SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 28 giugno 2006, n. 14847
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO -
Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.A.N. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXXX 21, presso la sig.ra M. C.,
rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro MINISTERO DEL
LAVORO E POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 289/03 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il
21/03/03; ' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/06 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
uditi gli avvocati Giovanni SALVIA, Ettore FIGLIOLIA dell'Avvocatura Generale
dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha
concluso per l'accoglimento i del ricorso (giurisdizione del giudice ordinario)
1. Con ricorso al tribunale di Potenza in data 13.3.2001 D.A.N. chiedeva
accertarsi il diritto di credito alla somma di £. 62.051.077 per inadempimento
contrattuale della Amministrazione statale del negozio sottoscritto in data
6.7.1989 ed alla somma di £. 30.769.232 a titolo di ristoro del danno per
ingiustificato differimento del rinnovo del contratto, oltre accessori e spese.
Deduceva il ricorrente di aver sottoscritto un contratto di diritto privato
della durata di anni tre avente ad oggetto l'attribuzione dell'incarico di
Direttore dell'Agenzia Regionale per l'Impiego della Basilicata; di essere
stato immesso nell'incarico con effetto dalla data di sottoscrizione, chiedendo
ed ottenendo dall'ente di provenienza il collocamento in aspettativa. Aggiungeva
di aver sottoscritto in data 19.12.1989 una clausola aggiuntiva con la quale
l'Amministrazione subordinava l'immissione nell'incarico alla registrazione del
contratto da parte della Corte dei Conti, e di essere, pertanto, stato invitato
a sospendere l'attività con nota in data 14.02.1990, senza ricevere alcuna
retribuzione, e senza poter rientrare nell'Amministrazione di provenienza e di
aver infine ripreso servizio, a seguito dell'avvenuta registrazione del
contratto, solo in data 23.4.1990 fino al 17.3.1993.
Ricordava infine che il contratto di lavoro era stato prorogato alla prima
scadenza fino al 22.4.1996 e nuovamente stipulato in data 3.10.1996.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorrente deduceva l'illegittimità della
mancata corresponsione delle competenze per il periodo tra l'immissione in
possesso, avvenuta subito dopo la stipula del contratto, e la registrazione del
contratto stesso da parte della Corte dei Conti; secondo il ricorrente la
registrazione, operando come condicio iuris, consentiva che il contratto
dispiegasse i suoi effetti con efficacia retroattiva, con la conseguenza che il
vincolo doveva ritenersi esistente ab origine e dovuta la prestazione per avere
il dipendente continuato a svolgere le sue funzioni.
Deduceva inoltre la illegittimità
del differimento del rinnovo avvenuto non automaticamente, alla scadenza nel
marzo 1996, ma a seguito della emanazione di un nuovo decreto e della stipula
di un nuovo contratto, malgrado il d.l. n, 330/1996, disponesse la proroga o la
rinnovazione automatica del contratto.
Agiva quindi per il riconoscimento del suo credito, l'uno nascente da un
inadempimento contrattuale della P.A., l'altro da una ingiustificata condotta
di differimento di atto dovuto.
Si costituiva il Ministero del lavoro ed eccepiva il difetto di giurisdizione
del tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo; nel merito
chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 375/2001
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica ed in funzione di giudice
del lavoro, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva la sola domanda
relativa al periodo lavorativo 6.7.1989-19.12.1989, respingendo per il resto il
ricorso; condannava il Ministero al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tale decisione interponeva appello l'Amministrazione, deducendo
ancora, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
in favore del giudice amministrativo.
Con sentenza n. 289/2003 del 27 febbraio - 21 marzo 2003 la Corte di appello di
Potenza dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il C.G. con un unico motivo.
L'Amministrazione intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico motivo di
ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza resa dalla Corte dì appello di
Potenza ha erroneamente declinato la propria giurisdizione. Osserva che, in
materia di rapporti di lavoro con enti pubblici economici, la giurisdizione del
giudice ordinario trova la propria fonte nella regola generale del riparto
secondo cui trattandosi di rapporti contrattuali di diritto privato il
lavoratore rispetto ad essi non può che vantare diritti soggettivi. Nella
fattispecie in esame la giurisdizione dell'A.G.O. deve essere affermata essendo
la disposizione normativa che ha istituito l'incarico di direttore dell'Agenzia
Regionale per l'impiego a qualificarlo come incarico di lavoro a termine di
diritto privato (art. 24, comma 3, L. 28.2.87 n. 57).
2. Il ricorso è fondato.
Premesso che la controversia in esame ha ad oggetto una vicenda che si colloca
interamente prima del termine del 30 giugno 1998 previsto dall'art. 69, comma
7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve rilevarsi che questa Corte (Cass., sez.
un., 25 novembre 2004, n. 22231) ha più volte affermato che in tema di riparto
delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva
amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che
tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non
occasionale di locazione di opere, con il conseguente inserimento del secondo
nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità
attribuite al medesimo dalla legge, e tale natura pubblicistica dell'impiego
non è esclusa né dalla mancanza di un atto formale di nomina, né dall'assenza
di stabilità o dall'apposizione di un termine (essendo sufficiente che le
prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché
provvisorio), né, infine, dall'assoggettamento del rapporto alla disciplina
sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato; tale
principio subisce deroga nel caso di inserimento del lavoratore in una
struttura separata ed autonoma dell'ente gestita con criteri imprenditoriali,
consistenti nella tendenziale equiparazione dei costi ai ricavi, ovvero,
ancora, nel caso in cui sia la legge a qualificare privato il rapporto di
lavoro (conf, Cass., sez, un., 15 ottobre 2002, n. 14614; Cass., sez, un., 23
novembre 2000, n. 1202). In particolare Cass. n. 14614/2002 cit. ha ritenuto
decisivo al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario
che l'art. 5 legge regione Puglia 18 aprile 1994, n. 15 (recante disposizioni
per l'affidamento degli impianti irrigui ai consorzi di bonifica), facesse
espresso riferimento, per la gestione la manutenzione degli impianti e delle
opere di sistemazione idraulica, a rapporti di lavoro sorti con contratto di
natura privatistica; ha quindi precisato che dovesse attribuirsi efficacia di
qualificazione in senso privatistico di tali rapporti, con conseguente
devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie.
Nella specie la legge 28
febbraio 1987, n. 56 (recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)
ha contemplato all'art. 24, l'istituzione delle agenzie per l'impiego ed al
terzo comma di tale disposizione ha previsto che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nomina i direttori delle agenzie scegliendolo di norma tra
il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata
professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle
politiche del lavoro; aggiunge poi che tali direttori delle agenzie sono
assunti con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile. Nella citata
disposizione vi è quindi quella espressa qualificazione privatistica del
rapporto che secondo la ricordata giurisprudenza di questa Corte costituisce
condizione necessaria e sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice
ordinario.
3. Il ricorso va quindi accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario. Conseguentemente va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche
per le spese, alla Corte d'appello di Salerno.
PER QUESTI MOTIVI
La
Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma l'11 maggio 2006.
Il Consigliere estensore, Giovanni Amoroso.
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.