Suprema Corte di Cassazione

Sezione Unite Civili

Sentenza 27 aprile 2006 depositata 16 giugno 2006  n. 13912

(Presidente Carbone – Relatore Miani Canevari)


Svolgimento del processo

 

Pietro Mendola, Antonino Di Marco, Giuseppe Gambino e  Mario Spatola hanno convenuto in giudizio la Azienda USL n.6 di Palermo deducendo di aver lavorato presso la medesima come autisti di ambulanza in base a diversi contratti a tempo determinato; sostenendo che tali contratti erano stati stipulati in violazione della legge n.230/1962, hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dell'illegittimità del licenziamento intimato alla scadenza del termine di proroga dell'ultimo contratto, con la condanna dell'azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni; in subordine, al pagamento del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso, di compensi per lavoro straordinario e contributi previdenziali.

Il giudice adito ha rigettato le domande e la Corte di Appello di Palermo, accogliendo l'eccezione riproposta in appello dall' azienda, ha declinato la propria giurisdizione affermando che la controversia era devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto attinente a rapporti di pubblico impiego, per questioni relative ad un periodo antecedente al 30 giugno 1998.

La Corte territoriale ha rilevato che l'azienda nel 1996 aveva conferito incarichi semestrali a tempo determinato a Spatola, Mendola e Gambino con delibera del 22 novembre 1996, e al Di Marco con delibera del 23.4.1997. Nel marzo del 1998 con una successiva delibera aveva conferito agli stessi un altro incarico semestrale, poi prorogato per altri tre mesi (delibera 5741 del 7 ottobre 1998).

Si trattava quindi di distinti contratti a tempo determinato, non in sequenza tra loro, dei quali solo il secondo ( dal 1 aprile al 30 settembre 1998) era stato prorogato fino al 31 dicembre 1998.

In applicazione della regola del discrimine temporale per il riparto della giurisdizione di cui all'art.45 d.lgs. n.80/1998, per i primi contratti del 1996 e del 1997 la cognizione spettava al giudice amministrativo. Alla stessa soluzione doveva pervenirsi anche per i contratti del 1998, posto che la configurabilità di un licenziamento risultava legato alla ritenuta illegittimità dell'apposizione del termine owero della sua proroga, e quindi al riconoscimento della natura indeterminata del rapporto fin dall'inizio.

Avverso questa sentenza Pietro Mendola e litisconsorzi propongono ricorso per cassazione con due motivi. L'azienda non si è costituita.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il primo motivo di ricorso, con la denuncia dei vizi di difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt.1372, 2946, 1321, 2094 e 2096 cod.civ., del d.lgs. n.80 del 1998 e della legge n.230 del 1962, investe la statuizione con cui è stata declinata la giurisdizione del giudice ordinario.

Si sostiene che i rapporti di lavoro instaurati in base ai contratti a tempo determinato non erano regolati dall'art.17 del CCNL comparto sanità, ed erano assoggettati alla disciplina della legge  n.230/1962, che era stata violata in mancanza delle condizioni da essa previste per l'assunzione a termine (nella specie disposta per far fronte a carenze di organico); che anche le varie proroghe erano illegittime, non ricorrendo le esigenze contingenti ed imprevedibili richieste dalla stessa disciplina.

I rapporti in questione dovevano essere quindi considerati a tempo indeterminato, con la conseguenza che la risoluzione all'ultima scadenza pattuita equivaleva ad un recesso illegittimo del datore di lavoro. In applicazione della disciplina dettata dal d.Igs. 31 marzo 1998 n.80, il contratto di lavoro dei vari ricorrenti in primo grado era «privatizzato a partire dal 1 luglio 1998»; la proroga disposta con atto comunicato il 7 ottobre 1998 era intervenuto quando il contratto era «ormai privatizzato».

