LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 12 ottobre 2012, n. 17438
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. LA TERZA
Maura
- Presidente -
Dott. BANDINI
Gianfranco
- rel. Consigliere -
Dott. BLASUTTO
Daniela
- Consigliere -
Dott. MAROTTA
Caterina
- Consigliere -
Dott. TRICOMI
Irene
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 11864/2010 proposto da:
I.N.A.I.L - ricorrente -
contro
M.I.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 614/2009 della CORTE
D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/12/2009 R.G.N.
361/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato LA PECCERELLA LUIGI;
udito l'Avvocato BUCETI AMILCARE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 10 - 22.12.2009 la Corte d'appello di Brescia, in
riforma della pronuncia di prime cure, condannò l'Inail a corrispondere
a M.I. la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità
all'80%.
Il M. aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso
lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di
telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una
grave patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico
legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la
sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei
termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, sia
all'effettiva insorgenza di un "neurinoma del Ganglio di Gasser"'
(tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico
e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino),
con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura
chirurgica, praticate;
sulla ricorrenza di tali elementi fattuali, come evidenziato nella
sentenza impugnata, non erano state svolte contestazioni in sede di
appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame sul
nesso causale tra l'uso dei telefoni e l'insorgenza della patologia.
La Corte territoriale, rinnovata la consulenza medico legale,
ritenne di dover seguire le conclusioni a cui era pervenuto il CTU
nominato in grado d'appello, osservando in particolare quanto segue:
- i telefoni mobili (cordiess) e i telefoni cellulari funzionano
attraverso onde elettromagnetiche e, secondo il CTU, "In letteratura
gli studi sui tumori cerebrali per quanto riguarda il neurinoma
considerano il tumore con localizzazione al nervo acustico che è il più
frequente. Trattandosi del medesimo istotipo è del tutto logico
assimilare i dati al neurinoma del trigemino"; in particolare era stato
osservato che i due neurinomi appartengono al medesimo distretto
corporeo, in quanto entrambi i nervi interessati si trovano nell'angolo
ponto-cerebellare, che è una porzione ben definita e ristretta dello
spazio endocranico, certamente compresa nel campo magnetico che si
genera dall'utilizzo dei telefoni cellulari e cordiess;
nella CTU erano stati riassunti con una tabella alcuni studi
effettuati dal 2005 al 2009 ed in tre, effettuati dall'Hardell group,
era stato evidenziato un aumento significativo de rischio relativo di
neurinoma (intendendosi per rischio relativo la misura di associazione
fra l'esposizione ad un particolare fattore di rischio e l'insorgenza
di una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i tassi di
incidenza negli esposti numeratore e nei non esposti denominatore);
- un lavoro del 2009 del medesimo gruppo aveva considerato anche
altri elementi quali età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo
di esposizione, indicando, per quanto riguarda il neurinoma
dell'acustico, un Odd ratio per l'uso dei cordiess di 1,5 e per il
telefono cellulare di 1,7; considerando l'uso maggiore di 10 anni, gli
Odd ratio erano rispettivamente di 1,3 e di 1,9, intendendosi per Odd
ratio il rapporto tra la frequenza con la quale un evento si verifica
in un gruppo di pazienti e la frequenza con la quale lo stesso evento
si verifica in un gruppo di pazienti di controllo, onde se il valore
dell'Odd ratio è superiore a 1 significa che la probabilità che si
verifichi l'evento considerato (per esempio una malattia) in un gruppo
(per esempio tra gli esposti) è superiore rispetto a quella di un altro
gruppo (per esempio tra i non esposti), mentre significato opposto ha
un valore inferiore a 1;
- una recente review della The International Commission on
Nonlonizing Radiation Protection aveva evidenziato i limiti degli studi
epidemiologici fino ad allora attuati, concludendo che, allo stato
attuale, non vi era una convincente evidenza del ruolo delle
radiofrequenze nella genesi dei tumori, ma aggiungendo che gli studi
non ne avevano escluso l'associazione;
- un'ulteriore autorevole review (Kundi nel 2009) aveva confermato i
dubbi che gli studi epidemiologici inducono per quanto riguarda il
tempo di esposizione e concluso per un rischio individuale basso, ma
presente; l'esposizione poteva incidere sulla storia naturale della
neoplasia in vari modi: interagendo nella fase iniziale di induzione,
intervenendo sul tempo di sviluppo dei tumori a lenta crescita, come i
neurinomi, accelerandola ed evitando la possibile naturale involuzione;
- l'analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio
esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi,
un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il
neurinoma, era documentato dopo un'esposizione per più di 10 anni a
radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari;
- tale tempo di esposizione era un elemento valutativo motto
rilevante, poichè, nello studio del 2006, l'esposizione per più di 10
anni comportava un rischio relativo calcolato di 2,9 sicuramente
significativo;
- si trattava quindi di una situazione "individuale" che gli esperti
riconducevano al "modello probabilistico-induttivo" ed alla "causalità
debole", avente comunque valenza in sede previdenziale;
- doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno
concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita
dall'assicurato, configurante probabilità qualificata;
- la censura dell'Inail relativa agli studi utilizzati dal CTU non
coglieva nel segno, poichè lo studio del 2000 dell'OMS, che aveva
escluso effetti negativi per la salute, si era basato su dati ancor più
