne giustificarono il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la sua
permanenza in Italia, ed è quindi idoneo a passare in giudicato rebus sic stantibus;
e) che il provvedimento di rigetto lederebbe irreversibilmente l'interesse
protetto dalla norma.
L'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti
in questione deve essere ribadita con le precisazioni che seguono.
La decisorietà dei provvedimenti camerali - tra i quali rientra quello in esame
- viene ravvisata non solo nelle ipotesi in cui il giudice decida
sull'attribuzione di un diritto o di uno status risolvendo un conflitto di
interessi tra due soggetti contrapposti, uno dei quali potrebbe essere la
Pubblica Amministrazione, con una pronuncia suscettibile di dar luogo a un
giudicato ma anche quando incida su determinate situazioni di diritto o su
status come avviene nel casi in cui la tutela giurisdizionale è diretta alla
composizione di un conflitto la cui soluzione non comporta la prevalenza di una
delle due contrapposte posizione giuridiche ma è funzionale alla tutela
dell'unico interesse coinvolto, come avviene nel caso dei provvedimenti di
revisione delle condizioni inerenti all'affidamento dei figli di genitori
separati ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi per il mantenimento della
prole a norma dell'art. 9 della l. 1° dicembre 1970, n. 898, con i quali il
giudice è chiamato a realizzare unicamente il miglior interesse della prole.
Nella specie, non può negarsi la decisorietà del provvedimento il quale incide
sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso delle
condizioni richieste dalla legge e, con temporaneamente, su quello del
familiare a far ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta
assistenza: esso ha, infatti, ad oggetto non già un interesse generico del
minore, ma un interesse specifico e pressante che va tutelato, se esistente,
anche in deroga delle disposizioni in materia di immigrazione, ancorché per un
periodo determinato. E, poiché sia l'espulsione che il ricongiungimento
familiare coinvolgono direttamente diritti soggettivi, il provvedimento del
giudice che decide sulla deroga ai divieti che precluderebbero l'ingresso e la
permanenza del familiare non può non decidere su veri e propri diritti,
paralleli e concorrenti seppur non contrapposti, del minore e del familiare e
non su un mero interesse del solo minore.
Inoltre il regime della revocabilità del provvedimento, che si concreta sempre
in una decisione su diritti, non può che essere unitario, nel senso che
l'espressa previsione di stabilità del provvedi mento positivo, che è
revocabile solo per fatti sopravvenuti, opera anche nei confronti del
provvedimento negativo che può essere impugnato per cassazione per essere
ridiscusso rebus sic stantibus, mentre la richiesta di ingresso del familiare
sfornito di permesso di soggiorno può essere riproposta solo prospettando una
diversa necessità di assistenza del minore.
Né, infine la natura contenziosa del procedimento potrebbe incontrare ostacolo
nel rilievo che la domanda di autorizzazione all'ingresso del familiare per
motivi di assistenza al minore bisognoso di cure va rivolta direttamente al
tribunale per i minorenni e non proposta nei confronti di una controparte in
quanto nel procedimento camerale che ne consegue il pubblico ministero è parte
necessaria non già a garanzia dell'interesse generale dell'ordinamento ma, in
considerazione degli interessi coinvolti nel giudizio, a tutela cioè della
corretta applicazione delle disposizioni dettate per disciplinare il fenomeno
dell'immigrazione nell'interesse dell'Amministrazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il conflitto di giurisprudenza in
esame dev'essere perciò risolto nel senso dell'ammissibilità del ricorso
straordinario per cassazione contro i provvedimenti di ingresso e permanenza in
Italia del familiare di un minore straniero per i gravi motivi di cui all'art.
31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Risolta la questione dell'ammissibilità della impugnazione per cassazione,
sollevata d'ufficio, può passarsi all'esame del ricorso proposto da H.R., in
quanto, per la natura degli interessi in discussione, appare opportuno l'esame
diretto da parte di queste Sezioni unite delle censure articolate d al
ricorrente, senza rimessione degli atti alla sezione originariamente investita
del ricorso.
