LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 22.10.2010 n. 21750

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 3775-2007 proposto da:


G.L., - ricorrente -


contro


I.N.P.S. - controricorrente -


avverso la sentenza n. 572/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2006 r.g.n. 4812/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato ZUCCHI STEFANO per delega INNOCENZO MILITERNI; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con ricorso del 12.7.2000 al Tribunale di Torre Annunziata G. L. esponeva: che aveva svolto attività lavorativa quale marittimo dal 30.7.1960 al 28.4.1970 con imbarco per 85 mesi e 118 giorni; che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della ASL NA (OMISSIS) dal 26.10.1976; che in data 30.10.1980 aveva chiesto all’INPS la ricongiunzione dei periodi assicurativi a norma della L. n. 29 del 1979; che aveva ottenuto il riconoscimento del complessivo periodo di anni dieci e giorni otto, senza il beneficio dell’incremento pari al 40% del periodo di imbarco di cui alla L. n. 413 del 1984, art. 25. Tanto premesso chiedeva al giudice adito di riconoscere il prolungamento del 40% ai fini contributivi del periodo di effettiva navigazione (pari 35 mesi e 17 giorni) e di condannare l’INPS al ricalcolo del periodo contributivo.

Nella resistenza dell’INPS, il Tribunale accoglieva la domanda.

A seguito di impugnazione dell’Istituto, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello e rigettava la domanda del G. sul rilievo che la L. n. 413 del 1984, art. 6, lett. c) escludeva l’applicabilità del beneficio in questione “ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva o esonerativa dell’AGO”, come nel caso dell’appellato, divenuto dipendente di una ASL. Per la cassazione di tale sentenza G.L. Ha proposto ricorso con due motivi ed ha depositato memoria. L’INPS ha resistito con controricorso.


Diritto

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 26 luglio 1984, n. 413, art. 6, lett. c) in relazione all’art. 12 disp. Gen. E omessa motivazione, il ricorrente osserva che l’art. 6, lett. c) esclude dal beneficio “i lavoratori marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione” siano obbligatoriamente iscritti a forme assicurative diverse dall’assicurazione generale obbligatoria. Sostiene il ricorrente che a norma sopraindicata non è applicabile nei suoi confronti perché non è più lavoratore marittimo, essendo passato dal 26.10.1976 sotto la gestione previdenziale della CPDEL in quanto dipendente di una ASL. Con il secondo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 413 del 1984 cit., art. 6, lett. c) in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. E sostiene che la norma, ove interpretata nel senso che sono esclusi dalla maggiorazione prevista dall’art. 25 anche gli ex marittimi passati a forme assicurative diverse dall’AGO, si pone in contrasto con i citati parametri costituzionali creando una irragionevole sperequazione degli ex marittimi nei confronti dei marittimi rimasti iscritti all’AGO, pur avendo entrambe le categorie maturato al 1 gennaio 1980 ugual diritto alla maggiorazione di legge; inoltre, la norma così interpretata, si pone in contrasto con l’art. 38 Cost. In quanto l’ulteriore contribuzione (maturata dall’ex marittimo presso forme di assicurazione diverse dall’AGO), se vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non può produrre l’effetto di compromettere la misura della prestazione già potenzialmente maturata.

Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.

Questa Corte ha già affermato che i benefici di cui alla L. n. 413 del 1984, artt. 24 e 25 a favore dei lavoratori marittimi già iscritti alla soppressa cassa nazionale di previdenza marinara, che abbiano svolto periodi di effettiva navigazione anteriormente al 1 gennaio 1980, si applicano esclusivamente alle prestazioni pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e non anche ai marittimi che abbiano instaurato un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione che comporti l’iscrizione ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva o esonerativa si essa (vedi Cass. n. 6546 del 2000 e Cass. n. 10617 del 2002).

A sostegno delle citate decisioni è stato precisato che nel sistema della previdenza marinara, all’unica contribuzione assicurativa disciplinata dal D.P.R. n. 2109 del 1962, era subentrata, dal 1 settembre 1967 al 31.12.1979, per effetto della L. 27 luglio 1967, n. 658, un periodo di doppia contribuzione (all’AGO ed alla Cassa marittima) al fine di assicurare un trattamento integrativo di quello pensionistico ordinario. Tale regime di doppia contribuzione era stato abolito dal 1 gennaio 1980 (L. 29 febbraio 1980, n. 33) con la previsione di un’unica contribuzione nel regime AGO. La successiva L. 26 luglio 1984, n. 413, ha disposto la soppressione della cassa di previdenza marinara e il trasferimento all’INPS delle posizioni assicurative presso la stessa costituite, riconoscendo, ai marittimi iscritti nella gestione speciale, per compensare gli assicurati dalla perdita degli effetti della contribuzione integrativa, il beneficio dell’accrescimento convenzionale dell’anzianità contributiva relativa al periodo di doppia contribuzione. Però la citata L. n. 413 del 1984, art. 27 ha espressamente limitato il beneficio in questione “ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”. Di conseguenza, se a carico di questo ordinamento previdenziale l’assicurato non ha maturato alcuna prestazione pensionistica, perché ha chiesto ed ottenuto il ricongiungimento della sua anzianità contributiva già maturata presso l’AGO a quella successivamente accesa presso la pubblica amministrazione di cui era divenuto dipendente, non sussiste alcun obbligo dell’INPS di tener conto del beneficio in questione.

Nella citata sentenza n. 6546/2000 questa Corte ha altresì rilevato che la finalità peculiare della riforma pensionistica del personale marittimo, espressa dalla L. n. 413 del 1984, e l’esplicita esclusione della attrazione, fuori dal regime AGO, di talune prestazioni previdenziali, esclude la manifesta fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 6 della legge sia con riferimento all’art. 3 che con riferimento all’art. 38 Cost., sia perché trattasi di una scelta discrezionale del legislatore operata nell’ambito della riforma, sia perché la posizione assicurativa dei marittimi rimasti soggetti all’AGO non è omologabile a quella di coloro che sono transitati nel sistema previdenziale del pubblico impiego.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dai suddetti precedenti, cui intende dare continuità. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. Nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010