SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 7 novembre 2005, n. 21479
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2001 Marco M. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Verbania la società Autostrade Concessioni s.p.a. chiedendo che venisse dichiarata, con le conseguenze di legge, la illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 30 novembre 2000.
A giustificazione della
domanda esponeva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni
di esattore presso il casello di Castelletto Ticino e che, avendo subito tra i
mesi di giugno e luglio 2000 ben tre rapine a mano armata durante il turno
notturno, aveva chiesto inutilmente alla società datrice di lavoro l'adozione
di misure idonee a garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori addetti al
casello e, quindi, dopo avere del pari inutilmente diffidato la società, aveva
comunicato di volersi astenere dal lavoro con diritto alla retribuzione a
decorrere dal 15 ottobre 2000, ricevendo come risposta la contestazione
dell'assenza ingiustificata e l'intimazione del licenziamento.
Con sentenza in data 19 settembre 2001 il giudice adito rigettava la domanda
del lavoratore.
Con sentenza in data 10 maggio-6 giugno 2002 la Corte d'appello di Torino
rigettava l'appello del M. osservando che ai fini della decisione della
controversia non fosse determinante accertare se le misure di sicurezza
adottate dalla società datrice di lavoro fossero pienamente idonee a garantire
la sicurezza dei lavoratori o se, invece, ne fossero individuabili altre
maggiormente efficaci, perché, anche qualora fosse stato accertato un parziale
inadempimento del datore di lavoro agli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c.,
il rifiuto totale della prestazione lavorativa da parte del lavoratore non
sarebbe stato comunque proporzionato al parziale inadempimento del datore di
lavoro e non sarebbe stata, perciò, applicabile la scriminante di cui all'art.
1460 c.c.
La Corte territoriale aggiungeva, altresì, che anche a volere ritenere fondato l'addebito mosso dal lavoratore alla società Autostrade di non avere adeguatamente provveduto a tutelare la sicurezza dei propri dipendenti per i rischi extralavorativi in violazione dell'art. 2087 c.c., tale inadempimento non avrebbe potuto essere considerato grave sia perché si trattava di un inadempimento relativo a uno solo dei profili di tutela della sicurezza dei lavoratori e sia perché non poteva essere addebitata alla società Autostrade la totale assenza di misure di sicurezza ma, eventualmente, soltanto la mancata adozione di misure di sicurezza più idonee e non facilmente individuabili.
Marco M. ricorre per la
cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino con due motivi.
La Autostrade Concessioni s.p.a. resiste con controricorso e ha presentato in
udienza memorie di replica contro le conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo
motivo, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi, il
ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. in
relazione all'art. 1460, violazione e falsa applicazione dell'art 1460 c.c.,
nonché omessa motivazione su tali punti decisivi della controversia, deduce che
soltanto in occasione delle successive rapine verificatesi sempre alle stesso
casello e in occasione delle quali l'esattore era stato ferito con un colpo di
arma da fuoco, la società si era decisa a blindare il casello, proprio come ripetutamente
o inutilmente egli aveva auspicato.
Aggiunge che sul punto la Corte d'appello di Torino era stata carente nella
motivazione affermando che in difetto di una idonea tutela dell'incolumità del
lavoratore e dei numerosissimi episodi di rapina verificatisi, la mancata
adozione di tutte le cautele possibili potesse configurarsi come inadempimento
parziale contrapposto all'inadempimento totale del lavoratore senza
considerare, invece, che quest'ultimo non aveva potuto far altro che
allontanarsi dal casello sino al momento in cui esso non fosse stato difeso.
Rileva, ancora, il ricorrente che la Corte d'appello di Torino non aveva correttamente valutato, ai fini della sussistenza della scriminante dell'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., il principio della correttezza e della buona fede, certamente sussistenti in capo al lavoratore, che prima di rifiutare la prestazione lavorativa, aveva invitato ripetutamente la società ad approntare misure di sicurezza più idonee a tutelare l'integrità fisica dell'esattore del casello, nonché quello della successione cronologica e della proporzionalità tra l'inadempimento della società e il rifiuto della prestazione lavorativa, posto che l'adempimento richiesto alla società concerneva misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Su tale punto, conclude
il ricorrente, andava adeguatamente accertata la sussistenza della gravità
dell'inadempimento del datore di lavoro idonea a giustificare l'inadempimento
del prestatore di lavoro.
