Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippilisto - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
R.G., - ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, - controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Messina depositato in data 10 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 luglio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l'Avv. Fabrizio Mobilia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
R.G. ha chiesto alla Corte d'appello di Messina, con ricorso in data 13 maggio 2010, il riconoscimento dell'equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo avente ad oggetto la condanna del Comune di Messina al pagamento della somma di L. 309.474, oltre accessori, a titolo di ritardo nel pagamento di differenze retributive per il ricalcolo dell'indennità di anzianità; processo introdotto dinanzi al TAR per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, in data 14 settembre 1999, non ancora deciso alla data della domanda di equa riparazione, nonostante la presentazione di due istanze di fissazione e di un'istanza di prelievo.
L'adita Corte d'appello ha accolto parzialmente la domanda.
Determinata in tre anni la durata fisiologica del processo presupposto (ancora pendente alla data del 30 aprile 2011) e calcolato in otto anni e sei mesi il ritardo, la Corte territoriale ha liquidato, in favore dell'istante, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale sofferto, l'importo complessivo di Euro 4.250,00 (pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, considerata l'estrema esiguità della posta in gioco), oltre interessi legali dalla domanda, e spese processuali per Euro 1.250,00.
Per la cassazione del decreto della Corte d'appello il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 dicembre 2011, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha resistito con controricorso.
1. - Con l'unico motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., nonchè vizio di motivazione), il ricorrente si duole della esiguità dell'indennizzo riconosciuto in suo favore per ogni anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d'appello, e segnatamente quella relativa alla minima entità della posta in gioco, sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento dal criterio liquidatorio - Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni - invalso nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
2. - La censura - da scrutinare nel contesto della disciplina anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (Misure urgenti per la crescita del Paese), in corso di conversione ma non applicabile ratione temporis (posto che lo ius superveniens si applica ai ricorsi per equa riparazione depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) - è infondata.
2.1. - E' principio acquisito quello secondo cui il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell'importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte 8 luglio 2009, n. 16086.
Richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare, una serie di sentenze della Grande Camera del 29 marzo 2006), la citata pronuncia - rilevato che gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale possono essere anche inferiori a quelli liquidati dal giudice europeo, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del Paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli - ha reputato come adeguata una soglia pari al 45% del risarcimento che la Corte di Strasburgo avrebbe attribuito. Di qui l'affermazione che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, stante l'esigenza di offrire un'interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l'art. 6, par. 1, della Convenzione, come interpretato dalla Corte europea.
Si è anche chiarito che la quantificazione in misura non inferiore a Euro 750,00 vale per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole; mentre, per il periodo successivo, la soglia minima sale a 1.000,00 Euro, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta "un evidente aggravamento del danno" (così Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840; Cass., Sez. 6-1, 30 luglio 2010, n. 17922; Cass., Sez. 6-1, 28 maggio 2012, n. 8471).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., Sez. 6-1, 14 dicembre 2011, n. 26918) la valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente, al fine di giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, postula l'effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell'istante, tale da evidenziare la reale portata dell'interesse di quest'ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a fornire una puntuale motivazione; ma la valutazione in esame, pur consentendo al giudice di merito di discostarsi da quei parametri, non legittima comunque il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti criteri, dal momento che la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l'esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione.
Muovendo in tale quadro ricostruttivo e di principi, questa Corte:
- con la sentenza 5 luglio 2011, n. 14756, ha cassato la pronuncia di merito che, in un caso di giudizio amministrativo presupposto con ritardo di sei anni e 10 mesi, aveva liquidato, in ragione della modestia della posta in gioco, l'importo di Euro 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, e - decidendo nel merito - ha attribuito al danneggiato il maggiore importo di Euro 6.083,00;
ha convalidato, con la sentenza 12 luglio 2011, n. 15268, il riconoscimento, compiuto dal giudice del merito, della modestia della posta in gioco, ma ha ritenuto non adeguata , per un ritardo di circa cinque anni e due mesi, la liquidazione in soli Euro 2.600,00, anzichè in Euro 4.100,00;
ha considerato (sentenza 10 novembre 2011, n. 23519) non giuridicamente rilevante, ai fini dell'attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto allo standard minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, "il riferimento alla modestia della posta in gioco e al carattere collettivo del ricorso", giungendo a riconoscere in favore del ricorrente, con decisione sostitutiva ex art. 384 cod. proc. civ., l'importo (per un ritardo di cinque anni e sette mesi) di Euro 4.835,00 (superiore a quello, liquidato dal giudice di merito, di Euro 500,00 per ogni anno eccedente il periodo di tre anni ritenuto ragionevole), applicando il parametro minimo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ogni anno successivo;
ha censurato (sentenza 3 maggio 2012, n. 6697) il criterio di liquidazione rapportato a Euro 500,00 per ogni anno di eccessiva durata, applicato dalla Corte territoriale tenuto conto della natura collettiva del ricorso e della minima entità della posta in gioco, trattandosi di fattori che non consentono di "ridurre sensibilmente" l'indennizzo del danno non patrimoniale.
2.2. - Il Collegio - nel rimeditare sulle applicazioni della regola della soglia non inferiore a 750,00 Euro per la riparazione del danno non patrimoniale dovuta per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole - intende innanzitutto valorizzare un caveat che pure è presente nelle affermazioni di principio della giurisprudenza di questa Corte: quella soglia minima è tendenziale, vale cioè "di regola" (così Sez. 6-1, 30 luglio 2010, n. 17922, cit.; Sez. 6-1, 28 maggio 2012, n. 8471, cit.), ma non costituisce una frontiera invalicabile, essendo consentito al giudice di merito - nella valutazione equitativa del pregiudizio concreto subito dal cittadino a causa del ritardo del servizio giustizia - scendere al di sotto di quel livello là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, vi sia l'esigenza di evitare sovracompensazioni.
Il caso all'esame di questa Corte è emblematico.
La domanda azionata nel processo presupposto dall'odierno ricorrente, dipendente comunale in quiescenza, aveva ad oggetto la richiesta di pagamento, una tantum, della differenza di appena L. 309.474, per il ritardo con cui l'amministrazione aveva proceduto al ricalcolo dell'indennità di riequilibrio di anzianità prevista dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 41, lett. A), punto b), (recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali").
Il giudizio a quo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale ha si avuto una durata assolutamente non giustificata, tanto più in considerazione della semplicità e del carattere seriale della controversia; ma il cittadino, vittima della lentezza dell'amministrazione della giustizia, ha ottenuto dal giudice dell'equa riparazione, per otto anni mezzo di ritardo, un risarcimento a titolo di danno non patrimoniale per un importo (Euro 4.250,00) che è pari a oltre ventisei volte il valore della posta in gioco nel processo presupposto.
In un caso siffatto l'accoglimento della pretesa del ricorrente di vedersi applicato, con il ricorso per cassazione, un trattamento più vantaggioso, ossia il livello minimo di Euro 750,00 (e poi di Euro 1.000,00) per ogni anno di eccessiva protrazione del processo, renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto, tenuto conto del valore, assolutamente modesto, della domanda azionata nel giudizio presupposto.
Nella direzione della possibilità di mitigare gli importi risarcitori nelle controversie bagatellari, scendendo al di sotto della soglia di Euro 750,00, convergono una pluralità di indicazioni.
In primo luogo, una rinnovata analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i cui criteri di determinazione della riparazione segnano, com'è noto, secondo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340, l'ambito della valutazione equitativa affidato al giudice di merito. Di fronte a poste in gioco di modesta entità, la Corte di Strasburgo - nel proclamare di essere una giurisdizione internazionale che ha il compito principale di assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti nella Convenzione e nei suoi protocolli piuttosto che di compensare, minuziosamente e in maniera esaustiva, i danni subiti dai ricorrenti - non esita a liquidare importi di gran lunga inferiori a quelli normalmente riconosciuti. Ne è un esempio la sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia, nella quale la Seconda Sezione, per procedimenti "Pinto" durati da nove a quarantanove mesi, dove le somme in questione erano di importi compresi tra 200,00 e 13.749,99 Euro, ha accordato la somma forfettaria di Euro 200,00 per ciascun ricorso in riparazione del danno morale.
In secondo luogo, occorre considerare l'onere per la finanza pubblica e, quindi, per la collettività dei cittadini che deriverebbe da una rigida ed anelastica applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza, come tale incapace di cogliere le particolarità del caso. La possibilità per qualunque vittima del ritardo - anche quando il valore del suo giudizio presupposto, come spesso accade, sia di entità trascurabile - di poter passare alla cassa erariale per mietere un indennizzo di importo largamente eccedente il valore degli interessi realmente sottostanti, si risolve, se visto nell'aggregato di decine di migliaia di casi, in un costo insostenibile per l'equilibrio finanziario del Paese e concorre ad allontanare la possibilità che le risorse messe a disposizione nell'apposito capitolo di bilancio siano tempestivamente destinate in favore di coloro che hanno subito un pregiudizio serio ed importante a causa della lentezza nella risposta di giustizia. Il limite delle risorse disponibili è un parametro che non può essere trascurato dal giudice al fine di quantificare in concreto l'indennità equa che il sistema nel suo complesso può riconoscere.
Infine, va tenuto presente che - a seguito del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, entrato in vigore il 1 giugno 2010, il cui art. 12 ha modificato il paragrafo 3 dell'art. 35 della Convenzione - è stata introdotta, sotto la lettera b), una nuova condizione di ricevibilità del ricorso individuale alla Corte di Strasburgo. Per effetto di tale modifica, la ricevibilità del ricorso non consegue automaticamente alla violazione di un diritto, quale che sia la sua "realtà" da un punto di vista strettamente giuridico, ma è piuttosto subordinata all'apprezzamento di una soglia minima di gravità, idonea a giustificare l'esame da parte di una giurisdizione internazionale, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito ed a patto di non rigettare, per questa ragione, alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno. Facendo applicazione del nuovo criterio, la Corte (nella decisione di inammissibilità della Terza Sezione in data 22 febbraio 2011 nel caso Gaftoniuc c. Romania) ha affermato l'assenza di "pregiudizio importante" in un'ipotesi di omesso versamento di una somma, dovuta dallo Stato a titolo di rivalutazione monetaria conseguente a ritardo nel pagamento, ammontante a circa 25,00 Euro (e ciò, proprio tenendo conto della modesta dimensione della perdita pecuniaria sofferta dal richiedente e della entità della posta in gioco).
Tradotta nel sistema nazionale dell'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata di cui all'art. 6, par.
1, della Convenzione, l'inesistenza del pregiudizio importante, dovuto all'irrisorietà o alla modestia del valore effettivo della controversia sottoposta al giudice nel giudizio presupposto, consente di ragionevolmente ridurre la compensazione del danno non patrimoniale subito per la lentezza del processo in relazione alla particolarità del caso concreto e di scendere - al fine di cogliere l'effettiva consistenza economica e sociale della vicenda presupposta - al di sotto dei parametri tabellari plasmati dalla giurisprudenza di questa Corte (da 750,00 Euro e poi da 1.000,00 Euro in su), da riservare ai casi in cui il pregiudizio è serio e tale da comportare conseguenze significative sulla situazione personale della parte.
3. - Il ricorso è rigettato.
Sussistono giustificati motivi, in relazione alla novità della soluzione adottata, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara, compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012