Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 12 ottobre 2004, n. 20133
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di note in data
7 aprile 2000 del presidente del Tribunale di Roma e 24 maggio 2000 e 14
dicembre 2001 del presidente della Corte di appello della stessa sede, il 30
novembre 2000 ed il 5 marzo 2002 il Pg presso la Corte di cassazione promosse l'azione disciplinare nei confronti del dott. X.Y.,
addebitandogli di aver depositato numerose sentenze, da lui estese quale
giudice di detto Tribunale e, poi, come consigliere della Corte di merito pure
menzionata, con notevoli ritardi e con conseguente compromissione del prestigio
della funzione giudiziaria.
L'incolpato si giustificò affermando di avere assunto un ruolo di cause
particolarmente complesso, di essere stato addetto sia alla seconda sezione
civile che alla sezione famiglia, e di aver vissuto un periodo di grave disagio
familiare sia per la necessità di occuparsi di due figli gemelli in assenza
della moglie, preside a Rieti, sia per le gravi condizioni di salute della
madre residente a Lecce e deceduta il 13 settembre 2001.
Con sentenza del 23 maggio 2003, depositata il 2 febbraio 2004, la Sezione disciplinare del C.s.m., previa riunione dei due procedimenti, ha dichiarato non
doversi procedere per l'omesso deposito delle sentenze del Tribunale di Roma
per precedente giudicato, ha ritenuto il dott. Y responsabile delle altre
incolpazioni ascrittegli e gli ha inflitto la sanzione disciplinare
dell'ammonimento.
Per quanto ancora interessa il giudice disciplinare ha affermato che i ritardi
contestati per il periodo di servizio prestato presso la Corte di appello tra la fine del 1999 ed il luglio 2002 erano certamente imputabili a
mancanza di diligenza e laboriosità, ed ha escluso che ricorressero cause di
giustificazione.
Tali ritardi erano di notevole entità e pari, per l'anno 1999, a non meno di undici mesi dalla data della riserva in decisione e, per il resto, non inferiori
a 200 giorni e fino ad un massimo di 480 giorni.
Non era provata una particolare gravosità dei ruoli, e solo nel 1999 il dott. Y
aveva svolto funzioni presso la sezione per i minorenni e la famiglia, oltre
che presso la seconda sezione civile; negli anni 1999 e 2000, comparativamente
con gli altri consiglieri la sua produttività era stata di gran lunga la più
bassa, mentre negli anni 2001 e 2002 l'incolpato si era collocato
rispettivamente al penultimo e terzultimo posto di una graduatoria decrescente.
Le sue condizioni di salute non incidevano sulla capacità di lavoro; non era
provato che quelle, gravi, della madre avessero, fin quando ella era rimasta in
vita, reso necessario un impegno assistenziale del figlio incompatibile con
un'adeguata dedizione ai doveri d'ufficio. Lo svolgimento delle funzioni
genitoriali, pur nella situazione prospettata, non poteva giustificare i
contestati ritardi.
La sentenza assolutoria del 13 ottobre 2000 non poteva comportare effetti,
favorevoli all'incolpato, relativamente agli addebiti non coperti dal giudicato
essendo essa relativa a diverso arco temporale ed avendo essa apprezzato cause
di giustificazione contingenti e ben delimitate nel tempo
Per la cassazione di tale decisione il dott. Y ha proposto ricorso, affidato a
quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo
del ricorso il ricorrente, nel dedurre con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5,
c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e ss. r.d. 511/1946
nonché vizi di motivazione su punto decisivo, afferma che la richiesta di
proscioglimento dell'incolpato, avanzata dal procuratore generale dinanzi alla
sezione disciplinare, ha comportato rinuncia alla relativa azione, richiama al
riguardo il carattere facoltativo dell'azione stessa (art. 107, comma 2, Cost.)
in contrapposizione con quello, invece obbligatorio, dell'azione penale (art.
108: recte, 112 Cost.), sostiene la natura lato sensu civilistica dell'azione
disciplinare, in quanto attinente al rapporto di impiego del magistrato, ed
addebita alla sentenza impugnata di aver del tutto omesso di esaminare le
argomentazioni svolte dallo stesso Pg a sostegno della richiesta in questione.
Le censure sono infondate.
Premesso che, come lo stesso ricorrente puntualmente osserva, il carattere
irretrattabile dell'azione disciplinare è stato più volte affermato da queste
Sezioni unite (v. tra le altre, le sentenze 1994/2003 e 338/1999), non ritiene la Corte che gli argomenti addotti a sostegno della opposta tesi possano consentire di
discostarsi da tale indirizzo interpretativo come invece il ricorrente
pretende.
Invero l'art. 34, ultimo comma, r.d. 511/1946 dispone che, nella fase
dibattimentale del giudizio disciplinare nei confronti di magistrati, si
osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le
disposizioni dello stesso decreto, le norme dei dibattimenti penali: orbene né
tali norme, né le disposizioni speciali del decreto annettono alla richiesta di
proscioglimento in questione valore di rinuncia all'azione.
