Suprema Corte
di Cassazione
Sezione Unite
Civili
Sentenza 27
aprile 2006 depositata 16 giugno 2006 n.
13912
(Presidente Carbone – Relatore Miani Canevari)
Svolgimento del processo
Pietro Mendola, Antonino Di Marco, Giuseppe Gambino e Mario Spatola hanno convenuto in giudizio
Il giudice adito ha rigettato le domande e
Si trattava quindi di distinti contratti a tempo
determinato, non in sequenza tra loro, dei quali solo il secondo ( dal 1 aprile
al 30 settembre 1998) era stato prorogato fino al 31 dicembre 1998.
In applicazione della regola del discrimine temporale per
il riparto della giurisdizione di cui all'art.45 d.lgs. n.80/1998, per i primi
contratti del 1996 e del 1997 la cognizione spettava al giudice amministrativo.
Alla stessa soluzione doveva pervenirsi anche per i contratti del 1998, posto
che la configurabilità di un licenziamento risultava legato alla ritenuta
illegittimità dell'apposizione del termine owero della sua proroga, e quindi al
riconoscimento della natura indeterminata del rapporto fin dall'inizio.
Avverso questa sentenza Pietro Mendola e litisconsorzi
propongono ricorso per cassazione con due motivi. L'azienda non si è
costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con la denuncia dei vizi di
difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt.1372, 2946,
1321, 2094 e 2096 cod.civ., del d.lgs. n.80 del 1998 e della legge n.230 del
1962, investe la statuizione con cui è stata declinata la giurisdizione del
giudice ordinario.
Si sostiene che i rapporti di lavoro instaurati in base ai
contratti a tempo determinato non erano regolati dall'art.17 del CCNL comparto
sanità, ed erano assoggettati alla disciplina della legge n.230/1962, che era stata violata in mancanza
delle condizioni da essa previste per l'assunzione a termine (nella specie
disposta per far fronte a carenze di organico); che anche le varie proroghe
erano illegittime, non ricorrendo le esigenze contingenti ed imprevedibili
richieste dalla stessa disciplina.
I rapporti in questione dovevano essere quindi considerati
a tempo indeterminato, con la conseguenza che la risoluzione all'ultima scadenza
pattuita equivaleva ad un recesso illegittimo del datore di lavoro. In
applicazione della disciplina dettata dal d.Igs. 31 marzo 1998 n.80, il
contratto di lavoro dei vari ricorrenti in primo grado era «privatizzato a
partire dal 1 luglio 1998»; la proroga disposta con atto comunicato il 7
ottobre 1998 era intervenuto quando il contratto era «ormai privatizzato».
Il secondo motivo, con la denuncia di violazione degli
artt. 1206 e 2948 cod.civ., nonché della legge n.230/1962, ripropone la tesi
del diritto dei lavoratori al risarcimento del danno corrispondente alle
retribuzioni maturate in conseguenza della continuità del rapporto e
dell'illegittimo rifiuto delle prestazioni da parte dell'azienda datrice di
lavoro.
Si precisa anche che i ricorrenti non deducono l'esistenza
con l'azienda di rapporti di pubblico impiego, ma «invocano il carattere
privatistico del rapporto di lavoro», assumendosi anche l'assimilabilità
dell'azienda stessa agli enti pubblici economici.
Il primo motivo merita accoglimento nei limiti qui
precisati. Premesso che secondo la costante giurisprudenza i rapporti di lavoro
del personale delle aziende sanitarie locali rientrano nell'ambito dei rapporti
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni contemplati dall'art.l del d.lgs.
31 marzo 1998 n.80 (ora art.l d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), nella specie trova
applicazione, ai fini del riparto di giurisdizione, la norma di cui all'art.45
comma 17 del medesimo decreto legislativo n.80/1998 (ora art. 69, comma
7, del d.lgs. n. 165 del 2001) che, nel trasferire alla giurisdizione ordinaria
le controversie in materia di impiego pubblico, esclude quelle aventi ad
oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno
1998.
Gli attuali ricorrenti hanno fatto valere in giudizio
diritti derivanti da distinti contratti a tempo determinato, relativi ad epoche
diverse. I primi contratti, stipulati a seguito di selezione bandita con atto
dellO luglio 1996 (e successiva conferimento di incarichi con delibera n.8287
del 1996 per Spatola, Mendola e Gambino, con delibera n.2065 del 1997 per Di
Marco) sono venuti a scadenza prima della suddetta data del 30 giugno 1998,
sicché le questioni relative alle pretese che i ricorrenti fanno derivare da
tali contratti vanno certamente riferite ad epoca antecedente a quella fissata
come discrimine temporale dalla citata norma transitoria. La cognizione della
controversia relativa a tali questioni spetta dunque al giudice amministrativo.
I successivi incarichi a tempo determinato (semestrali) sono
stati conferiti a seguito di successiva delibera del marzo 1998, con durata
prevista dal 1 aprile al 30 settembre 1998. Le questioni relative alla
legittimità dell'apposizione del termine a tali contratti, in relazione alla
dedotta violazione dei limiti posti dalla legge 18 aprile 1962 n.230, attengono
ugualmente- in quanto riferibili al momento genetico del rapporto di lavoro- ad
epoca antecedente al 30 giugno 1998, con conseguente attribuzione della
controversia al giudice amministrativo.
Gli attori in primo grado hanno peraltro fatto valere
l'esistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche sotto un autonomo
profilo, essendo stata dedotta (indipendentemente dalla legittimità dell'
apposizione termine) l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art.2 della
medesima legge n.230/1962 per la proroga dei contratti a tempo detenninato,
nella specie disposta dall'amministrazione datrice di lavoro con delibera
n.5741 del 7 ottobre 1998.
Per questo aspetto, i fatti posti a fondamento delle
pretese azionate dai lavoratori risalgono non al momento di stipulazione dei
contratti con decorrenza dal 1 aprile 1998, ma a quello della successiva
proroga degli stessi (disposta dalla citata delibera dell'ottobre successivo)
che assume rilevanza giuridica autonoma ai fini della dedotta trasformazione
dei rapporti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Con
riferimento a questi elementi, le domande relative alle proroghe dei contratti
in questione (che riguardano anche diritti derivanti dalla dedotta continuità
giuridica del rapporto, dopo la scadenza del termine prorogato) propongono
questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998: la cognizione in
ordine a tali domande spetta dunque al giudice ordinario.
Il ricorso va dunque accolto, restando assorbito l'esame
del secondo motivo che riguarda le conseguenze giuridiche dell'accertamento in
ordine alla continuità del rapporto dopo la scadenza del termine prorogato. Deve
essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per le domande che
attengono alla legittimità delle proroghe dei contratti a termine stipulati nel
1998, disposte successivamente alla data del 30 giugno 1998.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo
di censura accolto, con rinvio delta causa alta stessa Corte di Appello di
Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2006
Depositata in cancelleria 16 giugno 2006