LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 11.10.2010 n. 20966


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente -

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da:


Agenzia delle Entrate, - ricorrente -


contro

I.P.C. - intimata -


avverso la decisione n. 6/38/08 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 12 febbraio 2008, depositata il 12 marzo 2008, R.G. 5182/07;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 luglio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni; rilevato che in data 1 giugno 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta: Il relatore cons. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati.

Fatto


1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente, I.P.C. Iniziative Promozioni Commerciali s.r.l., della cartella di pagamento per IRPEG, IRAP, IVA, ritenute alla fonte, iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello unico per l’anno d’imposta 2001, dal quale erano emersi omessi versamenti da parte della I.P.C. Sosteneva la società ricorrente di aver definito gli omessi versamenti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1. Si costituiva l’Agenzia rilevando che il ritardato pagamento della seconda e terza rata aveva determinato il mancato perfezionamento del condono con conseguente emissione di provvedimento di diniego;

2. La CTP ha accolto il ricorso ritenendo comunque perfezionata la definizione degli omessi versamenti. Contro tale decisione ha proposto appello l’Agenzia rilevando la specialità del procedimento ex art. 9 bis in cui non è previsto che il ritardato versamento delle rate successive alla prima non abbia effetto sulla definizione;

3. La C.T.R. Ha respinto l’appello ritenendo che la circostanza per cui l’art. 9 bis, non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento dei ratei successivi al primo, non porta automaticamente alla inefficacia della definizione del condono sia perchè quando il legislatore ha inteso sanzionare nell’ambito della L. n. 289 del 2002, la decadenza dal beneficio ha previsto espressamente questa eventualità, come nel caso dell’art. 11, comma 3, sia perchè, nel quadro del sistema attuato dalla predetta legge, sono previste molteplici ipotesi, di segno opposto a quella sostenuta dall’Ufficio, in base alle quali la definizione del condono si ritiene perfezionata con il pagamento della prima rata;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione (violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) con il quale propone alla Corte il seguente quesito di diritto: se il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in caso di rateizzazione, possa ritenersi perfezionato, come ritenuto dall’impugnata sentenza, anche effettuando alcuni pagamenti in ritardo, come espressamente previsto per le altre forme di condono disciplinate dalla L. n. 289 del 2002, oppure se debba affermarsi il principio secondo il quale, attesa la mancanza di clausole esplicitamente riferibili all’art. 9 bis citato, volte a riconoscere effetti al pagamento tardivo, tale forma di condono è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma;

Ritiene che:

1. la tesi dell’amministrazione appare palesemente fondata in quanto non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla C.T.R. Dato che la sostituzione dell’obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l’istanza di definizione appare condizionata dal punto di vista dell’amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi, in relazione all’andamento dei due gradi di merito per compensare le spese processuali relative. La società intimata va invece condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese del giudizio di merito compensate. Condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.100, di cui 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010