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Cassazione civile , sez. lav., 26 maggio 2008 , n. 13530 |
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE LUCA Michele - Presidente - Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere - Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GUIDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; • ricorrente - contro ALBIANGOMME DI CAPIZZI GIUSEPPE & C. S.N.C., in persona del legale rappresentate pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUERRA MICHELE, giusta delega in atti; • controricorrente - avverso la sentenza n. 90/04 la Corte d’Appello di TRENTO, depositata il 24/11/04 r.g.n. 71/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/08 dal Consigliere Dott. Pietro Cuoco; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. Con citazione del 30 gennaio 2003 la ALBIANGOMME S.n.c. Chiese che il Tribunale di Trento condannasse il suo ex dipendente A.P. Al risarcimento dei danni che aveva causato ad un veicolo della Società guidato nell’espletamento delle sue mansioni. Il giudice del Lavoro respinse la domanda. La domanda fu poi accolta dalla Corte d’Appello di Trento. Afferma il giudicante che l’incidente era avvenuto nel corso del rapporto di lavoro; e, poiché la violazione dell’art. 2103 cod. civ. Non era stata eccepita, la legittimità od illegittimità dell’assegnazione della mansione di consegna della merce era irrilevante. Il dipendente, essendo in possesso dell’abilitazione alla guida dell’autoveicolo affidatogli per il lavoro (fatto che escludeva la necessità di preventivo addestramento), avendo altre volte effettuato la consegna della merce, avendo accettato di eseguire il compito affidatogli. Ed avendo avuto in consegna il mezzo, era responsabile del danno arrecato. poiché era onere dell’ A. provare che l’evento si era verificato senza sua colpa o per caso fortuito o per forza maggiore (prova che egli non aveva dato), la natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità datorile era irrilevante. Per la cassazione di questa sentenza A.P. Propone ricorso, articolato in 5 motivi; la ALBIANGOMME S.n.c. Resiste con controricorso. 1.
Con il primo motivo, denunciando per l’art. 360 cod. pro.
Civ., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175
e 1375 c.c., nonché art. 2087 cod. civ. E dell’art.
116 cod. proc. Civ. nonché omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che: 1.a. Il
datore ha l’obbligo di porre il lavoratore in condizione di
adempiere, ed in sicurezza. Alla mansione assegnatagli; 1.b. Nel
caso in esame, non era stato considerato che egli non era addetto
alla consegna della merce, e non aveva esperienza né aveva
avuto addestramento nella guida del grosso automezzo poi
affidatogli, e che egli aveva guidato su una strada
particolarmente difficoltosa. 2. Con il secondo motivo
denunciando per l’art. 360 cod. proc. Civ., nn. 3 e 5,
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.
Civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione. Il ricorrente sostiene che la materia in
controversia è delineata non solo con il ricorso
introduttivo, bensì con le deduzioni del resistente. Ed
egli aveva dedotto di essere stato addetto al controllo del
flusso e della giacenza delle merci: non alla relativa consegna.
Nella controversia assumeva pertanto rilievo anche la violazione
dell’art. 2103 cod. civ., che egli aveva dedotto; deduzione
che il giudicante aveva erroneamente negato. 3. Con il terzo
motivo. Denunciando per l’art. 360 cod. proc. Civ., nn. 3 e
5 violazione e falsa applicazione dell’art. 2104 cod. civ.
E degli artt. 112 e 115 e 116 cod. proc. Civ. nonché
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione il ricorrente
sostiene che: 3.a. “il lavoratore risponde del
danneggiamento della cosa affidatagli dal datore (per
l’espletamento delle mansioni) a titolo di responsabilità
contrattuale, e, in applicazione del principio dell’onere
della prova, compete al datore di lavoro di provare che l’evento
dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da
riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per
violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di
derivazione causale da tale condotta”; 3.b. Il giudicante
“ha affermato la mancanza della prova dell’assenza di
responsabilità in capo all’ A. addirittura
invertendo l’onere della prova; ha ritenuto provata la sua
colpa e non provato il caso fortuito o la forza maggiore; il
tutto non tenendo conto del principio dell’onere della
prova”; 3.c. Adempiendo all’incarico affidatogli,
aveva solo osservato un obbligo fondamentale della subordinazione
(l’obbedienza), al cui adempimento egli non poteva
sottrarsi. 4. Con il quarto motivo, denunciando per l”art.
360 cod. proc. Civ., n. 3, violazione e falsa applicazione
dell’art. 2043 cod. civ., il ricorrente sostiene che,
poiché la responsabilità del lavoratore nella
determinazione del danno arrecato a cose affidategli dal datore
ha natura contrattuale, l’affermazione della sentenza con
cui si ritiene applicabile l’art. 2043 cod. civ. È
erronea. 5. Con il quinto motivo, denunciando per l’art.
360 cod. proc. Civ., n. 3, violazione e falsa applicazione
dell’art. 90 cod. proc. Civ., il ricorrente sostiene che,
poiché la domanda della Società per il risarcimento
del danno da fermo tecnico era stata respinta, il giudicante
avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese del
giudizio. 6. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi
devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 7.
Premesso che, nell’ipotesi di danno arrecato dal lavoratore
subordinato al bene affidatogli dal datore per lo svolgimento
della prestazione, la responsabilità del lavoratore ha
natura contrattuale (e plurimis, Cass. 21 febbraio 1997 n. 6645;
Cass. 23 agosto 2006 n. 18375), assume rilievo preliminare
l’esame della censura relativa alla ripartizione dell’onere
probatorio. Ed in ordine a questo onere è da osservare
quanto segue. 7.a. Nella materia del rapporto di lavoro
subordinato si afferma generalmente che è onere del datore
provare la colpa del lavoratore e la relativa connessione causale
con il danno (Cass. 23 agosto 2006 n. 18375 e giurisprudenza ivi
citata; Cass. 8 gennaio 2000 n. 138; Cass. 11 dicembre 1999 n.
13891; Cass. 21 febbraio 1997 n. 6645;Cass. 11 dicembre 1991 n.
11107; 4 dicembre 1990 n. 11652; Cass. 12 febbraio 1979 n. 979).
7.b. Sul più generale piano dell’art. 1218 cod. civ.
(in rapporti contrattuali estranei alla materia del lavoro
subordinato), altra giurisprudenza tuttavia afferma
(pacificamente) che è onere del debitore fornire la prova
dell’assenza di colpa (Cass. 18 maggio 2007 n. 11583; Cass.
31 luglio 2006 n. 17306; Cass. 24 maggio 2006 n. 12362; Cass. 19
aprile 2006 n. 9085; Cass. 11 novembre 2005 n. 22894;Cass. 21
giugno 2004 n. 11488; Cass. 8 novembre 2002 n. 15712; Cass. 28
novembre 1998 n. 12093; Cass. 12 ottobre 1994 n. 1500; Cass. 5
aprile 1984 n. 2221); ed in non recente decisione si afferma
anche che la colpa del debitore è fondata su una
presunzione, che il debitore può negare con la prova
contraria (Cass. 9 luglio 1984 n. 4020). La Corte respinge il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2008 |