Il secondo motivo, con la denuncia di violazione degli artt. 1206 e 2948 cod.civ., nonché della legge n.230/1962, ripropone la tesi del diritto dei lavoratori al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate in conseguenza della continuità del rapporto e dell'illegittimo rifiuto delle prestazioni da parte dell'azienda datrice di lavoro.

Si precisa anche che i ricorrenti non deducono l'esistenza con l'azienda di rapporti di pubblico impiego, ma «invocano il carattere privatistico del rapporto di lavoro», assumendosi anche l'assimilabilità dell'azienda stessa agli enti pubblici economici.

Il primo motivo merita accoglimento nei limiti qui precisati. Premesso che secondo la costante giurisprudenza i rapporti di lavoro del personale delle aziende sanitarie locali rientrano nell'ambito dei rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni contemplati dall'art.l del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80 (ora art.l d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), nella specie trova applicazione, ai fini del riparto di giurisdizione, la norma di cui all'art.45 comma 17 del medesimo decreto legislativo n.80/1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001) che, nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico, esclude quelle aventi ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998.

Gli attuali ricorrenti hanno fatto valere in giudizio diritti derivanti da distinti contratti a tempo determinato, relativi ad epoche diverse. I primi contratti, stipulati a seguito di selezione bandita con atto dellO luglio 1996 (e successiva conferimento di incarichi con delibera n.8287 del 1996 per Spatola, Mendola e Gambino, con delibera n.2065 del 1997 per Di Marco) sono venuti a scadenza prima della suddetta data del 30 giugno 1998, sicché le questioni relative alle pretese che i ricorrenti fanno derivare da tali contratti vanno certamente riferite ad epoca antecedente a quella fissata come discrimine temporale dalla citata norma transitoria. La cognizione della controversia relativa a tali questioni spetta dunque al giudice amministrativo.

I successivi incarichi a tempo determinato (semestrali) sono stati conferiti a seguito di successiva delibera del marzo 1998, con durata prevista dal 1 aprile al 30 settembre 1998. Le questioni relative alla legittimità dell'apposizione del termine a tali contratti, in relazione alla dedotta violazione dei limiti posti dalla legge 18 aprile 1962 n.230, attengono ugualmente- in quanto riferibili al momento genetico del rapporto di lavoro- ad epoca antecedente al 30 giugno 1998, con conseguente attribuzione della controversia al giudice amministrativo.

Gli attori in primo grado hanno peraltro fatto valere l'esistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche sotto un autonomo profilo, essendo stata dedotta (indipendentemente dalla legittimità dell' apposizione termine) l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art.2 della medesima legge n.230/1962 per la proroga dei contratti a tempo detenninato, nella specie disposta dall'amministrazione datrice di lavoro con delibera n.5741 del 7 ottobre 1998.

Per questo aspetto, i fatti posti a fondamento delle pretese azionate dai lavoratori risalgono non al momento di stipulazione dei contratti con decorrenza dal 1 aprile 1998, ma a quello della successiva proroga degli stessi (disposta dalla citata delibera dell'ottobre successivo) che assume rilevanza giuridica autonoma ai fini della dedotta trasformazione dei rapporti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Con riferimento a questi elementi, le domande relative alle proroghe dei contratti in questione (che riguardano anche diritti derivanti dalla dedotta continuità giuridica del rapporto, dopo la scadenza del termine prorogato) propongono questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998: la cognizione in ordine a tali domande spetta dunque al giudice ordinario.

Il ricorso va dunque accolto, restando assorbito l'esame del secondo motivo che riguarda le conseguenze giuridiche dell'accertamento in ordine alla continuità del rapporto dopo la scadenza del termine prorogato. Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per le domande che attengono alla legittimità delle proroghe dei contratti a termine stipulati nel 1998, disposte successivamente alla data del 30 giugno 1998.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo di censura accolto, con rinvio delta causa alta stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario quanto alte domande relative alle proroghe dei contratti a termine disposte dopo il 30 giugno 1998. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2006

Depositata in cancelleria 16 giugno 2006