LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 20.10.2010 n. 21505
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
CIRCOLO SPORTIVO M. S.R.L. - ricorrente -
contro
COMUNE DI M. – controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 36/18/04, depositata in data 20.1.2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.5.10 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;
Udito per la ricorrente l’Avv. Alessandro Guerrieri, munito di delega; Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La S.r.l. Circolo Sportivo M. proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento, notificati il 22 aprile 1999, con i quali il Comune di M. aveva provveduto alla liquidazione delle maggiori somme dovute per ICI dagli anni dal 1994 al 1998, in relazione a un complesso immobiliare costituito da fabbricati (inizialmente non ancora censiti e successivamente, mediante proposta di rendita ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, art. 1 classificati nei gruppi D1, D6 e c), per i quali l’imposta era stata commisurata, rispettivamente, in base ai valori risultanti dalle scritture contabili e in base alla rendita “similare”.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciando sull’appello proposto dalla società, previa acquisizione dei dati catastali, dal quali emergeva che la variazione della rendita era stata messa in atti in data (OMISSIS), accoglieva parzialmente le domande dell’appellante, escludendo in toto le sanzioni, nonché – limitatamente al periodo compreso fra la data di attribuzione della rendita catastale e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso – gli interessi.
Per la cassazione di tale decisione la società ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
Si è difeso con controricorso il Comune di M..
Diritto
2.1 - Il ricorso è infondato e va rigettato. Ben vero, le censure della ricorrente riguardano la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5 e 11 (1^ motivo); del D.M. n. 701 del 1994, art. 1; del D.L. n. 70 del 1988, art. 11; del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 65, 66 e 69; del R.D.L. n. 652 del 1930, art. 1; del D.M. 4 dicembre 1961, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e dell’art. 24 Cost. (2^ motivo), delle “norme sull’obbligo di motivazione”, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 nonché vizio motivazionale (3^ motivo), ed, infine, dell’art. 2697 c.c. (4^ motivo), in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.
2.2 - Tali motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in considerazione della loro intima connessione, attengono – come emerge pacificamente dalla decisione impugnata e dal tenore del ricorso – ad una fattispecie caratterizzata dalla pretesa impositiva dell’ente territoriale, in materia di imposta comunale sugli immobili, in relazione a fabbricati per i quali risulta che la stessa M. s.r.l. Ebbe a proporre la cd. “proposta” di accatastamento avvalendosi della procedura DOCFA. 2.3 – Si duole la società contribuente di non aver mai ricevuto la notifica della rendita, che non sarebbe pertanto divenuta “definitiva”; che tale omissione inficerebbe gli avvisi di accertamento, comportando violazione del diritto di difesa e comunque carenza motivazionale, ed, infine, che la pretesa impositiva sarebbe sfornita di prova.
2.4 - In proposito va osservato che, indipendentemente dalla natura perentoria del termine stabilito dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1 prevalentemente esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., 21 luglio 2006, n. 16824), la procedura ed. DOCFA è caratterizzata dalla collaborazione del contribuente, che propone “anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare”. Tale rendita “rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva”.
L’efficacia, ancorchè non definitiva, della rendita proposta, rende del tutto frustranea una eventuale notificazione della stessa ad opera dell’Agenzia del Territorio o di altro ente impositore, anche perchè non trova alcuna giustificazione, sul piano logico e giuridico, portare a conoscenza del proponente il contenuto della proposta dallo stesso già formulata.
In tale ottica si colloca il principio, affermato da questa Corte in materia di imposta comunale sugli immobili (Cass., 3 luglio 2009, n. 15719), secondo cui il ricorso alla procedura DOCFA abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita, trovando applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 che autorizza il Comune ad utilizzare dati comunque acquisiti.
D’altra parte, l’esclusione della necessità di una notifica, così come prevista dalla L. n. 21 novembre 2000, art. 74, n. 342, deriva, per l’appunto, dall’assenza di un provvedimento che abbia “comportato attribuzione o modificazione della rendita”.
2.5 - La natura di atti di liquidazione degli avvisi impugnati, secondo la normativa applicabile ratione temporis, esclude, quindi, non solo la necessità della notifica della rendita proposta dalla stessa ricorrente, ma consente che possano gli stessi ritenersi adeguatamente motivati con il richiamo ai dati emergenti dalla stessa proposta DOCFA, ben noti alla contribuente, la cui applicabilità, per le indicate ragioni, non può essere seriamente posta in discussione.
2.6 - Non può ritenersi, infine, che la decisione impugnata abbia violato i principi in materia di onere della prova, in quanto, al di là dell’improprio riferimento alla L. n. 342 del 2000, art. 74 la conferma degli avvisi muove dall’implicita constatazione che la ricorrente, pur dolendosi dell’omessa notifica della rendita, non ha mai contestato la corrispondenza dei dati utilizzati dal Comune a quelli emergenti dalla più volte richiamata “proposta” effettuata ai sensi del D.M. n. 701 del 1994.
2.7 - Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto i principi richiamati risultano consolidati in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010