Con il primo motivo viene denunziata la violazione e la falsa applicazione
dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 360,
n. 3, c.p.c., e si sostiene che erroneamente il decreto impugnato avrebbe
affermato che il provvedimento revocato sarebbe stato emesso senza alcuna
indicazione della sussistenza dei gravi motivi e, quindi, in assenza dei
requisiti richiesti dalla legge, e avrebbe operato una deroga inammissibile
alla disciplina del ricongiungimento familiare o della regolarizzazione ovvero
della sanatoria dell'ingresso e della permanenza del familiare del minore
bisognoso di cura, poiché il giudice di appello non avrebbe tenuto contro del
fatto che il provvedimento revocato è stato emanato all'esito di una consulenza
tecnica d'ufficio dalla quale risulta che la separazione da una dell'è figure genitoriali
nel momento evolutivo attraversato dalla minore la avrebbe sottoposta ad un
trauma psichico di tale rilevanza che ne avrebbe compromesso irrimediabilmente
la crescita.
La censura merita accoglimento in quanto - contrariamente a quanto mostra di
ritenere il giudice di appello - l'autorizzazione alla permanenza del
ricorrente in territorio italiano non è stata fondata sulla mera constatazione
della presenza in Italia di una figlia in tenera età, bensì sull'accertamento
concreto del grave pregiudizio che alla minore sarebbe derivato dalla perdita
improvvisa della figura paterna per effetto della sua espulsione.
Va premesso al riguardo che la norma in esame prevede una duplice fattispecie,
e cioè quella del l'autorizzazione all'ingresso e quella dell'autorizzazione
alla permanenza del familiare sul territorio nazionale in deroga alle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nel concorso di
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto
della sua età delle ,sue condizioni di salute; che la presenza di gravi motivi
richiede l'accertamento di situazioni di emergenza di natura eccezionale e
contingente, di situazioni, cioè, che non siano quelle normali e stabilmente
ricorrenti nella crescita di un minore secondo il ricorrente orientamento
interpretativo del la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 settembre 2001,
n. 11624; 19 marzo 2002, n. 3991; 21 giugno 2002, n. 9088; 14 novembre 2003, n.
17194).
E tuttavia, la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal
ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale
solo nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel
territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; ciò
non vale sempre, invece, nell'ipotesi in cui - come nella specie - venga
richiesta l'autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente
dovrebbe essere espulso, poi ché la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati
i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale
conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e
cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa dall'accertamento del
giudice minorile.
Nella specie, quindi, deve ritenersi irrilevante che nel ricorso rivolto al
tribunale per i minorenni non siano stati indicati i gravi motivi richiesti
dalla legge in quanto il giudice adito ne ha ritenuto certo l'avveramento sulla
base delle conclusioni della consulenza tecnica, e pertanto il Provvedimento
revocato dal giudice d'appello non ha autorizzato la permanenza del ricorrente
in Italia per il solo fatto della presenza di una figlia in tenera età, ma ha
accolto la domanda del genitore dopo aver accertato il grave pregiudizio che
sarebbe derivato alla minore dalla perdita improvvisa della figura genitoriale.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dell'esame del secondo
motivo con il quale viene denunciato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda
subordinata rivolta al giudice di appello e diretta ad ottener e
l'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale sino al definitivo
completamento della pratica di ricongiungimento familiare avviata
dall'appellato.
In conclusione, perciò il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente il
decreto impugnato dev'essere cassato, senza che al suo annullamento possa
seguire alcuna pronuncia sulle spese giudiziali a carico del pubblico
ministero; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto deve disporsi,
con pronuncia nel merito, il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a Sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, rigetta l'appello del Pubblico Ministero contro il decreto del Tribunale per i minorenni presso la Corte d'appello di Ancona.