risalenti, non tenendo quindi conto dell'uso più recente, ben più
massiccio e diffuso, di tali apparecchi e del fatto che si tratta di
tumori a lenta insorgenza, risultando quindi più attendibili gli studi
svolti nel 2009;
- inoltre, come osservato dal CT di parte M., gli studi del 2009 non
erano stati condotti su un basso numero di casi, ma, al contrario, sul
numero totale dei casi (679) che si erano verificati in un anno in
Italia; inoltre, a differenza dello studio della IARC, cofinanziato
dalla ditte produttrici di telefoni cellulari, gli studi citati dal CTU
erano indipendenti;
- ancora, secondo quanto osservato dal CT di parte M., confrontando
il dato di rischio individuale calcolato dal CTU (2,9) con quello
rilevato per il fattore di rischio, universalmente riconosciuto,
dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, doveva considerarsi come
per i sopravvissuti alle esplosioni atomiche giapponesi di Hiroshima e
Nagasaki fosse stato accertato un rischio relativo di tipo oncologico
di 1,39 per "tutti i tumori" con un minimo di 1,22 per i tumori di
"utero e cervice" ed un massimo di 4,92 per la "leucemia", il che stava
a significare che il rischio oncogeno medio delle radiazioni ionizzanti
era inferiore a quello che si aveva per l'esposizione alle radio
frequenze in riferimento ai neurinomi endocranici, ciò che rendeva
ancora più evidente la reale portata di quanto affermato dal CTU;
- secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel
caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di
malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro,
che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di
ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera
possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece
ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; e, a tale
riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di
esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve
altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico
in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale
della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità
dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari
presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione
lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi
o concorrenti, che possano costituire causa della malattia;
- doveva quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata
probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l'Inail ha
proposto ricorso fondato su due motivi e illustrato con memoria.
L'intimato M.I. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo l'Istituto
ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3,
rilevando che, secondo i principi di diritto elaborati in materia dalla
giurisprudenza di legittimità, la corretta applicazione della norma
suddetta richiede, in particolare, l'accertamento sulla base di dati
epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità
scientifica, che l'agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza
patogenetica, quanto meno probabile, per la specifica malattia allegata
e diagnosticata; la suddetta relazione causale non poteva dunque essere
suffragata "dalla personale valutazione dell'ausiliario del giudice,
fondata sulla preferenza per taluni dati epidemiologici rispetto ad
altri, ma deve essere supportata da un giudizio di affidabilità dei
dati stessi espresso dalla comunità scientifica"; nel caso di specie il
CTU si era soffermato esclusivamente sui risultati del gruppo Hardell,
in contrasto con quelli della comunità scientifica; inoltre il CTU
aveva del tutto arbitrariamente utilizzato fa contabilità tra
esposizioni a radiofrequenze e neurinoma del nervo acustico, ipotizzata
dal gruppo Hardell, per affermare la relazione causale, addirittura con
giudizio di probabilità qualificata, tra tali radiofrequenze e il
neurinoma del trigemino; doveva a riguardo rilevarsi che la Commissione
scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica delle malattie
di cui è obbligatoria la segnalazione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 139, in occasione dell'aggiornamento dell'elenco approvato
con D.M. 11 dicembre 2009, non aveva ritenuto di dover includere i
tumori dei nervi cranici, indotti da esposizione alle radiofrequenze,
tra le malattie di possibile origine professionale.
1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di malattia
professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad
eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava
sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole
certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità
dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in
presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il
giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di
prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le
conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso
causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad
acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione
del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la
natura professionale della malattia può essere desunta con elevato
grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla
natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata
della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori
extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire
causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6434/1994;
5352/2002; 11128/2004; 15080/2009).
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi,
ravvisando, in base alle considerazioni diffusamente esposte nello
storico di lite, la sussistenza del requisito di elevata probabilità
che integra il nesso causale.
Non è quindi ravvisabile il denunciato vizio di violazione di legge,
che si fonda infatti su una pretesa erronea valutazione (da parte del
CTU e della Corte territoriale) della affidabilità dei dati presi in
considerazione al fine di suffragare tale requisito e, pertanto,
sostanzialmente su un vizio di motivazione (in effetti dedotto con il
secondo motivo di ricorso).
Il motivo all'esame va pertanto disatteso.
2. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denuncia appunto vizio di motivazione, assumendo che:
- il CTU di secondo grado, dopo avere evidenziato che la review della
The International Commission on Non-lonizing Radiation Protection aveva
concluso che, allo stato attuale, non vi era una convincente evidenza
del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori, pur non
escludendosene l'associazione, senza consequenzialità logica e senza
motivazione aveva tratto la conclusione della probabilità qualificata
di un ruoto almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della
neoplasia per cui è causa;
- doveva ritenersi priva di qualsivoglia fondamento scientifico la
ritenuta assimilabilità, sul piano eziopatogenetico, del neurinoma del
nervo acustico e di quello del trigemino, essendo "nozione comune"
della scienza medica che tumori dello stesso istotipo, ma con
localizzazione diversa, anche se nell'ambito dello stesso distretto
anatomico, riconoscono cause diverse e che qualsiasi potenziale agente
cancerogeno che venga in contatto con il corpo umano modifica la sua
azione a seconda dei tessuti che attraversa o con cui viene in
contatto; e, in effetti, il nervo acustico e il nervo trigemino, in
particolare il ganglio di Gasser, hanno una diversa collocazione nella
teca cranica e diverse sono le strutture anatomiche che li separano
dall'esterno e fra loro;
la Corte territoriale non aveva risposto alle osservazioni svolte
dall'Istituto, anche con riferimento alla circostanza che era "in
corso" uno studio epidemiologico internazionale "interphone",
coordinato dalla IARC e che l'OMS, in base al principio di precauzione,
aveva suggerito "una politica di gestione del rischio che viene
applicata in una situazione di "incertezza scientifica";
- doveva ritenersi inconferente sul piano scientifico l'affermazione
della Corte territoriale circa l'attendibilità, perchè indipendente,
dello studio del gruppo Hardell, a fronte del cofinanziamento della
ricerca "interphone" da parte dei produttori di telefoni cellulari,
trascurando che tale ricerca è finanziata dalla Unione Europea e
diretta e coordinata dalla IARC (Agenzia internazionale ricerca sul
cancro dell'OMS);
- neppure la Corte territoriale aveva ritenuto di chiamare il CTU a chiarimenti a fronte delle ricordate osservazioni critiche.
2.1 La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che
nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, nel
caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni
dell'ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della
consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza
denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi
logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della
scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o
scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte
interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa
limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla
controparte, che si traducono in una inammissibile critica del
convincimento del giudice di merito che si sia fondato, per l'appunto,
sulla consulenza tecnica (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 16392/2004;
17324/2005; 7049/2007; 18906/2007).
Nel caso all'esame l'Istituto ricorrente, nel contestare la ritenuta
assimilabilità, sul piano eziopatogenetico, del neurinoma del nervo
acustico e di quello del trigemino, non specifica - rifugiandosi nel
concetto di "nozione comune" - le fonti scientifiche, ritualmente
dedotte ed acquisite al giudizio, in base alle quali avrebbero dovuto
ritenersi scientificamente errate te affermazioni rese al riguardo dal
CTU e seguite dalla sentenza impugnata, finendo per richiedere a
riguardo a questa Corte una valutazione di merito inammissibile in sede
di legittimità.
Neppure è dato rilevare il preteso e denunciato vizio di mancanza di
consequenzialità logica e di motivazione in ordine alle conclusioni
della probabilità qualificata di un ruolo almeno concausale delle
radiofrequenze nella genesi della neoplasia per cui è causa, posto che
tale giudizio, come diffusamente esposto nello storico di lite, non
discende dalla mera indicazione delle conclusioni (evidentemente
difformi) a cui era pervenuta la ricordata review della The
International Commission on Non-lonizing Radiation Protection, ma,
piuttosto, dai riscontri di altri studi a carattere epidemiologico
svolti al riguardo.
Inoltre, e significativamente, la sentenza impugnata, seguendo le
osservazioni del CTU, ha ritenuto di dover ritenere di particolare
rilievo quegli studi che avevano preso in considerazione anche altri
elementi, quali l'età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di
esposizione, atteso che, nella specie, doveva valutarsi la sussistenza
del nesso causale in relazione ad una situazione fattuale del tutto
particolare, caratterizzata da un'esposizione alle radiofrequenze per
un lasso temporale continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una
media giornaliera di 5 - 6 ore e concentrata principalmente
sull'orecchio sinistro dell'assicurato (che, com'è di piana evidenza,
concretizza una situazione affatto diversa da un normale uso non
professionale del telefono cellulare).
L'ulteriore rilievo circa la maggiore attendibilità proprio di tali
studi, stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere
stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte
produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico
fondamento delle conclusioni accolte.
Nè è stato dedotto - e tanto meno, dimostrato - che le indagini
epidemiologiche le cui conclusioni sono state prese in particolare
considerazione provengano da gruppi di lavoro privi di serietà ed
autorevolezza e, come tali, sostanzialmente estranei alla comunità
scientifica.
L'asserita prevalenza che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere
attribuita alle conclusioni di altri gruppi di ricerca (le cui
indagini, peraltro, secondo quanto dedotto, almeno all'epoca del
giudizio di merito erano ancora "in corso"), si risolvono anch'essi
nella richiesta di un riesame dei merito, non consentito in sede di
legittimità.
Avendo inoltre la Corte territoriale riscontrato nelle considerazioni
già svolte dal CTU e dal CT di parte M. elementi ritenuti sufficienti a
confutare le osservazioni critiche dell'Istituto, non sussisteva la
necessità di investire ulteriormente il CTU di una richiesta a
chiarimenti.
Anche il secondo motivo di ricorso va quindi disatteso.
3. In definitiva il ricorso va rigettato.
L'esito fra loro difforme dei giudizi di merito e la novità, sotto il
profilo della peculiarità fattuale, della vicenda dedotta in causa,
consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012