Al contrario il comma 2 dell'art. 33 stesso decreto 511/1946 stabilisce che il
giudice disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se
su conforme richiesta del Pm ritenga che dalle prove restino esclusi gli
addebiti.
Se, dunque, per espressa disposizione di legge non equivale a rinuncia la
richiesta di non luogo a rinvio al dibattimento, avanzata dal Pm all'esito
della fase istruttoria, dovendo essa trovare l'assenso anche del giudice, a
maggior ragione non può produrre tale effetto la richiesta di proscioglimento
avanzata dalla stessa parte all'esito della successiva fase dibattimentale.
La norma speciale è del tutto coerente con le disposizioni processuali penali
che non prevedono la rinuncia all'azione, né la incompatibilità, dedotta dal
ricorrente, può scaturire dal carattere facoltativo dell'esercizio dell'azione
disciplinare.
Se, invero, per norma costituzionale (il citato art. 107) è rimesso al potere
discrezionale del titolare di tale azione l'esercizio o meno di essa, deve
escludersi, dopo l'inizio del procedimento, che lo stesso soggetto possa
disporne.
Il potere dispositivo viene invero in rilievo nel processo civile, nel quale
sono in gioco interessi meramente privatistici, mentre nel processo
disciplinare rileva l'interesse pubblico, non disponibile da parte del titolare
dell'azione dopo che essa è stata esercitata, al corretto esercizio delle
funzioni giurisdizionali La pretesa, dunque, del ricorrente, volta ad
assimilare azione disciplinare ed azione civile, è priva di ogni fondamento.
La censura di vizio motivazionale è invece inammissibile: il ricorrente,
invero, non afferma che, a sostegno della richiesta in esame, il Pg d'udienza
abbia svolto argomentazioni diverse da quelle addotte dalla difesa e confutate
dalla sentenza impugnata né, in osservanza dell'onere di autosufficienza del
ricorso, le ha comunque in esso riprodotte al fine di porre la Corte in grado di valutarne rilevanza e decisività.
2. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è
stata emessa dalla sezione disciplinare in data 23 maggio 2003, oltre il
termine biennale posto dall'art. 59 d.P.R. 916/1958, modificato dall'art. 12 l. 1/1981, e che fa decorrere dall'11 dicembre 2000, data di inizio del procedimento
"attraverso la informativa di cui all'art. 59 citato": del quale,
pertanto, denuncia la violazione.
La censura è infondata.
Il comma 9 di detto art. 59, come sopra modificato, dopo aver disposto che
entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato
il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare
stabilisce ulteriormente, ed è la parte che qui interessa, che "nei due
anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la
sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si
estingue, sempre che l'incolpato vi consenta".
Nella specie è dunque la comunicazione del predetto decreto (e non già, come
invece pretende il ricorrente l'inizio del procedimento, che invece rileva agli
effetti della decorrenza del diverso termine annuale di cui alla prima parte
dello stesso art. 59, diverso termine che non forma però oggetto di ricorso e
sul quale v., da ultimo, Cassazione 1418/2004 e 800/2002) che segna il dies a
quo del termine in questione. Detta comunicazione risulta avvenuta, per i due
procedimenti disciplinari, poi riuniti, rispettivamente il 20 novembre 2001 ed
il 9 ottobre 2002, talché, mentre deve escludersi la rilevanza della diversa e
precedente data indicata dal ricorrente 11 dicembre 2000 la sentenza risulta
tempestivamente emessa il 23 maggio 2003.
Correttamente, invece, lo stesso ricorrente indica in quest'ultima data il dies
ad quem del termine, senza attribuire rilievo alcuno a quella ben successiva (2
febbraio 2004) del deposito in segreteria della decisione.
Deve infatti ribadirsi che detto termine va identificato nella lettura del
dispositivo giacché il procedimento disciplinare si modella su quello penale
(Cassazione 12173/1990: decisione che non può ritenersi superata, nonostante la
non del tutto propria formulazione della relativa massima, dalla successiva
sentenza 857/1999 di queste Sezioni unite riferendosi questa ad altra
fattispecie, nella quale, come precisato nella relativa motivazione, non era
stato dedotto che il termine in questione non fosse stato osservato).
La sezione disciplinare non era pertanto tenuta a motivare, diversamente da
quanto anche preteso dal ricorrente, su una causa estintiva non verificatasi.
La quale, inoltre, non è automatica ma richiede altresì il consenso dell'incolpato
(sul quale vedasi, da ultimo, Cassazione 2626/2002): consenso del quale la
sentenza impugnata non fa cenno alcuno - né il ricorrente afferma di averlo
manifestato nel corso del dibattimento -, e che non può, per la prima volta,
essere espresso o preso in esame in questa sede di legittimità come invece lo
stesso ricorrente sembra pretendere.
3. Con il terzo motivo questi denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e
324 c.p.c. e vizi di motivazione, ed afferma che il giudicato assolutorio
formatosi per i ritardi nel deposito di sentenze nei quali egli incorse nel
periodo in cui svolgeva funzioni di giudice di tribunale, doveva dispiegare
effetti, per le valutazioni di ordine generale che lo sorreggono, anche per il
successivo periodo per il quale ha invece riportato condanna.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata ha escluso che le circostanze giustificative, che avevano
comportato il proscioglimento dell'incolpato per il lavoro svolto presso il
tribunale, operassero anche per il periodo della Corte di appello, osservando
che non solo trattavasi di periodi distinti e successivi, ma che la stessa
sentenza assolutoria aveva accertato essersi trattato di difficoltà contingenti
e ben delimitate nel tempo, ormai superate a distanza di tempo: motivazione
adeguata e logica, e come tale incensurabile in questa sede, ed investita solo
in parte da specifiche censure, le quali, in particolare, non si appuntano
sull'affermato carattere transitorio (p. 8 sentenza impugnata) delle cause di
giustificazione che avevano dato luogo al pregresso proscioglimento.
Invero, la preclusione del giudicato opera solo nell'ipotesi di identità
oggettiva e soggettiva, e dunque non ricorre in caso di mutamento, anche
soltanto parziale, di uno solo di tali elementi: nella specie la sezione
disciplinare ha escluso la sola identità oggettiva in considerazione del
diverso arco temporale e del carattere circoscritto nel tempo delle circostanze
che avevano fatto ritenere giustificati i ritardi accumulati dal dott. Y nel
deposito delle sentenze del tribunale, ed entrambe tali argomentazioni non
formano specifico oggetto di ricorso.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18 r.d.
511/1946 e vizi di motivazione e, pur riconoscendo che "non sono
ovviamente contestabili" i ritardi nel deposito delle sentenze, per i
quali ha riportato condanna, ne pone in discussione la imputabilità soggettiva
i nonché la lesione del prestigio della Magistratura.
Le censure sono inammissibili.
Ribadito che il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare non può
essere rivolto a conseguire un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di
accertamento e di apprezzamento da parte della menzionata sezione (Cassazione
8635/1995), e che la Corte di cassazione deve limitarsi ad esprimere un
giudizio sulla congruità, adeguatezza ed assenza di vizi logici nella
motivazione che sorregge la decisione finale (Cassazione 7505/2004), deve
rilevarsi che gli argomenti addotti dal ricorrente mirano appunto ad una
diversa valutazione delle risultanze processuali - sulla base della quale è
allegata la violazione dell'art. 18 - inibita a questa Corte essendo la
relativa motivazione adeguata e coerente.
L'elemento soggettivo è stato invero ravvisato sub specie di negligenza,
motivatamente affermata sulla base della molteplicità e gravità dei ritardi,
accumulati in un arco temporale rilevante e ritenuti non giustificati, ed
indirettamente confermata dalla ridotta comparativa produttività.
Legittimamente, e nell'esercizio del potere di apprezzamento delle risultanze
processuali, la Sezione disciplinare ha ritenuto di considerare soltanto
limitatamente alla entità della sanzione i positivi ma generici giudizi
espressi sull'incolpato in sede amministrativa, ma poi contrastati dai rapporti
dai quali scaturì l'esercizio dell'azione disciplinare, non senza rilevare che
inammissibilmente il ricorrente assegna valore di documento fondamentale
pretermesso ad una attestazione del presidente della seconda sezione civile del
tribunale di Roma, giacché la ora censurata affermazione di responsabilità
disciplinare è limitata al diverso periodo della Corte di appello.
Quanto infine alla lesione del prestigio della Magistratura deve ribadirsi che
nel caso in cui il magistrato sia incorso in ritardi nel deposito di
provvedimenti che siano - come nella specie - tali, per consistenza e numero,
da superare i limiti della ragionevolezza e giustificabilità, la lesione stessa
è in re ipsa, senza necessità di accertamento in ordine al concreto verificarsi
della perdita di credibilità della funzione (tra le altre, Cassazione
1039/2000).
Erroneamente il ricorrente afferma che tale indirizzo si pone in contrasto con
il principio secondo cui deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilità
oggettiva, giacché la lesione del prestigio della Magistratura attiene invece
all'elemento oggettivo e non soggettivo dell'illecito disciplinare, a
realizzare il quale si richiede la violazione di una regola di condotta che
abbia altresì prodotto tale negativo effetto (e che, sul piano soggettivo, sia
imputabile a titolo di dolo o colpa).
Orbene, nell'ipotesi in cui l'illecito disciplinare sia consistito, come nella
specie, in molteplici reiterati e gravi ritardi nel deposito di provvedimenti
giurisdizionali, ben è ravvisato nel fatto, e sia pure solo implicitamente, la
lesività del prestigio.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli
intimati vittoriosi svolto in esso attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.