LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


(Sentenza 29.10.2012 n. 18581)

                       

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. ROVELLI  Luigi Antonio                        -  Presidente   -

Dott. PETITTI  Stefano                         -  rel. Consigliere  -

Dott. PARZIALE Ippolisto                            -  Consigliere  -

Dott. GIUSTI   Alberto                              -  Consigliere  -

Dott. VINCENTI Enzo                                 -  Consigliere  -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


C.V. - ricorrente -


contro

 

MINISTERO  DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ((OMISSIS))- resistente -


avverso  il  decreto  della Corte d'appello di  Genova  n.  1197/2011 depositato  in  data 14 maggio 2011, emesso nei procedimenti  riuniti iscritti al 1096/2010 R. V.G.;

Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  19 luglio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

                

FATTO


Con ricorso depositato in data 16 settembre 2010 presso la Corte d'appello di Genova, C.V. ha proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un giudizio introdotto dinnanzi al TAR della Toscana nel maggio 1999, definito con sentenza depositata il 15 dicembre 2009.

L'adita Corte d'appello ha rigettato il ricorso sul rilievo che il ricorrente, dopo il deposito del ricorso nel maggio 1999 con contestuale richiesta di fissazione dell'udienza, si era totalmente disinteressato del procedimento e non aveva depositato alcuna istanza di sollecita definizione del procedimento, neanche a seguito della comunicazione, da parte del TAR, dell'avviso di perenzione ultraquinquennale; circostanze, queste, che consentivano di escludere che l'istante avesse subito un qualche disagio psicologico per il protrarsi del giudizio presupposto.

Per la cassazione di questo decreto C.V. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

L'amministrazione intimata ha depositato memoria ai fini della partecipazione alla discussione in pubblica udienza.


DIRITTO


Il collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l'unico motivo di ricorso (rubricato violazione dell'art. 6, par.

1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2), il ricorrente, dopo aver dato atto che il procedimento è stato dichiarato perento con decreto del 31 marzo 2009, si duole del fatto che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto la violazione del termine di durata ragionevole del giudizio presupposto, abbia poi escluso il diritto all'indennizzo del danno non patrimoniale sofferto per detta violazione. Richiama in proposito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno non patrimoniale costituisce una conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Questa Corte ha già più volte affermato i principi secondo cui l'innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui - tuttavia - la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell'equità, sulla determinazione dell'entità dell'indennizzo, con riferimento all'art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze 6194 del 2012 e le sentenze ivi citate nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008, 14753 del 2010, nonchè l'ordinanza n. 5317 del 2011).

Tale orientamento giurisprudenziale, del resto, ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia), la quale inoltre, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d'importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell'indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14753 del 2010 cit. e 1359 del 2011).

Questa Corte ha inoltre affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 - nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008 - non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull'attualità dell'interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell'istanza di fissazione, rendendo esplicito l'attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l'esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell'atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6619 del 2010 e 3271 del 2011).

Nella specie, la Corte d'appello di Genova ha sostanzialmente - ed erroneamente - fondato la ratio decidendi, in violazione di tutti i su richiamati principi, sul rilievo della presunzione di disinteresse dimostrata dalla mancata presentazione dell'istanza di prelievo;

circostanza, questa, che se può incidere sul quantum della liquidazione del danno, non può invece incidere sull'an del diritto, conducendo alla reiezione della domanda.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato.

Non sono peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.

Il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa dieci anni e mezzo (dal maggio 1999 al dicembre 2009, data del deposito della sentenza del TAR Toscana). Da tale durata devono essere detratti: a) il termine di durata ragionevole pari a tre anni;

il periodo successivo alla entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in legge dalla L. agosto 2008, n. 133, pari a un anno e quattro mesi. Il detto giudizio si è quindi irragionevolmente protratto per circa cinque anni e due mesi, sicchè al ricorrente spetta un indennizzo da determinarsi in Euro 5.375,00.

L'amministrazione intimata deve quindi essere condannata al pagamento della somma di Euro 5.375,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall'ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell'Amministrazione resistente.

Le spese di entrambi i giudizi vanno distratte in favore dell'Avvocato Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.375,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 873,00, di cui Euro 445,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00, di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore dell'Avvocato Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2012