LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 20.10.2010 n. 21510
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. D’ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, - ricorrente -
contro
SIDA – intimata -
avverso la sentenza n. 7.20.07, depositata in data 28.2.07, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo; Udito il P.G. In persona del dr. Leccisi Giampaolo che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso.
Fatto
Con avviso notificato il 3.11.2000 l’Ufficio delle Entrate di Roma rettificava alla SIDA – società italiana distribuzione alimentari s.r.l. La dichiarazione IVA per l’anno di imposta 1995. L’avviso in questione si fondava sul P.F. Del 31.10.1997 redatto dalla G. di F. di Roma dal quale risultava che la società era coinvolta in un meccanismo diretto a frodare l’Iva su importazioni di carni. La SIDA presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia con atto notificato alla SIDA srl presso lo studio dell’avv. Zucchetti. Si costituiva il liquidatore della società deducendo che nelle more del processo la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese dopo la liquidazione in data 5 agosto 2005 e che, essendosi conseguentemente estinto il mandato conferito all’avv. Zucchetti ex art. 1722 c.c., la notifica dell’appello avrebbe dovuto essere effettuata direttamente ai liquidatore e non nel domicilio eletto. Chiedeva quindi dichiararsi l’inammissibilità dell’appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile il gravame. Avverso la detta sentenza l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Diritto
Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1722 e 2310 c.c., la ricorrente ha censurato la declaratoria di inammissibilità del gravame, pronunciata dai giudici di secondo grado, in quanto, a suo avviso, l’atto di appello sarebbe stato, invece, ritualmente “intestato alla società in persona del liquidatore sig. D.B.P. E regolarmente notificato nel domicilio eletto”.
La censura merita attenzione. A riguardo, torna utile richiamare l’attenzione sul rilievo, formulato dalla società Sida nell’atto di controdeduzioni presentato in secondo grado, nel quale osservava che, essendo stata la società stessa cancellata dal registro delle imprese dopo la liquidazione in data 5 agosto 2005, nelle more del processo, si era pertanto estinto il mandato conferito all’avv. Zuccheretti ex art. 1722 c.c.. Ne era derivato ulteriormente – questa, la conclusione della società in liquidazione – che la notifica dell’appello avrebbe dovuto essere effettuata direttamente al liquidatore nel suo domicilio e non nel domicilio eletto della società estinta, come invece era avvenuto ed era pacifico tra le parti.
La premessa torna utile in quanto, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che, in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui, così come nella specie, tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (Sez. Un. 4060/2010).
Ciò posto, deve considerarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di morte – o di perdita della capacità – della persona fisica oppure di estinzione della persona giuridica, “al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e sul mandato di cui all’art. 1722 c.c., n. 4), va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l’evento non dichiarato né notificalo. (Cass. 6701/09). Ne deriva che, determinando la cancellazione dai registro delle imprese l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui, così come nella specie, tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, l’atto di impugnazione non solo doveva essere rivolto, così come è accaduto, direttamente nei confronti della società in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore – essendo quest’ultima il soggetto effettivamente legittimato in quanto giusta l’insegnamento delle S.U. Di questa Corte (cfr Sez. Un. n. 15783/05) il processo di gravame deve essere instaurato tra i soggetti reali del rapporto – ma avrebbe dovuto essere altresì notificato presso la sede del soggetto effettivamente legittimato e non già presso il difensore della società in bonis. E ciò, per effetto dell’estinzione della parte originaria e della conseguente estinzione del mandato da questa conferito al difensore e della correlata elezione di domicilio. Nel caso di specie, come risulta dall’esame degli atti, esame consentito a questa Corte, la quale essendo anche giudice del fatto processuale ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, l’atto di appello, ritualmente diretto alla SIDA in liquidazione, in persona del liquidatore sig. D.B.P., fu però notificato presso lo studio dell’avv. Mario Zuccheretti, che aveva rappresentato e difeso la società prima dell’apertura della liquidazione nel giudizio di primo grado e non fu invece notificato, come invece avrebbe dovuto, presso la sede della società in liquidazione.
Ciò posto, si rende necessario stabilire se siffatta notifica debba ritenersi affetta da mera nullità, sanabile quindi nei modi e nei termini previsti dal codice di rito, oppure inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria. Ciò. Senza considerare che recentemente questa Corte ha statuito che la costituzione in giudizio della parte intimata, in tema di ricorso per cassazione, ha effetto sanante, anche in caso di notificazione inesistente, sia pure ex nunc (Cass. 8377/09).
A riguardo, restando nel solco tradizionale della giurisprudenza, vale la pena di rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa. Ne deriva che utile elemento di discrimine per distinguere l’inesistenza dalla nullità della notificazione è costituito dal rilievo che il vizio del procedimento notificatorio nella sostanza delle cose abbia comunque consentito la conoscenza dell’atto da parte del destinatario come naturale e non fortuito esito dell’attività dell’agente notificatore, malgrado irritualmente compiuta, giacche in tale ipotesi deve ritenersi verificato lo svolgimento di un procedimento notificatorio, rimasto sia pure parzialmente nell’ambito de modello previsto dalla legge. Con la conseguenza ulteriore che una notificazione va ritenuta soltanto nulla e deve ritenersi sanata in virtù del raggiungimento dello scopo quando la consegna sia comunque avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione ed il notificando, così come è avvenuto nella specie, mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto tant’è che si è costituito in giudizio.
né in senso contrario può valere la circostanza che il liquidatore della SIDA srl si sia costituito esclusivamente per dedurre i vizi relativi alla notifica “e segnatamente senza che questo atto costituisca alcuna sanatoria di nullità” (cosi come si legge nella sentenza impugnata) giacchè l’effetto sanante della nullità, previsto dall’art. 156 c.p.c., u.c. E derivante dal raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, ha una valenza oggettiva che viene ad attuarsi indipendentemente dalla volontà del soggetto interessato e senza che quest’ultimo possa in alcun modo vanificarlo.
11 dato normativo non consente dubbio a riguardo, senza considerare che una diversa interpretazione verrebbe a confliggere con il principio della ragionevole durata del processo che sollecita una riduzione all’essenziale delle ipotesi di nullità per vizi formali in funzione di una sollecita definizione della controversa.
Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, fondato sulla motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza d’appello. Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regala iuris diversa, deve essere cassata.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR dei Lazio, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Lazio, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010