Invece la corte territoriale aveva ritenuto che la totale inadempienza del
lavoratore escludesse la scriminante di cui al citato art. 1460 omettendo, in
tal modo, di motivare sulla gravità dell'inadempimento della società, attinente
alla integrità fisica del lavoratore e idonea, perciò, a giustificare
l'inadempimento di quest'ultimo.
Il ricorso è fondato.
Nei contratti a
prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio
inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere alla
valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non soltanto in
riferimento all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche in
relazione ai rapporti di causalità e di proporzionalità di tali inadempienze
rispetto alla funzione economico-sociale del contratto al fine di stabilire se
effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra
di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che va, in primo luogo,
accertata la sussistenza della gravità dell'inadempimento cronologicamente
anteriore, perché quando questo non è grave, il rifiuto dell'altra parte di
adempiere non è di buona fede e, quindi, non è giustificato (v. pronunce di
questa Corte 4743/1998; 10668/1999; 699/2000; 8880/2000 ecc.). Va inoltre,
aggiunto che il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la
proposizione dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum sussiste quando,
nella comparazione tra inadempimento cronologicamente anteriore e prestazione
corrispettiva rifiutata, il rifiuto sia stato determinato non solo da un
inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di
correttezza che l'art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla natura del
contratto e alle finalità da questo perseguite (v. pronuncia di questa Corte
4743/1998).
In particolare con riferimento al contratto di lavoro l'ipotesi del
sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione lavorativa
tale da giustificare il licenziamento ex art. 18 l. 300/1970 per giusta causa o
per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 l. 604/1996 non è ravvisabile se
il mancato o non completo adempimento del lavoratore trova giustificazione
nella mancata adozione da parte di datore di lavoro delle misure di sicurezza
che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a
tutela dell'integrità fisica e psichica del prestatore di lavoro e se
quest'ultimo prima dell'inadempimento secondo gli obblighi di correttezza
informa il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela
dell'integrità fisica e psichica del lavoratore, sempre che tale necessità sia
evidente o, comunque, accertabile o accertata.
Ciò premesso, va,
intanto, osservato che è erronea l'affermazione della corte territoriale,
secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al lavoratore
misure di sicurezza idonee a garantirgli la integrità fisica e morale
nell'adempimento della prestazione lavorativa avrebbe avuto ad oggetto un
rischio di natura extra-lavorativa.
Il rischio denunciato dal lavoratore, invece, era lavorativo, posto che trovava
occasione nell'adempimento della sua prestazione.
Pertanto, al fine di
stabilire quale sia l'inadempimento colpevole e quale quello incolpevole
occorre procedere necessariamente a una comparazione tra l'inadempimento
cronologicamente anteriore e quello cronologicamente successivo al fine di
valutare la gravità del primo, in relazione alla funzione socio-economica del
contratto, come conseguenza giustificata o giustificabile dell'inadempimento
del secondo.
Tale giudizio di prevalenza o di equivalenza tra i due contrapposti
inadempimenti contrattuali costituisce un accertamento di fatto, in quanto tale
non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente e
immune da vizi logici e giuridici.
Nella specie, invece, la Corte d'appello di Torino ha esaminato la comparazione
delle inadempienze in base al criterio quantitativo e non già a quello
qualitativo ossia ha comparato i due contrapposti inadempimenti non già in
riferimento alla loro natura e gravità, bensì alla totale o parziale mancata
esecuzione delle fondamentali prestazioni corrispettive del contratto di
lavoro.
In riferimento alla scriminante di cui all'art. 1460 c.c. andava invece
valutata la natura della complessiva obbligazione incombente sul datore di
lavoro e comprendente anche l'obbligo di adozione di tutte le misure di
sicurezza idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica del lavoratore
in relazione all'organizzazione dell'azienda.
Una volta accertata l'inosservanza di tale obbligo di adozione delle misure di
sicurezza, avrebbe dovuto esser cura del giudice di merito accertare, a sua
volta, previo libero apprezzamento delle risultanze di tutte le circostanze
evidenziate dai testi o da ritenere acquisibili al processo se non come fatti
notori (successive rapine allo stesso casello in occasione delle quali sono
stati feriti esattori ivi addetti e successiva adozione delle misure di
sicurezza già richieste dal M.) quanto meno se e come fatti non contestati, se
fosse stata o no giustificata secondo correttezza e buona fede la risposta di
inadempimento del lavoratore.
Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte
d'appello di Genova, la quale si uniformerà, nella definizione della
controversia, ai principi di diritto sopra sottolineati e sorreggerà la
decisione con motivazione esauriente e immune dai vizi logici e giuridici in
cui è incorsa la Corte d'appello di Torino e sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova.